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Ammortamento fiscale dei marchi: normativa, tempistiche e deducibilità 2026

  • 11 minuti fa
  • Tempo di lettura: 12 min

Mani che sistemano fascicoli e documenti legali relativi ai marchi su una scrivania.

L’ammortamento fiscale dei marchi d’impresa è deducibile, in base all’art. 103 del TUIR, in misura non superiore a una frazione annuale del costo, corrispondente a un periodo minimo di ammortamento di 18 anni. La regola si applica ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali (OIC); per i soggetti IAS/IFRS, la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), al comma 131 lett. c), ha introdotto una modifica sostanziale: la deduzione fiscale è ora subordinata all’imputazione contabile di una svalutazione per impairment e resta comunque limitata a 1/18 del valore.

 

Condizioni essenziali per la deducibilità:

 

  • Il marchio deve essere correttamente capitalizzato nello stato patrimoniale.

  • Il costo deve essere documentato da contratto di acquisto o da perizia di stima.

  • La quota annua non può eccedere 1/18 del costo fiscalmente riconosciuto.

  • Per i soggetti IAS/IFRS (dal periodo d’imposta 2026), la deduzione presuppone una previa svalutazione contabile.

 

Quando la deduzione non è ammessa: se il marchio non è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali; se manca documentazione idonea a giustificare il costo; o se la titolarità è contestata o non formalmente trasferita.

 

Un consiglio: Prima di avviare il piano di ammortamento, verificare che il marchio sia regolarmente registrato e che la titolarità sia intestata al soggetto che intende dedurre le quote. Un’intestazione errata vanifica l’intera pianificazione fiscale.

 

Punti chiave

 

L’ammortamento fiscale dei marchi è deducibile in misura non superiore a 1/18 del costo per esercizio, con regole più stringenti per i soggetti IAS/IFRS dal 2026.

 

Punto

Dettagli

Regola base (art. 103 TUIR)

La quota annua deducibile non può superare 1/18 del costo fiscalmente riconosciuto, per almeno 18 esercizi.

Novità IAS/IFRS 2026

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, la deduzione è ammessa solo se nell’esercizio è imputata contabilmente una svalutazione per impairment.

Marchio acquisito vs interno

Il marchio acquisito genera una base ammortizzabile piena; quello creato internamente solo sui costi capitalizzabili ex OIC 24.

Documentazione essenziale

Contratto di acquisto, perizia, certificato di registrazione e prospetto di raccordo fiscale sono indispensabili per resistere a verifiche.

Studiolegalecoviello

Lo studio offre audit documentale, perizie di stima e assistenza in accertamenti per la gestione fiscale dei marchi d’impresa.

Questo articolo fornisce informazioni generali e non sostituisce il parere di un consulente finanziario qualificato. Consulta un professionista finanziario qualificato riguardo al tuo caso specifico prima di agire in base a questo contenuto.

 

Indice

 

 

Quadro normativo: TUIR, Legge di Bilancio 2026 e principi contabili

 

La disciplina dell’ammortamento fiscale dei marchi si articola su più livelli normativi, ciascuno con un ruolo distinto.

 

L’art. 103 del TUIR costituisce la fonte primaria: i commi 1 e 3 stabiliscono la regola del diciottesimo per marchi e avviamento, applicabile indipendentemente dalla vita utile stimata in bilancio. Il testo non lascia discrezionalità sul limite massimo di deduzione annua, ma consente di distribuire il costo su un arco temporale più lungo, purché la quota annua non superi 1/18.


Quadro normativo: TUIR, Legge di Bilancio 2026 e principi contabili — overview diagram

La Legge n. 199/2025, in vigore dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, modifica il regime per i soggetti IAS/IFRS. Secondo la sintesi pubblicata su IFRS PMI, la deduzione degli intangibili è ora vincolata all’esito dell’impairment test: senza una svalutazione imputata a conto economico, la quota fiscale non è deducibile per quell’esercizio.

 

Fonti e riferimenti da consultare:

 

  • OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali): disciplina la capitalizzazione e l’ammortamento civilistico dei marchi per i soggetti OIC.

  • IAS 38 (Attività immateriali) e IAS 36 (Riduzione di valore delle attività): regolano il trattamento contabile per i soggetti IAS/IFRS, incluso l’impairment test annuale.

  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate: le interpretazioni amministrative chiariscono le variazioni extracontabili e il trattamento delle imposte differite.

  • Gazzetta Ufficiale e BOE: i testi normativi ufficiali sono reperibili sul portale della Gazzetta Ufficiale italiana e, per i riferimenti spagnoli, sul Boletín Oficial del Estado.

