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Accordo di coesistenza tra marchi: differenze, rischi e tutela

  • 10 ore fa
  • Tempo di lettura: 9 min

Riunione tra professionisti per esaminare e discutere i dettagli di un contratto aziendale.

TL;DR:  
  • Una gestione inadeguata dei marchi simili può generare contenziosi costosi e impedire l’accesso ai mercati. La differenza tra coesistenza di fatto e accordo contrattuale è fondamentale per la tutela legale e strategica del brand. La redazione accurata di un accordo di coesistenza permette di pianificare la crescita e prevenire conflitti futuri, alla differenza della coesistenza di fatto.

 

Una sola svista nella gestione di marchi simili può bloccare l’accesso a un intero mercato o generare un contenzioso dall’esito imprevedibile e dai costi altissimi. Eppure, uno degli errori più frequenti nelle aziende innovative consiste proprio nel confondere la coesistenza di fatto, ovvero quella situazione in cui due marchi simili vengono usati parallelamente senza alcun accordo formale, con il ben più solido accordo contrattuale di coesistenza. Come evidenzia la guida LexisNexis sulla negoziazione degli accordi di coesistenza, la differenza pratica tra le due forme è fondamentale per ogni strategia di tutela efficace.

 

Indice

 

 

Punti Chiave

 

Punto

Dettagli

La coesistenza non è sempre sinonimo di sicurezza

Senza un accordo scritto il rischio di conflitti e contenziosi rimane alto.

Accordo contrattuale vs fatto giuridico

Serve distinguere se la coesistenza è solo tollerata o regolata da un accordo.

Personalizzazione è la chiave

Modelli standard sono spesso insufficienti: la valutazione va fatta caso per caso.

L’uso concreto fa la differenza

La percezione reale del pubblico e la documentazione dell’uso sono elementi decisivi.

Cosa si intende per coesistenza tra marchi

 

Nella prassi del diritto industriale, il termine “coesistenza” tra marchi descrive una realtà più sfumata di quanto possa sembrare a prima vista. Si parla di coesistenza di fatto quando due o più titolari di marchi simili o identici operano contemporaneamente sul mercato, in settori identici o contigui, senza che vi sia un accordo scritto a regolarne i rispettivi diritti e le condizioni d’uso. Questa situazione, diffusa soprattutto nei mercati globali, origina spesso da una sovrapposizione progressiva delle attività aziendali, oppure dalla mancata opposizione all’atto della registrazione di un marchio altrui.

 

La coesistenza contrattuale, per contro, presuppone un accordo esplicito tra le parti, redatto per atto scritto e volto a delimitare con precisione gli ambiti di utilizzo di ciascun segno distintivo. I termini oggetto di pattuizione riguardano di norma i settori merceologici, i territori di riferimento, le modalità grafiche o fonetiche di utilizzo, e le condizioni alle quali i rispettivi titolari acconsentono a non agire in giudizio l’uno contro l’altro. Tale accordo ha, pertanto, natura sia contrattuale sia regolatoria di proprietà industriale, con effetti che possono estendersi anche ai procedimenti amministrativi di opposizione dinnanzi agli uffici marchi nazionali e internazionali.

 

Le tipologie di marchio rilevanti in questi scenari comprendono non soltanto i marchi verbali e figurativi, ma anche marchi tridimensionali, di posizione e di colore, per ciascuno dei quali la valutazione del rischio di confusione del pubblico assume caratteristiche proprie. La percezione del pubblico di riferimento, intesa come l’impressione complessiva che un consumatore medio ricava dal confronto tra i due segni, è l’elemento cardine attorno al quale ruota ogni analisi di compatibilità tra marchi simili.

 

“Confondere coesistenza di fatto e accordo scritto porta a errori strategici fondamentali che possono vanificare anni di costruzione del brand.”

 

Un caso tipico si verifica quando un’impresa espande le proprie attività in un nuovo territorio e scopre che un operatore locale utilizza un segno quasi identico da anni, senza che nessuno abbia mai contestato tale uso. In quel momento, la coesistenza di fatto già consolidata diventa un elemento di difesa potenzialmente utilizzabile dall’altro titolare, sotto forma di preclusione o acquiescenza. Documentare l’uso effettivo, la buona fede e la mancanza di intento confusorio è essenziale per potersi difendere o per negoziare da una posizione solida.

