
DIRITTO D'AUTORE

LO STUDIO E IL DIRITTO D'AUTORE
Lo Studio agisce nell'amito dell tutela dell'autore. “La tutela del diritto d’autore comprende le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1 L. 633/1941) “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (Art. 6 L. 633/1941). Il Diritto d’Autore su un’opera, quindi, nasce nel momento stesso in cui l’opera viene creata e non in virtù di un deposito. Il deposito, tuttavia, presenta indubbi vantaggi, dal momento che conferisce all’opera una data certa, gravando i terzi dell’onere di provare l’anteriorità delle proprie creazioni.
Proprio per questo è prevista la possibilità di depositare presso la SIAE anche le opere inedite, così da poter tutelare quei lavori non ancora pubblicati, ma pur sempre frutto di lavoro intellettuale, ottenendo così prova della loro esistenza con data certa. La durata di tale deposito è di 5 anni e se, alla scadenza dei cinque anni, l’opera non viene ritirata o se il deposito non è rinnovato per altri 5 anni, la SIAE è autorizzata alla distruzione dell’opera stessa. Per le opere edite, la Legge (Art. 103 L. 633/1941) prevede il deposito nel Registro Pubblico Generale delle Opere Protette (istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) che svolge una funzione amministrativa di pubblica notizia e la cui omissione non pregiudica l’acquisto del diritto. Il diritto d’autore è tutelato nei 70 anni successivi alla morte dell’autore (in caso di più autori, si fa riferimento alla data di morte dell’ultimo di essi). Trascorso tale termine, l’opera cade in pubblico dominio ed è, pertanto, liberamente utilizzabile. Operiamo al centro di un ecosistema dinamico di interlocutori, contribuendo a creare nuovi rapporti e collaborazioni ed evolvere le nostre competenze insieme a loro. La consulenza abbraccia tutti gli aspetti del diritto d’autore e connesso e di quei diritti relativi alla negoziazione di tutti i tipi di contratti, come ad esempio quelli di: sponsorizzazione e managment, prestazioni artistiche e licenze sui diritti di immagine, sincronizzazione audio-video, produzione discografica, edizioni e co-edizioni musicali, vendite e licenze di master audio e audio-video, organizzazione di eventi musicali e d’intrattenimento, ecc..Contratti artista interprete esecutore,Contratti di licenza e di distribuzione, Contratti di associazione in partecipazione e di edizione, Contratti di produzione artistica e di produzione esecutiva, Contratti di management e di booking, Contratti per pubblici spettacoli, Contratti di prestazione artistica, Contratti di sponsorizzazione e di merchandising Deposito opere, Iscrizione di autori e di editori presso società di collecting e successivi adempimenti.
Iscrizione presso IMAIE e successivi adempimenti, Redazione pareri, atti giudiziali e atti stragiudiziali, Tutela giudiziale e stragiudiziale delle opere (plagio, etc.), DRM - Digital Rights Management, Web Radio, Assistenza e consulenza nella ricerca e nella scelta di opere , Assistenza Spot commerciali, Lungometraggi, filmati audiovisivi in generale.
Il diritto d’autore sulle opere di ingegno nasce con l’opera stessa e la legge tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto della loro creazione, indipendentemente da qualsiasi formalità di deposito e di registrazione. Per questo SIAE, come previsto dal proprio Regolamento Generale all’art. 67, mette a disposizione di chiunque il Deposito Opere Inedite, così da poter tutelare dal plagio tutte le opere non ancora pubblicate. Attraverso tale servizio chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito a SIAE. Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Per usufruire del servizio è previsto il pagamento degli importi indicati più avanti. In caso di rinnovo, è richiesta nuovamente la compilazione del modulo e il pagamento del medesimo importo. Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira l’opera o non rinnova il deposito, SIAE si riterrà autorizzata alla distruzione dell’opera stessa. In ogni caso è possibile richiedere la restituzione anticipata del deposito dell'opera inedita effettuato, previa compilazione dell'apposito modulo. Gli esemplari delle opere possono essere consegnati su carta o su supporto digitale non riscrivibile (CD-rom, DVD). Non si accettano supporti riscrivibili (come per es. chiavette USB O HARD DISK).Per depositare un inedito non è necessario essere iscritti a SIAE e il deposito dell’opera non è titolo per acquisire la qualità di associato SIAE. SIAE custodisce nei propri archivi le opere inedite depositate, chiuse in buste sigillate e rilascia al depositante un attestato con il numero di repertorio assegnato al deposito.