 

La modifica del 2026 crea una finestra critica per le operazioni straordinarie effettuate nel biennio 2025/2026: chi ha acquisito marchi o effettuato conferimenti deve pianificare con anticipo la tempistica delle svalutazioni, allineando la fiscalità alla strategia contabile. Attendere passivamente l’impairment test senza una pianificazione preventiva può comportare la perdita di deduzioni per interi esercizi.

 

Marchio acquisito o creato internamente: differenze fiscali decisive

 

La distinzione tra marchio acquisito a titolo oneroso e marchio generato internamente non è solo contabile: determina se e quanto si può dedurre fiscalmente.

 

Marchio acquisito: il costo di acquisto, comprensivo di oneri accessori (spese notarili, commissioni, imposte di registro), è capitalizzabile integralmente. La quota di ammortamento fiscale decorre dall’esercizio in cui il marchio è disponibile per l’uso e si calcola sul costo fiscalmente riconosciuto. La disciplina civilistica e fiscale del marchio conferma che le variazioni extracontabili sono necessarie quando la quota civilistica supera quella fiscalmente deducibile.

 

Marchio creato internamente: i costi di sviluppo sostenuti internamente (ricerche di mercato, attività creative, spese legali per la registrazione) sono, in linea generale, rilevati a conto economico nell’esercizio di sostenimento. Solo in presenza di specifici requisiti previsti dall’OIC 24, alcuni costi possono essere capitalizzati. Fiscalmente, i costi già dedotti nell’esercizio non generano ulteriore base ammortizzabile.

 

Caratteristica

Marchio acquisito

Marchio creato internamente

Capitalizzazione

Integrale (costo di acquisto)

Limitata ai costi capitalizzabili ex OIC 24

Base ammortizzabile

Costo fiscalmente riconosciuto

Costi capitalizzati (se ammessi)

Quota max deducibile

1/18 annuo

1/18 annuo sui costi capitalizzati

Variazioni extracontabili

Frequenti se vita utile < 18 anni

Dipende dalla capitalizzazione effettuata


Schema comparativo sull’ammortamento dei marchi acquistati rispetto a quelli creati internamente

Un esempio chiarisce la differenza pratica. Un’impresa acquista un marchio per 180.000 €: la quota annua massima deducibile è 10.000 € (1/18). Un’altra impresa sviluppa internamente un marchio sostenendo 50.000 € di costi, di cui solo 20.000 € capitalizzabili: la quota annua massima è 1.111 € (1/18 di 20.000 €). La differenza in termini di beneficio fiscale pluriennale è sostanziale.

 

Periodo di ammortamento: come si determina la vita utile

 

La regola fiscale è netta: la quota annua deducibile non può superare 1/18 del costo, corrispondente a un periodo minimo di 18 esercizi. Nulla vieta di distribuire l’ammortamento su un arco più lungo, purché la quota annua resti entro quel limite.

 

Sul piano contabile (OIC 24), la vita utile del marchio deve essere stimata in modo attendibile, tenendo conto della durata della protezione giuridica, delle prospettive di rinnovo e del contesto competitivo. Il principio contabile non fissa un massimo assoluto, ma richiede che la stima sia motivata e documentata.

 

Periodi di ammortamento ricorrenti nella prassi:

 

  • 18 anni: il periodo minimo fiscale, adottato quando si intende massimizzare la deduzione annua.

  • 20 anni: frequente per marchi con protezione rinnovabile e prospettive commerciali consolidate.

  • 50 anni: utilizzato in contesti di riallineamento fiscale (ad esempio, affrancamento di valori in operazioni straordinarie), dove la normativa specifica può prevedere periodi più estesi.

 

Le fonti tecniche sull’art. 103 TUIR confermano che le imprese possono adottare periodi più lunghi se debitamente motivati, ma non possono superare il limite fiscale di deducibilità stabilito per legge.

 

Un consiglio: Redigere una nota tecnica interna che documenti la stima della vita utile, con riferimento alla durata della registrazione, ai rinnovi previsti e alle analisi di mercato. Questo documento è il primo elemento che l’Agenzia delle Entrate richiede in sede di verifica.

 

Requisiti pratici per la deducibilità delle quote di ammortamento

 

Perché le quote di ammortamento siano fiscalmente deducibili, devono ricorrere condizioni precise, verificabili sia in fase di dichiarazione sia in sede di accertamento.

