Brevetto in comproprietà tra imprese: quote, licenze e decisioni

Aggiornato al 13 ottobre 2026 — a cura dell’Avv. Carmine Coviello
Quando due imprese risultano contitolari di una domanda o di un brevetto, il titolo non si gestisce automaticamente: occorre stabilire per iscritto quote, responsabilità sul procedimento, riparto di costi e annualità, regole per l’uso diretto, licenze a terzi, tutela giudiziale e uscita di un partner. In Italia l’articolo 6 del Codice della proprietà industriale rinvia, salvo accordi diversi, alle norme civilistiche sulla comunione in quanto compatibili. Il punto decisivo è trasformare una titolarità condivisa in una governance verificabile prima che una scadenza o una trattativa commerciale renda visibili i conflitti.
Questa guida riguarda la fase successiva alla scelta di intestare il titolo a più soggetti. Per organizzare invece proprietà e risultati prima o durante un progetto di ricerca, è utile l’approfondimento sul contratto di sviluppo congiunto tra imprese.
Che cosa significa brevetto in comproprietà tra imprese?
La comproprietà esiste quando la domanda o il brevetto appartiene a due o più soggetti. Può derivare da un deposito congiunto, da una cessione parziale, da una successione societaria o da un progetto nel quale più imprese hanno concordato di condividere i risultati. Non va confusa con la pluralità degli inventori: l’inventore conserva il diritto morale a essere riconosciuto, mentre la titolarità patrimoniale dipende dalla legge applicabile, dai rapporti di lavoro e dagli atti di cessione.
Prima di negoziare percentuali, è necessario ricostruire la catena dei diritti: chi ha svolto l’attività inventiva, per conto di chi, con quali contratti e con quali obblighi di trasferimento. L’approfondimento sulle invenzioni dei dipendenti e la titolarità del brevetto mostra perché questo controllo deve precedere licenze, cessioni o accordi tra contitolari.
Qual è la regola italiana sulla comunione del brevetto?
L’articolo 6 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 stabilisce che, se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le relative facoltà sono regolate — salvo convenzioni contrarie — dalle disposizioni del Codice civile sulla comunione, per quanto compatibili. Il testo vigente del Codice della proprietà industriale nella Gazzetta Ufficiale è il punto di partenza normativo.
Il comma 1-bis consente inoltre a ciascun contitolare di compiere, nell’interesse di tutti, una serie di attività davanti all’UIBM: presentare la domanda, proseguire il procedimento, chiedere il rinnovo quando previsto, pagare i diritti di mantenimento e svolgere gli altri adempimenti indicati dalla norma. Questa facoltà riduce il rischio che l’inerzia di un soggetto paralizzi una formalità, ma non risolve il rapporto economico interno: chi anticipa una tassa, chi decide una modifica e chi sopporta i costi devono essere regolati nell’accordo.
Per controllare dati bibliografici, titolari e documentazione pubblica è utile la banca dati ufficiale UIBM. La verifica del registro non sostituisce l’esame di cessioni, contratti di lavoro, accordi di ricerca e annotazioni che possono incidere sulla titolarità.
Perché le sole quote non bastano?
Scrivere che Alfa possiede il 60% e Beta il 40% chiarisce la ripartizione economica, ma lascia aperte le domande operative più difficili. Una rivendicazione può essere modificata per superare un rilievo? Una famiglia estera può essere abbandonata per contenere i costi? Un contitolare può concedere un’esclusiva nel proprio settore? Chi decide se avviare una causa o accettare una transazione? Senza un meccanismo decisionale, anche quote perfettamente determinate possono produrre stallo.
L’accordo dovrebbe distinguere almeno tre piani: atti procedurali verso gli uffici, sfruttamento economico del titolo e decisioni straordinarie. È utile assegnare a un’impresa il coordinamento amministrativo, prevedere obblighi di informazione e stabilire maggioranze o consensi qualificati per le scelte che incidono sul perimetro del diritto.

Le clausole essenziali dell’accordo di comproprietà
1. Titolo, quote e documenti di provenienza
L’accordo deve identificare domande, brevetti, priorità, Paesi, inventori e titolari registrati. Le quote vanno collegate ai titoli esistenti e alle eventuali estensioni future. Allegare la documentazione di provenienza consente di verificare che ciascuna parte abbia effettivamente acquisito i diritti che dichiara di conferire.
