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DISEGNI & MODELLI 

Models Fashion Design
LA TUTELA DEL DESIGN 
Il design è oggi uno degli aspetti fondamentali nella progettazione di accessori di moda, automobili, dispositivi elettronici e molti altri ancora. La scelta di un prodotto rispetto ad un altro, oltre che essere determinata dagli aspetti funzionale del prodotto, è molto spesso influenzata dall'aspetto esteriore del prodotto stesso. Grazie al design ricercato di  alcuni prodotti italiani e grazie al designer ed alla sua creatività molti settori di punta del made in ITALY non potrebbe esistere. L'aspetto esteriore di un prodotto è tutelabile giuridicamente attraverso: - l'istituto del disegno o modello registrato; - l'istituto del design non registrato;
- la tutela per concorrenza sleale, segnatamente per imitazione servile;
-  la protezione prevista dal diritto d'autore; - la tutela per marchio di forma o tridimensionale.
Quadro normativo
La normativa italiana coincide, in massima parte, con quella che disciplina il design comunitario, derivando direttamente da essa (Direttiva 98/71/CE). In Italia il quadro normativo è regolato (si veda il Codice Civile, Libro V, Titolo IX, Capo  II) da legge speciale: D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. recante il "Codice della proprietà  industriale" (in seguito più brevemente c.p.i.), coordinato con le modifiche  introdotte dal D.Lgs n
131/2010 del 13 agosto 2010.

Cosa s'intende per utilizzo?
- fabbricazione;
- offerta;
- commercializzazione;
- importazione;
- impiego del prodotto o sua detenzione a tali fini.
Procedura
Per ottenere la registrazione è necessario inoltrare la relativa domanda agli uffici competenti (UIBM,UAMI,WIPO) a seconda dell'estensione territoriale del mercato al quale l'imprenditore intende rivolgersi e far valere la propria tutela. La domanda è corredata, oltre che da un modulo di richiesta, anche da una serie di disegni rappresentativi dell'oggetto di cui si chiede la tutela (tipicamente 7 viste dell'oggetto). La registrazione di un disegno o modello ha un costo: la legge prevede infatti una tassa di domanda, una tassa di concessione quinquennale e una tassa di proroga quinquennale. Deposito multiplo L'art. 39 c.p.i. prevede la possibilità di chiedere in una sola domanda la registrazione di più modelli senza porre alcun limite numerico purché rientranti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (accordo di Locarno). Si hanno così una serie di vantaggi, tra i quali riduzione dei costi e lo snellimento degli adempimenti burocratici.
Durata
La durata della tutela derivante dalla registrazione è fissata dalla legge (art. 37 c.p.i.) in 5 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione e può essere prorogata per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni.
Quando si parla di tutela del modello o disegno si intende (art. 31 c.p.i.) la protezione dell’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche:
-delle linee; -dei contorni; -dei colori; -della forma; -della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Vengono così escluse le componenti interne di un prodotto non visibili esteriormente e le forme dettate unicamente da motivi tecnico-funzionale.

Novità
Art 32 CPI “Un modello o disegno è considerato nuovo se nessun altro modello o disegno identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di divulgazione della domanda di registrazione (...)” ; Concetto di identità valido anche laddove  due modelli o disegni differiscano per “dettagli irrilevanti” ; In settori affollati minime differenze tra due modelli o disegni possono però essere considerate degne di tutela e non dettagli irrilevanti.

Carattere individuale
Secondo l'Art. 33 c.p.i. un disegno o modello è considerato dotato del requisito del carattere individuale se suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale che differisca dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da un qualsiasi disegno o modello divulgato prima. -    Concetto di “impressione generale”: non è sufficiente il confronto analitico tra elementi per giudicare tale requisito. Chi è l'utilizzatore informato? il consumatore avvertito (esperto); il designer (generico); il designer informato nello specifico settore merceologico.

Esclusione della novità
-Il requisito della novità viene escluso dalla cd. divulgazione che può verificarsi:
-a seguito di registrazione del disegno o modello;
-esposizione;
-uso commerciale;
-se il modello viene altrimenti reso pubblico.

-Non sono idonee a escludere la novità:
-eventuali comunicazioni fatte dal designer a terzi sotto il vincolo esplicito od implicito di riservatezza;
-la predivulgazione ad opera dell'autore nei dodici mesi che precedono la presentazione della domanda;

- l'accessibilità al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda a seguito di un abuso commesso nei confronti del suo autore o aventi causa.

ART. 41 C.P.I.
-Per ottenere la tutela del disegno o modello è necessario procedere alla registrazione.
-Il diritto patrimoniale che consegue alla registrazione comprende a norma dell'art. 41 c.p.i.:
-il diritto di “utilizzare” il disegno o modello;
-il diritto di vietare a terzi l'utilizzo senza il suo consenso;
-La registrazione spetta al suo autore o ai suoi aventi causa, tuttavia nel caso di dipendente di azienda (es. stilista), salvo patto contrario, spetta al datore di lavoro (art. 38 c.p.i.);
-il diritto morale ad essere riconosciuto come autore del disegno o modello è sempre riservato a colui che ha ideato il disegno o modello.


Design non registrato
La normativa italiana coincide, salvo alcune lievi differenze, alla normativa comunitaria. Questo parallelismo si spezza a proposito dell'istituto del design non registrato. Il regolamento CE n. 6 del 2002 sui disegni e modelli comunitari disciplina infatti l'istituto del design non registrato, sconosciuto in precedenza al nostro ordinamento.
I requisiti di protezione del design non registrato (art. 11 del Reg. CE) coincidono con quelli dei disegni e modelli registrati: novità (art. 5) e carattere individuale (art. 6). Non può essere determinato esclusivamente dalla funzione tecnica o d'interconnessione (art. 8) e deve essere conforme all'ordine pubblico e al buon costume (art. 9).

Le principali differenze rispetto al disegno o modello registrato sono: 
- l'assenza del deposito formale di una domanda di registrazione e la sua successiva pubblicazione. La tutela decorre dalla data di divulgazione al pubblico del design
(nessun costo dunque);

-la durata massima è di soli 3 anni anziché di 25 anni;
-L'intensità della tutela è attenuta rispetto a quella conferita da un disegno o modello registrato.
Ai vantaggi del design non registrato rispetto al disegno o modello registrato fanno contrappeso precisi oneri probatori. In particolare, come stabilito dall'art. 85 del Regolamento CE, spetterà al titolare l'onere di provare in giudizio:
-la divulgazione al pubblico dell'opera di industrial design non registrata;
-l'effettiva sussistenza dei requisiti di validità richiesti dalla legge;
-la circostanza che la copiatura da parte del terzo non è stata determinata da ”incontro fortuito”.

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