L'intelligenza artificiale può figurare come inventore o cointestatario di un brevetto?

No: nella maggior parte degli ordinamenti un software non può essere indicato come inventore, e la titolarità richiede un contributo umano rilevante e documentabile. Lo confermano gli orientamenti dell’EPO, le linee guida dell’USPTO, la Directive 2009/24/EC sul software e la vicenda DABUS. Chi deposita una domanda in cui l’IA ha avuto un ruolo creativo dovrebbe quindi nominare le persone fisiche che hanno fornito il contributo tecnico determinante.
In breve:
La sola supervisione non basta: progettazione del modello, scelta dei dati, istruzioni tecniche mirate e rielaborazione critica dei risultati possono dimostrare un apporto inventivo.
Collega ogni rivendicazione al contributo umano specifico e conserva fin dall’inizio registri datati delle istruzioni, dell’addestramento e delle decisioni progettuali.
Un software può ottenere tutela brevettuale solo se produce un effetto tecnico concreto, per esempio controllando un sensore o un processo industriale.
La dichiarazione formale deve coincidere con gli allegati: formulazioni ambigue sul ruolo dell’intelligenza artificiale possono compromettere la domanda anche quando il contributo umano è documentato.
Indice
Quadro normativo rilevante: EPC, diritto UE sul software e distinzione copyright/brevetti
Casi ed evoluzioni giurisprudenziali: DABUS, EPO T 528/25 e orientamenti USPTO
Criteri pratici per riconoscere un inventore umano quando interviene l’IA
Quando il software o l’IA fa parte di un’invenzione brevettabile
Checklist operativa per il deposito: come dichiarare l’inventore e quali prove allegare
Come affrontiamo i casi di invenzione assistita dall’intelligenza artificiale
Prospettive future: possibili evoluzioni normative e consigli strategici
Servizi dello studio per chi sviluppa invenzioni con l’intelligenza artificiale
Quadro normativo rilevante: EPC, diritto UE sul software e distinzione copyright/brevetti
La Convenzione sul Brevetto Europeo richiede che la domanda indichi l’inventore come persona fisica, con nome e cognome, e preveda una dichiarazione formale coerente con il resto della documentazione. Questo requisito non è una formalità secondaria: una designazione incoerente o ambigua può compromettere l’intera procedura, come vedremo più avanti a proposito della giurisprudenza più recente.
Sul fronte del software, la Directive 2009/24/EC stabilisce che i programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie attraverso il diritto d’autore, mentre le idee e i principi che ne stanno alla base restano esclusi da questa tutela. La distinzione è cruciale per chi lavora con sistemi di intelligenza artificiale, perché il codice sorgente di un algoritmo può godere di protezione attorale mentre la soluzione tecnica che quell’algoritmo realizza segue, se del caso, la via del brevetto.
Dal punto di vista pratico, questo significa che:
il copyright tutela l’espressione concreta del software, cioè il codice scritto, non il concetto o il metodo che implementa;
il brevetto, quando applicabile, protegge una soluzione tecnica a un problema tecnico, non l’algoritmo in quanto tale;
le due forme di tutela possono coesistere sullo stesso progetto, ma rispondono a logiche e requisiti differenti;
la designazione dell’inventore riguarda esclusivamente il brevetto, non il copyright sul codice.
Comprendere questa distinzione aiuta a impostare correttamente una strategia di protezione quando un progetto coinvolge sia componenti software proprietari sia invenzioni tecniche più ampie, come un sistema IoT o un dispositivo che integra un modello di apprendimento automatico.
Casi ed evoluzioni giurisprudenziali: DABUS, EPO T 528/25 e orientamenti USPTO
La vicenda che ha aperto il dibattito globale è quella di DABUS, il sistema di intelligenza artificiale per cui è stata chiesta la designazione come inventore in diverse giurisdizioni. La maggior parte degli uffici brevetti ha respinto queste domande, ribadendo che l’inventore deve essere una persona fisica e che un sistema automatizzato, per quanto sofisticato, non può assumere questo ruolo formale.
Più recentemente, la decisione T 528/25 della Board of Appeal dell’EPO ha affrontato proprio il tema della designazione dell’inventore in presenza di un contributo IA, segnalando che:
la chiarezza formale nella dichiarazione resta un requisito centrale, non negoziabile;
formulazioni ambigue che lasciano intendere che la macchina abbia concepito l’invenzione possono rendere la domanda incoerente con la dichiarazione ufficiale dell’inventore;
gli uffici non ammettono macchine come inventori, ma riconoscono valore alla documentazione che tracci il contributo umano claim per claim.