2. Deposito, prosecution e rappresentanza
Occorre indicare chi coordina i consulenti, riceve le comunicazioni, propone risposte ai rapporti di ricerca e ottiene l’approvazione per modifiche alle rivendicazioni. Nelle domande europee, l’articolo 59 della Convenzione sul brevetto europeo ammette la presentazione congiunta; la regola 151 EPC sul rappresentante comune disciplina la rappresentanza procedurale. Il rappresentante comune semplifica le comunicazioni con l’EPO, ma non sostituisce l’accordo tra le imprese.
3. Budget, tasse e annualità
Ogni famiglia brevettuale genera decisioni periodiche: mantenere, estendere, convalidare, tradurre o abbandonare. L’accordo dovrebbe prevedere budget annuale, modalità di approvazione, anticipazioni, rimborsi e conseguenze del mancato pagamento. Un meccanismo utile permette alla parte interessata di sostenere il costo in luogo dell’altra, precisando se ciò produce un credito, una revisione delle quote o un’opzione di acquisizione. Per il quadro operativo si può consultare la guida su tasse e annualità dei brevetti.
4. Uso diretto e libertà di operare
Possedere un brevetto non garantisce automaticamente la libertà di commercializzare il prodotto: possono esistere titoli anteriori o brevetti dominanti di terzi. Per questo l’accordo dovrebbe separare il diritto sul titolo comune dalla responsabilità di verificare la Freedom to Operate nei mercati di interesse. La guida sulla Freedom to Operate e verifica dei brevetti chiarisce questa distinzione.
5. Licenze, esclusiva e royalties
Le parti devono decidere chi può concedere licenze, con quale approvazione e in quali territori o campi applicativi. Vanno regolati esclusiva, sublicenza, minimi garantiti, audit, riparto delle royalties e responsabilità verso il licenziatario. Se un contitolare opera nell’automotive e l’altro nel medicale, una licenza per campo d’uso può preservare gli spazi industriali di entrambi; se invece l’esclusiva copre tutti i settori, il consenso dovrebbe essere espresso e accompagnato da obiettivi verificabili. Il tema è approfondito nella guida su brevetto e contratto di concessione in licenza.
6. Contraffazione, difesa e transazioni
L’accordo dovrebbe definire chi sorveglia il mercato, chi raccoglie le prove, chi può inviare diffide e chi decide un’azione. Servono regole su costi, scelta dei difensori, riparto di risarcimenti e facoltà di transigere. Una transazione può restringere mercati, concedere una licenza o incidere sulla validità del titolo: non va trattata come un semplice atto di gestione ordinaria.
7. Miglioramenti, know-how e nuove domande
Il brevetto comune descrive una soluzione tecnica, ma lo sviluppo continua. L’accordo deve distinguere miglioramenti autonomi, miglioramenti congiunti e know-how preesistente. È opportuno stabilire quando un nuovo risultato entra nella comproprietà, quando resta alla parte che lo ha sviluppato e quali licenze incrociate sono necessarie. Documentazione di laboratorio, dati di test e parametri non divulgati richiedono inoltre obblighi di riservatezza separati.
8. Cessione, cambio di controllo ed uscita
Una quota brevettuale può diventare rilevante durante acquisizioni, riorganizzazioni o crisi del partner. Prelazione, gradimento, divieto di trasferimento a concorrenti, change of control, criteri di valutazione e continuità delle licenze devono essere coordinati. Per evitare clausole isolate o contraddittorie, è utile applicare un controllo sistematico delle clausole chiave nella contrattualistica d’impresa.

Caso pratico: sensore industriale sviluppato da due partner
Immaginiamo che un produttore di componenti e una società di software depositino insieme un brevetto su un sensore con controllo intelligente. Il primo finanzia prototipazione e industrializzazione; il secondo fornisce algoritmi, test e integrazione. Dopo il deposito, il produttore riceve una proposta di licenza esclusiva per il settore automotive, mentre la software house vuole mantenere libertà nel settore energetico.
Senza un accordo, emergono subito domande su esclusiva, campo d’uso, accesso al know-how, responsabilità per aggiornamenti e riparto delle royalties. Una soluzione contrattuale può delimitare i settori, richiedere consenso congiunto per le esclusive, mantenere licenze interne per ricerca e prevedere un comitato tecnico che approvi modifiche alle rivendicazioni. Il valore non nasce dalla formula astratta “50 e 50”, ma dalla capacità di prendere decisioni in tempi compatibili con il mercato.