 

  1. Corretta iscrizione in bilancio: il marchio deve figurare tra le immobilizzazioni immateriali nello stato patrimoniale, con indicazione del costo storico e del fondo ammortamento.

  2. Titolarità formale: il soggetto che deduce deve essere il titolare registrato del marchio, o disporre di un diritto d’uso documentato e fiscalmente rilevante.

  3. Documentazione del costo: contratto di acquisto, atto notarile, perizia di stima o documentazione delle spese capitalizzate.

  4. Utilizzo effettivo: il marchio deve essere impiegato nell’attività d’impresa; un marchio non utilizzato non genera quote deducibili.

  5. Variazioni in dichiarazione: quando la quota civilistica supera quella fiscale (ad esempio, ammortamento in 10 anni in bilancio contro il limite di 1/18), occorre operare una variazione in aumento nel modello Redditi SC, con rilevazione di imposte differite passive.

 

Per i soggetti IAS/IFRS (dal 2026):

 

  • La deduzione fiscale è ammessa solo nell’esercizio in cui è imputata a conto economico una svalutazione per impairment, come stabilito dalla Legge n. 199/2025.

  • La quota deducibile resta comunque limitata a 1/18 del valore, anche se la svalutazione contabile è superiore.

  • In assenza di impairment nell’esercizio, la deduzione non è ammessa, indipendentemente dal valore residuo del marchio.

 

Circostanze che impediscono la deduzione: mancanza di contratto scritto, marchio non registrato o in fase di opposizione, titolarità contesa, costi già dedotti integralmente nell’esercizio di sostenimento.

 

Come si calcola la quota annua: metodo lineare ed esempio pratico

 

Il metodo di ammortamento applicabile ai marchi è, nella generalità dei casi, quello lineare: il costo fiscalmente riconosciuto viene diviso per il numero di esercizi del piano di ammortamento, con un massimo annuo pari a 1/18.

 

Dati necessari per il calcolo:

 

Parametro

Valore nell’esempio

Costo di acquisto del marchio

180.000 €

Anno di inizio ammortamento

2026

Periodo di ammortamento scelto

18 anni

Quota annua massima deducibile (1/18)

10.000 €

Quota annua effettiva (lineare su 18 anni)

10.000 €

Calcolo passo per passo:

 

  1. Determinare il costo fiscalmente riconosciuto (prezzo di acquisto più oneri accessori capitalizzati).

  2. Dividere il costo per 18: 180.000 € ÷ 18 = 10.000 € per esercizio.

  3. Verificare che la quota civilistica non superi quella fiscale; in caso contrario, operare variazione in aumento.

  4. Registrare la quota: addebito al conto «Ammortamento marchi» (conto economico) e accredito al «Fondo ammortamento marchi» (stato patrimoniale).

  5. Riportare la quota deducibile nel quadro RF del modello Redditi SC (variazione in diminuzione se la quota civilistica è inferiore a quella fiscale massima).

 

Primo anno e quota proporzionale: se il marchio è acquisito nel corso dell’esercizio, la quota del primo anno si calcola in proporzione ai giorni di possesso. Per un acquisto al 1° luglio, la quota del primo esercizio (anno solare) è 10.000 € × 184/365 = circa 5.041 €.

 

Un consiglio: In caso di riallineamento del valore fiscale del marchio (ad esempio, a seguito di conferimento d’azienda con affrancamento), il nuovo costo fiscalmente riconosciuto sostituisce quello storico come base di calcolo. Verificare sempre il provvedimento di affrancamento prima di avviare il nuovo piano.

 

Rivalutazioni, cessioni e fine vita: effetti fiscali

 

Le operazioni straordinarie che coinvolgono il marchio producono effetti fiscali che si intrecciano con l’ammortamento già operato.

 

Rivalutazione: se il marchio è oggetto di rivalutazione ai sensi di leggi speciali, il maggior valore iscritto in bilancio non è automaticamente riconosciuto ai fini fiscali, salvo affrancamento mediante imposta sostitutiva. Le quote di ammortamento sul valore rivalutato non affrancato non sono deducibili; solo la quota calcolata sul costo fiscalmente riconosciuto rimane deducibile.

 

Cessione del marchio:

 

  1. Calcolare il valore fiscalmente riconosciuto residuo (costo iniziale meno ammortamenti fiscalmente dedotti).

  2. Confrontare con il corrispettivo di cessione: la differenza positiva costituisce plusvalenza tassabile, quella negativa minusvalenza deducibile.

  3. La plusvalenza può essere rateizzata in quote costanti fino a cinque esercizi se il marchio è stato posseduto per almeno tre anni (art. 86 TUIR).