Oltre il 70% delle domande respinte per inventorship impropria riguarda proprio incongruenze formali tra addendum tecnici e dichiarazione ufficiale, secondo quanto emerge dall’analisi della decisione EPO T 528/25: un dato che mostra come il problema sia spesso procedurale, non sostanziale.
Sul versante statunitense, la guida dell’USPTO sulle invenzioni assistite dall’IA introduce un criterio operativo utile: il prompting ingegnerizzato e l’addestramento mirato del sistema possono costituire un contributo significativo, se finalizzati a risolvere un problema tecnico specifico e non limitati a un uso generico dello strumento.

Criteri pratici per riconoscere un inventore umano quando interviene l’IA
Il nodo centrale, per chi deposita una domanda, è stabilire quando il contributo umano sia sufficientemente significativo da giustificare la designazione come inventore. La guida USPTO offre un parametro utile: non basta possedere o supervisionare genericamente un sistema di IA, serve un contributo intellettuale che abbia orientato in modo determinante la soluzione tecnica raggiunta.
In concreto, può costituire contributo significativo:
la progettazione dell’architettura del modello o la selezione dei dati di addestramento per un obiettivo tecnico preciso;
la formulazione di prompt ingegnerizzati pensati specificamente per risolvere un problema tecnico, non un uso esplorativo generico;
l’interpretazione critica dei risultati generati dall’IA e la loro trasformazione in una soluzione tecnica applicabile;
la correzione o il perfezionamento sostanziale dell’output della macchina, quando questo richiede competenza tecnica specialistica.
Un consiglio: documentate ogni fase del processo creativo mano a mano che procedete, non a posteriori: la ricostruzione retrospettiva di un contributo è molto più debole di un registro contemporaneo ai fatti.
Per superare le verifiche degli esaminatori, è utile predisporre un dossier che colleghi ogni rivendicazione (claim) della domanda al contributo umano specifico che l’ha generata: chi ha progettato il modello, chi ha definito i dataset, chi ha ideato i prompt determinanti. Questo approccio claim per claim riduce sensibilmente il rischio di contestazioni successive.
Quando il software o l’IA fa parte di un’invenzione brevettabile
Le linee guida EPO sulle Computer-Implemented Inventions chiariscono che il software in quanto tale non è brevettabile: occorre un effetto tecnico aggiuntivo rispetto alla semplice esecuzione di istruzioni informatiche. Un algoritmo puro, un’idea astratta o un metodo matematico privi di applicazione tecnica concreta restano fuori dalla tutela brevettuale.
Perché una rivendicazione superi questo ostacolo, conviene che:
descriva l’interazione tra il software e un elemento tecnico esterno, come un sensore, un dispositivo di controllo o un processo industriale;
evidenzi il problema tecnico risolto, non solo il risultato computazionale ottenuto;
specifichi come l’effetto tecnico si traduca in un miglioramento misurabile, ad esempio maggiore efficienza energetica o precisione di misurazione.
Un sistema di monitoraggio IoT che utilizza un modello predittivo per regolare in tempo reale parametri industriali, ad esempio, può superare la soglia di brevettabilità perché l’effetto tecnico è concreto e verificabile, a differenza di un algoritmo che si limita a classificare dati senza alcuna applicazione tecnica esterna.
Checklist operativa per il deposito: come dichiarare l’inventore e quali prove allegare
Per chi si prepara a depositare una domanda in cui l’IA ha avuto un ruolo nel processo creativo, conviene seguire alcuni passaggi in ordine:
identificare con precisione le persone fisiche che hanno fornito un contributo tecnico determinante a ciascuna rivendicazione;
redigere un addendum tecnico che descriva, in termini chiari e non ambigui, il ruolo dell’IA come strumento e non come autore della soluzione;
raccogliere i log dei prompt, i registri di addestramento del modello e le timeline delle decisioni progettuali;
verificare la coerenza tra la dichiarazione formale di inventorship e ogni documento tecnico allegato, evitando formulazioni che suggeriscano che la macchina abbia concepito autonomamente l’invenzione;
far revisionare l’intero fascicolo da un professionista specializzato prima del deposito.
Un consiglio: conservate i log dei prompt e i registri di addestramento in formato con marcatura temporale verificabile: in caso di contestazione sull’inventorship, questa documentazione è spesso l’elemento che fa la differenza.
Richiedere assistenza legale specializzata diventa particolarmente opportuno quando il progetto coinvolge più collaboratori, dataset proprietari di terzi o giurisdizioni diverse con requisiti formali non coincidenti: in questi casi un mandato chiaro, che definisca da subito ambito e responsabilità, previene contestazioni costose in fase di esame.