La stessa logica vale quando il brevetto è conferito a una società veicolo o concesso all’operativa: occorre distinguere proprietà, diritto d’uso e flussi economici. Un approfondimento trasversale spiega come una società operativa può sfruttare marchi e brevetti.
Comproprietà in una domanda europea o PCT
Nelle procedure internazionali, l’accordo interno deve coordinarsi con le regole dell’ufficio. Per una domanda PCT con più richiedenti, la regola 90 del PCT sui mandatari e rappresentanti comuni disciplina nomina ed effetti degli atti del rappresentante. Indicare un referente comune evita comunicazioni frammentate, ma non attribuisce a quel soggetto il potere economico di concedere licenze o cedere quote se l’accordo non lo prevede.
Prima di estendere all’estero, le parti dovrebbero approvare una matrice Paese per Paese: interesse commerciale, costi stimati, soggetto finanziatore, titolarità prevista e criteri di abbandono. Se una parte non vuole sostenere una giurisdizione, il contratto può consentire all’altra di proseguire a proprie spese, definendo in anticipo proprietà e ritorni economici.
Checklist prima di firmare
Elenco completo di domande, brevetti, priorità, Paesi e inventori.
Catena della titolarità verificata, inclusi dipendenti, consulenti e fornitori.
Quote e diritti economici coerenti con gli atti di cessione.
Responsabile della prosecution, consulenti incaricati e tempi di approvazione.
Budget, annualità, traduzioni, estensioni e conseguenze del mancato finanziamento.
Regole su uso diretto, licenze, esclusive, sublicenze e royalties.
Sorveglianza, enforcement, difesa del titolo e potere di transigere.
Miglioramenti, nuove famiglie brevettuali, know-how e riservatezza.
Prelazione, cambio di controllo, recesso, deadlock e criteri di valutazione.
Legge applicabile, foro o arbitrato e obblighi di cooperazione dopo l’uscita.
Domande frequenti
Essere co-inventori significa essere automaticamente contitolari?
No. La qualità di inventore e la titolarità patrimoniale sono piani distinti. La titolarità dipende dalle norme applicabili e dai rapporti contrattuali, inclusi lavoro subordinato, incarichi professionali, cessioni e accordi di ricerca.
Un contitolare può pagare da solo un’annualità?
Davanti all’UIBM l’articolo 6, comma 1-bis, consente a ciascun contitolare di compiere determinati adempimenti nell’interesse di tutti. L’accordo dovrebbe comunque chiarire rimborso, imputazione del costo e conseguenze dell’eventuale mancata partecipazione degli altri.
Un contitolare può concedere da solo una licenza?
Non è prudente presumere una risposta valida per ogni caso. Occorre verificare legge applicabile, natura dell’atto, regole della comunione e pattuizioni tra le parti. L’accordo dovrebbe indicare espressamente autorizzazioni, limiti, campi d’uso e riparto dei proventi.
Che cosa succede se una parte vuole abbandonare la domanda?
È opportuno prevedere preavviso, diritto dell’altra parte di proseguire, trasferimento della quota, gestione dei costi già maturati e cooperazione per firme e formalità. Senza questa clausola, una scadenza può trasformare un disaccordo economico in perdita del diritto.
Il rappresentante comune decide anche sulle licenze?
No, non automaticamente. Il rappresentante comune opera nella procedura davanti all’ufficio secondo il mandato e le regole applicabili. Le decisioni economiche e contrattuali restano soggette all’accordo tra i contitolari.
Quando conviene evitare la comproprietà?
Quando le imprese hanno strategie, tempi o capacità di investimento incompatibili, può essere più efficiente attribuire il brevetto a un solo titolare e concedere all’altro una licenza ben delimitata. La scelta va fatta prima del deposito, valutando controllo, rischio, finanziamento ed exit.
Dalla comproprietà formale a una governance utilizzabile
La comproprietà brevettuale può sostenere una collaborazione industriale, ma richiede regole più precise di una semplice percentuale. Un accordo efficace deve rendere prevedibili decisioni tecniche, spese, licensing, enforcement e uscita. L’obiettivo non è eliminare ogni possibile conflitto, bensì assegnare responsabilità e procedure prima che il conflitto diventi urgente.
Per valutare titolarità, assetto delle quote, percorso di deposito e accordo tra contitolari, consulta il servizio dedicato ai brevetti, alla tutela e alla strategia di valorizzazione. L’analisi va adattata ai documenti e agli ordinamenti coinvolti; questa guida offre informazioni generali e non sostituisce un parere sul caso concreto.









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