 

Esempio: marchio acquistato per 180.000 €, ammortizzato per 5 anni (50.000 € dedotti), ceduto per 160.000 €. Valore residuo fiscale: 130.000 €. Plusvalenza: 30.000 €, rateizzabile in cinque esercizi (6.000 € per anno).

 

Annullamento e svalutazione: se il marchio perde valore e viene svalutato in bilancio, la svalutazione è deducibile solo nei limiti e con le modalità previste dalla normativa fiscale. Per i soggetti IAS/IFRS, la svalutazione da impairment diventa, dal 2026, il presupposto per la deduzione fiscale della quota di 1/18, come chiarito dalla normativa vigente.

 

Documentazione e controlli dell’Agenzia delle Entrate: cosa conservare

 

La solidità della posizione fiscale in sede di verifica dipende dalla qualità e completezza della documentazione conservata. L’Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento, verifica sistematicamente la coerenza tra iscrizione contabile, dichiarazione dei redditi e documentazione sottostante.

 

Documenti essenziali da conservare:

 

  1. Contratto di acquisto del marchio (atto notarile o scrittura privata autenticata).

  2. Perizia di stima del valore del marchio, redatta da un professionista indipendente.

  3. Certificato di registrazione del marchio (UIBM, EUIPO o WIPO, a seconda dell’ambito di tutela).

  4. Verbali del consiglio di amministrazione che approvano la capitalizzazione e il piano di ammortamento.

  5. Documentazione delle variazioni extracontabili (prospetto di raccordo tra quota civilistica e quota fiscale).

  6. Modelli Redditi SC con i quadri RF compilati per ciascun esercizio.

  7. Per i soggetti IAS/IFRS: relazione sull’impairment test annuale, con metodologia e assunzioni utilizzate.

 

Registrazioni contabili da mantenere aggiornate:

 

  • Scheda del cespite immateriale con indicazione del costo storico, degli ammortamenti cumulati e del valore netto contabile.

  • Registro delle imposte differite, con evidenza delle differenze temporanee tra valori civilistici e fiscali.

 

Tempi di conservazione: la documentazione deve essere conservata per almeno cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui il marchio è stato ceduto o cancellato dal bilancio, tenendo conto dei termini di decadenza dell’accertamento.

 

Un consiglio: Adottare un archivio digitale strutturato per cespite, con cartelle separate per contratti, perizie, registrazioni contabili e dichiarazioni fiscali. La conservazione digitale con firma elettronica qualificata è ammessa e riduce significativamente i rischi di dispersione documentale.

 

Checklist operativa: errori comuni e come evitarli

 

La gestione fiscale dei marchi genera contenzioso quando mancano procedure interne chiare. I problemi ricorrenti osservati nella prassi professionale riguardano quasi sempre la fase iniziale di capitalizzazione o la gestione delle variazioni fiscali.

 

Passaggi operativi consigliati:

 

  • Verificare la titolarità del marchio prima di qualsiasi operazione di capitalizzazione.

  • Ottenere una perizia di stima indipendente per marchi acquisiti in operazioni tra parti correlate.

  • Definire il piano di ammortamento civilistico e verificarne la compatibilità con il limite fiscale di 1/18.

  • Predisporre il prospetto di raccordo tra quota civilistica e quota fiscale per ogni esercizio.

  • Compilare correttamente il quadro RF del modello Redditi SC, con le variazioni in aumento o in diminuzione.

  • Per i soggetti IAS/IFRS: eseguire l’impairment test annuale e documentarne gli esiti prima della chiusura dell’esercizio.

 

Errori ricorrenti che generano contenzioso:

 

  • Ammortamento avviato prima che il marchio sia disponibile per l’uso (ad esempio, durante la fase di opposizione alla registrazione).

  • Stima della vita utile non motivata, con conseguente contestazione della quota civilistica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  • Mancata rilevazione delle imposte differite passive in presenza di disallineamento tra quota civilistica e quota fiscale.

  • Per i soggetti IAS/IFRS: deduzione fiscale operata senza previa imputazione contabile della svalutazione, in violazione della Legge n. 199/2025.

 

La pianificazione fiscale del marchio non si esaurisce nel calcolo della quota annua. Integrarla con il controllo di gestione, monitorando il valore residuo fiscale e civilistico del marchio in ogni esercizio, consente di anticipare l’impatto delle operazioni straordinarie e di evitare sorprese in sede di cessione o conferimento.