 

Aspetto

Coesistenza di fatto

Accordo contrattuale

Forma

Assenza di documentazione scritta

Atto scritto e firmato

Certezza giuridica

Limitata e precaria

Elevata e definita

Tutela delle parti

Incerta, dipende dalle prove

Esplicita e bilaterale

Rischio contenzioso

Alto

Ridotto

Flessibilità

Alta ma rischiosa

Moderata e controllata


Infografica: differenze tra convivenza di fatto e unione regolata da contratto

Accordo di coesistenza: struttura e funzioni

 

Un accordo di coesistenza tra marchi non è un documento standardizzabile con un semplice modello precompilato. La sua efficacia dipende dalla precisione con cui vengono definite le condizioni operative delle due parti e dalla capacità di anticipare scenari futuri, incluse evoluzioni dell’attività commerciale di entrambe. Come ricorda la guida alla negoziazione degli accordi di coesistenza, un accordo contrattuale delimita ex ante usi e ambiti dei marchi, riducendo sensibilmente la probabilità di controversie successive.

 

Gli elementi strutturali indispensabili di un accordo ben redatto sono i seguenti:

 

  1. Oggetto dell’accordo: identificazione puntuale dei marchi oggetto di coesistenza, con riferimento ai rispettivi numeri di registrazione, classi merceologiche e rappresentazioni grafiche.

  2. Delimitazione degli usi consentiti: specificazione dei settori, dei prodotti o servizi per i quali ciascuna parte può utilizzare il proprio segno, con eventuali limitazioni grafiche, fonetiche o territoriali.

  3. Ambito territoriale: indicazione precisa dei paesi o delle regioni in cui l’accordo produce effetti, con clausole di estensione per eventuali espansioni future.

  4. Durata e condizioni di rinnovo: definizione del periodo di validità, delle modalità di proroga e delle cause di scioglimento anticipato.

  5. Clausola di non contestazione: impegno reciproco a non impugnare le registrazioni dell’altra parte e a non opporsi alle future estensioni, nei limiti concordati.

  6. Meccanismo di risoluzione delle controversie: previsione di una procedura di mediazione o arbitrato obbligatoria prima del ricorso giudiziario, con scelta della legge applicabile e del foro competente.

  7. Obbligo di sorveglianza e comunicazione: impegno delle parti a informarsi reciprocamente in caso di registrazioni di terzi che possano interferire con i marchi oggetto dell’accordo.

 

La differenza pratica tra operare con un accordo scritto e affidarsi alla sola coesistenza di fatto è netta. Senza un accordo, qualsiasi modifica nell’uso del segno, nell’espansione geografica o nella diversificazione merceologica di una delle parti può riattivare un rischio di conflitto che si riteneva sopito. Con un accordo ben strutturato, invece, le due imprese possono pianificare la propria crescita con margini di certezza giuridica decisamente superiori.

 

Consiglio Pro: nella redazione dell’accordo, non trascurate mai le clausole relative alle licenze a terzi e al sublicensing. Un accordo che regola solo i rapporti diretti tra le due parti, ma non disciplina cosa accade se una di esse concede a terzi il diritto di usare il proprio marchio, lascia aperta una voragine di incertezza che potrebbe sfociare in una procedura di opposizione al marchio di difficile gestione.

 

Differenze pratiche e rischi nelle strategie di tutela

 

Dopo aver analizzato la struttura di un accordo formale, è fondamentale valutare i rischi concreti che derivano dalla scelta di operare senza uno strumento contrattuale adeguato. Le strategie difensive, come sottolinea la letteratura specialistica in materia, si fondano su una corretta distinzione tra le due forme di coesistenza, e chi confonde l’una con l’altra si espone a conseguenze anche gravi sul piano economico e reputazionale.