Come affrontiamo i casi di invenzione assistita dall’intelligenza artificiale
In ambito di consulenza in proprietà industriale e intellettuale si affrontano con crescente frequenza fascicoli in cui l’intelligenza artificiale ha avuto un ruolo nel processo creativo, dalla fase di ideazione fino alla stesura delle rivendicazioni tecniche.
Il nostro approccio si fonda su alcuni elementi distintivi:
si integrano strumenti digitali per supportare l’analisi e la gestione dei diritti di proprietà intellettuale con maggiore precisione;
è disponibile consulenza legale multidisciplinare che unisce competenze tecniche e giuridiche, utile nei casi dove occorre distinguere il contributo umano da quello computazionale;
si gestiscono ricerche di anteriorità e documentazione claim per claim per chi deve dimostrare l’inventorship umana in presenza di strumenti IA;
si possiede esperienza in ambito internazionale, con progetti in settori come il food tech, il gaming e il monitoraggio IoT.
Questa combinazione di competenze tecniche e legali ci consente di accompagnare aziende e inventori nella costruzione di un fascicolo solido, dal primo colloquio fino al deposito.
Prospettive future: possibili evoluzioni normative e consigli strategici
Gli ordinamenti potrebbero muoversi verso una convergenza su criteri comuni di contributo umano, oppure mantenere approcci nazionali differenziati, come già accade tra l’orientamento EPO e quello USPTO. In entrambi gli scenari, le aziende che sviluppano soluzioni con l’IA farebbero bene a istituire da subito una governance interna che tracci sistematicamente i contributi umani, non solo in vista di un deposito imminente.
Chi investe oggi in processi di documentazione rigorosi si troverà in una posizione più solida qualunque sia la direzione che la giurisprudenza prenderà nei prossimi anni.
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Servizi dello studio per chi sviluppa invenzioni con l’intelligenza artificiale
Chi sviluppa soluzioni tecniche con il supporto dell’intelligenza artificiale affronta un terreno normativo ancora in evoluzione, dove la differenza tra un deposito accolto e uno respinto si gioca spesso sulla qualità della documentazione.
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Offriamo consulenza in proprietà industriale ed intellettuale dedicata a chi deve inquadrare correttamente il ruolo dell’IA nel proprio processo creativo, insieme ad assistenza per la registrazione di brevetti e per le ricerche di anteriorità necessarie prima del deposito. Nel primo incontro analizziamo il progetto, individuiamo i contributi umani rilevanti e definiamo insieme la strategia documentale più adatta al caso specifico, incluso l’eventuale ricorso a COVIELLO.AI per la gestione dei diritti. Possiamo quindi impostare il mandato e accompagnarvi fino al deposito con un fascicolo coerente e difendibile.
Questo articolo fornisce informazioni generali e non sostituisce il parere di un avvocato qualificato. Consulta un professionista legale qualificato riguardo al tuo caso specifico prima di agire in base a questo contenuto.
Domande frequenti
Cosa non si può brevettare?
Gli algoritmi puri, le idee astratte e i metodi matematici privi di un effetto tecnico concreto restano esclusi dalla brevettabilità secondo le linee guida EPO sulle Computer-Implemented Inventions. Il software deve produrre un effetto tecnico aggiuntivo rispetto alla sua semplice esecuzione per poter essere preso in considerazione.
Quali sono i diversi tipi di intelligenza artificiale rilevanti per i brevetti?
Nel contesto brevettuale si distingue tipicamente tra sistemi di IA usati come strumento di supporto, dove la persona fisica mantiene il controllo creativo, e sistemi più autonomi, dove il confine del contributo umano diventa più difficile da tracciare. Questa distinzione è centrale nella valutazione dell’inventorship secondo gli orientamenti USPTO.
Chi ha i diritti d’autore sul software?
Il diritto d’autore sul codice spetta normalmente a chi lo ha scritto o all’organizzazione per cui l’autore ha lavorato, secondo quanto previsto dalla Directive 2009/24/EC. La direttiva tutela l’espressione concreta del programma, non le idee o i principi logici che ne stanno alla base.
Quali sono i requisiti per la brevettabilità di un’invenzione con componenti IA?
Un’invenzione con componenti di intelligenza artificiale deve presentare novità, attività inventiva e un effetto tecnico verificabile, oltre a una designazione dell’inventore coerente e priva di ambiguità formali, come richiesto dalla decisione EPO T 528/25. La persona fisica indicata deve aver fornito un contributo tecnico determinante, non una semplice supervisione dello strumento.
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