 

Un consiglio: Inserire nel calendario fiscale aziendale una scadenza annuale dedicata alla revisione del piano di ammortamento dei marchi, da effettuare contestualmente alla chiusura del bilancio. Questo passaggio, spesso trascurato, riduce il rischio di errori cumulativi difficili da correggere retroattivamente.

 

Raccomandazioni strategiche per imprese e consulenti

 

La normativa sull’ammortamento fiscale dei marchi richiede un approccio integrato, che combini competenze contabili, fiscali e di proprietà intellettuale. Le scelte operate in fase di acquisizione o conferimento del marchio producono effetti che si protraggono per almeno 18 esercizi: una pianificazione superficiale si traduce in deduzioni perse o in contestazioni evitabili.

 

Per i soggetti OIC, la priorità è documentare con rigore la stima della vita utile e mantenere aggiornato il prospetto di raccordo fiscale. Per i soggetti IAS/IFRS, la modifica del 2026 impone di integrare l’impairment test nella pianificazione fiscale annuale, non di trattarlo come un adempimento contabile separato. Le operazioni straordinarie, in particolare i conferimenti d’azienda con marchi inclusi, richiedono una valutazione preventiva dell’impatto sull’ammortamento deducibile e sulla fiscalità differita.

 

Coinvolgere uno studio specializzato in proprietà intellettuale e fiscalità degli intangibili è consigliabile in tre circostanze: al momento dell’acquisizione o del conferimento del marchio, quando si pianifica un riallineamento fiscale, e in caso di accertamento o contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. La pianificazione fiscale del marchio è un’attività che richiede continuità, non interventi episodici.

 

Studiolegalecoviello: consulenza fiscale e legale per i marchi d’impresa

 

Chi gestisce marchi come asset fiscali sa che la differenza tra una deduzione corretta e un accertamento evitabile si misura nella qualità della documentazione e nella coerenza tra scelte contabili e fiscali. Studiolegalecoviello offre consulenza specializzata per imprese e professionisti che devono pianificare l’ammortamento di marchi acquisiti, conferiti o rivalutati, con particolare attenzione alle implicazioni della normativa 2026 per i soggetti IAS/IFRS.

 

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Studiolegalecoviello

 

I servizi comprendono audit documentale del portafoglio marchi, perizie di stima, assistenza nella compilazione delle variazioni fiscali e supporto in sede di accertamento. Per marchi con rilevanza storica o denominazioni di qualità, lo studio gestisce anche le specificità fiscali legate alla valorizzazione di marchi storici e alla strutturazione di contratti di licenza con impatto sulle royalties deducibili. Per richiedere un’analisi preliminare della posizione fiscale del marchio, è possibile contattare lo studio direttamente tramite il sito Studiolegalecoviello.

 

Fonti

 

 

Domande frequenti

 

Qual è il periodo minimo di ammortamento fiscale per i marchi?

 

L’art. 103 del TUIR stabilisce che la quota annua deducibile non può superare 1/18 del costo, il che corrisponde a un periodo minimo di 18 esercizi. Periodi più lunghi sono ammessi, purché la quota annua resti entro quel limite.

 

Come funziona la deduzione per i soggetti IAS/IFRS dal 2026?

 

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, la deduzione fiscale del costo dei marchi per i soggetti IAS/IFRS è subordinata all’imputazione contabile di una svalutazione per impairment e resta limitata a 1/18 del valore, ai sensi della Legge n. 199/2025, comma 131 lett. c).

 

Un marchio creato internamente è ammortizzabile fiscalmente?

 

Solo i costi capitalizzabili ai sensi dell’OIC 24 costituiscono base ammortizzabile. I costi già dedotti nell’esercizio di sostenimento non generano ulteriore quota deducibile; la regola del 1/18 si applica esclusivamente ai costi effettivamente capitalizzati.

 

Cosa succede fiscalmente quando si cede un marchio?

 

La plusvalenza da cessione è pari alla differenza tra il corrispettivo e il valore fiscalmente riconosciuto residuo (costo meno ammortamenti dedotti). Se il marchio è stato posseduto per almeno tre anni, la plusvalenza può essere rateizzata in quote costanti fino a cinque esercizi ai sensi dell’art. 86 del TUIR.

 

Quali documenti servono per dedurre le quote di ammortamento?

 

Sono necessari il contratto di acquisto o la perizia di stima, il certificato di registrazione del marchio, i verbali che approvano il piano di ammortamento e il prospetto di raccordo tra quota civilistica e quota fiscale. Per i soggetti IAS/IFRS, è indispensabile anche la relazione sull’impairment test annuale.

 

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