 

I rischi principali della coesistenza di fatto includono:

 

  • Perdita del diritto di priorità: l’acquiescenza prolungata all’uso del marchio altrui può determinare, in alcuni ordinamenti, la preclusione del diritto ad agire in giudizio.

  • Difficoltà probatorie: in assenza di documentazione scritta, dimostrare la buona fede, l’anteriorità d’uso e l’assenza di intento confusorio diventa un esercizio estremamente oneroso.

  • Rischio di concorrenza sleale: la sovrapposizione non regolamentata può degenerare in comportamenti considerati scorretti sul piano concorrenziale, con danni risarcibili.

  • Vulnerabilità nella tutela online: la coesistenza di fatto offre protezione minima contro la registrazione di domini e l’uso sui canali digitali da parte di terzi malintenzionati.

  • Rischio di contraffazione: senza confini chiari, la linea tra uso lecito e illecito diventa sfumata e difficilmente difendibile.

 

Un caso esemplificativo riguarda due imprese operanti nel settore alimentare che, per anni, hanno utilizzato marchi quasi identici in regioni geografiche diverse senza mai formalizzare la loro convivenza. Quando una delle due ha tentato di espandersi nel territorio dell’altra, il contenzioso che ne è derivato ha richiesto tre anni di procedimenti e costi legali nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro, con un’incertezza sull’esito che avrebbe potuto essere facilmente evitata.

 

La coesistenza di fatto resta difendibile, in termini processuali, soltanto quando si dispone di prove solide e coerenti dell’uso anteriore, della buona fede e dell’assenza di rischio di confusione percepito dal pubblico. In tutti gli altri casi, formalizzare la situazione con un accordo è la scelta strategicamente corretta.


Avvocato alle prese con l’analisi di documenti legali relativi a una causa per la registrazione di un marchio.

Come tutelare efficacemente il proprio marchio in presenza di similitudini

 

Delineate le differenze e i rischi, è utile tradurre queste considerazioni in strumenti operativi concreti. La strategia difensiva va sempre adattata al caso concreto e alle tipologie d’uso del marchio, tenendo conto del contesto di mercato e degli obiettivi di lungo periodo dell’impresa.

 

Una checklist efficace per chi si trova di fronte a un potenziale conflitto tra marchi include i seguenti passaggi:

 

  1. Ricerca di anteriorità approfondita: prima della registrazione e prima di qualsiasi accordo, effettuare una ricerca sistematica nei database nazionali, europei (EUIPO) e internazionali (WIPO), analizzando non solo i marchi identici ma anche quelli foneticamente o visivamente simili.

  2. Valutazione del rischio di confusione: analizzare la percezione del pubblico di riferimento rispetto ai segni a confronto, tenendo conto dei canali di distribuzione, del livello di attenzione dei consumatori e della forza distintiva di ciascun marchio.

  3. Documentazione sistematica dell’uso: raccogliere e conservare prove dell’uso continuativo e in buona fede del proprio marchio, incluse fatture, materiali promozionali, screenshot e attestazioni di terzi.

  4. Apertura di un negoziato strutturato: in presenza di un potenziale conflitto, avviare un dialogo formale con l’altra parte, preferibilmente attraverso un professionista specializzato, per esplorare la possibilità di un accordo di coesistenza.

  5. Redazione dell’accordo con assistenza specialistica: affidare la stesura dell’accordo a un legale esperto in tutela legale dei marchi, capace di anticipare i punti critici e di adattare il documento alle specificità del contesto commerciale.

  6. Monitoraggio continuativo: attivare un sistema di sorveglianza dei marchi, sia nelle banche dati ufficiali che online, per intercettare tempestivamente nuovi tentativi di registrazione o usi non autorizzati.

 

Consiglio Pro: nell’era digitale, la protezione del marchio nel metaverso e nei nuovi ambienti virtuali è diventata parte integrante di qualsiasi strategia di tutela moderna. Un accordo di coesistenza redatto senza considerare questi scenari rischia di essere obsoleto nel giro di pochi anni.

 



Il nostro punto di vista: cosa non vi dirà nessun modello standard

 

L’esperienza maturata in anni di consulenza nel diritto industriale ci porta a una considerazione spesso scomoda: la maggior parte dei problemi che osserviamo nelle controversie tra titolari di marchi simili non nasce da malafede o da assenza di accordo, ma da accordi mal redatti, troppo generici, modellati su template reperibili online senza alcuna personalizzazione rispetto al contesto specifico.

 

Un modello precompilato di accordo di coesistenza, per quanto formalmente corretto, non è in grado di contemplare le dinamiche evolutive di un mercato specifico, le caratteristiche peculiari dei segni in conflitto, né le aspettative reali delle parti coinvolte. Chi si affida a questi strumenti pensando di aver risolto il problema spesso scopre, a distanza di anni, che l’accordo tace proprio sui punti più critici: le licenze a terzi, l’evoluzione del marchio in chiave digitale, la gestione dei social media o le espansioni settoriali non previste.

 

Come ricorda la guida specialistica in materia, confondere le due forme di coesistenza spesso vanifica la strategia difensiva proprio nel momento in cui sarebbe più necessaria. La realtà pratica è che i tribunali e gli uffici marchi guardano alla sostanza degli accordi, non alla loro forma. Un documento lungo e apparentemente dettagliato, ma costruito su clausole generiche, non offre la protezione che ci si aspetta.

 

La vera tutela nasce dall’analisi personalizzata: capire quale sia il rischio reale di confusione nel mercato di riferimento, quali siano le ambizioni di crescita dell’impresa, e quale sia il valore economico del marchio in gioco. Solo partendo da queste coordinate è possibile costruire un accordo che regga alla prova del tempo, e che tuteli davvero gli interessi di chi lo firma. Gli aspetti penali legati al marchio sono spesso sottovalutati in questa fase, ma rappresentano un ulteriore livello di esposizione che un accordo ben costruito dovrebbe saper presidiare.

 

Come lo Studio Legale Coviello può supportarti

 

Quando la posta in gioco riguarda la tutela di un asset intangibile come il marchio, affidarsi a professionisti con esperienza riconosciuta nel diritto industriale non è una scelta opzionale, ma una necessità strategica. Lo Studio Legale Coviello offre assistenza specializzata nella gestione dei conflitti tra marchi, dalla fase preliminare di analisi del rischio fino alla redazione di accordi di coesistenza su misura, pensati per resistere alle evoluzioni del mercato.


https://studiolegalecoviello.com

Il supporto dello Studio comprende la consulenza in materia di differenze tra diritto d’autore e marchio, la gestione delle opposizioni al marchio

nei procedimenti amministrativi nazionali e internazionali, e l’assistenza completa nella
registrazione di un nuovo marchio in chiave preventiva. Ogni mandato è trattato con rigore metodologico e attenzione alle specificità del contesto imprenditoriale del cliente, con l’obiettivo di costruire una protezione solida e duratura per i vostri asset intellettuali.

 

Domande frequenti sull’accordo di coesistenza tra marchi

 

In quali casi conviene stipulare un accordo di coesistenza tra marchi?

 

Quando due marchi simili potrebbero coesistere pacificamente su mercati contigui, è preferibile formalizzare l’accordo per iscritto per evitare che la situazione degeneri in un contenzioso costoso e dall’esito incerto.

 

Un accordo di coesistenza può essere valido in tutta Europa?

 

Sì, ma deve essere redatto tenendo conto dei diversi sistemi giuridici applicabili, adattandolo alle normative UE e alle disposizioni nazionali dei paesi in cui i marchi sono utilizzati.

 

Cosa succede se il pubblico confonde due marchi anche dopo un accordo?

 

In quel caso diventa determinante la percezione del pubblico documentata attraverso sondaggi e prove concrete, e le parti potrebbero dover ridefinire gli usi consentiti per eliminare la fonte di confusione.

 

Un accordo di coesistenza protegge anche dagli atti di concorrenza sleale?

 

Non automaticamente: la sorveglianza costante e la tutela attiva contro atti di concorrenza sleale rimangono necessarie anche in presenza di un accordo formalmente valido.

 

Raccomandazione

 

 
 
 

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