Fallimento della società e titolarità del marchio
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TL;DR:
Il marchio aziendale, bene immateriale autonomo, può essere ceduto separatamente in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, secondo regole precise. La procedura di liquidazione, sostituita dal 2022 dal nuovo codice, attribuisce al curatore il controllo sulle attività immateriali, influenzando la gestione e la valorizzazione del marchio. La cessione isolata può ridurre il valore complessivo dell’impresa e compromettere la continuità aziendale, richiedendo valutazioni esperte e tutela attiva del segno.
Il marchio aziendale è un bene immateriale giuridicamente autonomo che, in caso di fallimento della società titolare, confluisce nel patrimonio fallimentare e può essere ceduto separatamente dall’azienda secondo regole precise. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la procedura concorsuale principale si chiama oggi liquidazione giudiziale, non più fallimento. Questa distinzione non è solo terminologica: cambia la struttura dei poteri del curatore, le modalità di gestione degli asset immateriali e le opportunità per creditori e terzi acquirenti. Comprendere come la procedura di fallimento della società e titolarità del marchio si intreccino è indispensabile per proteggere il valore di un asset spesso sottovalutato.
Come la procedura di liquidazione giudiziale influenza la titolarità del marchio
La liquidazione giudiziale ha sostituito il fallimento come procedura concorsuale finalizzata a liquidare il patrimonio del debitore e ripartire il ricavato tra i creditori, con nomina di un curatore. Questa sostituzione, operativa dal 2022 con il Codice della crisi, non ha eliminato i principi fondamentali della gestione patrimoniale, ma ha introdotto una maggiore enfasi sulla continuità aziendale. Il marchio aziendale in crisi rientra a pieno titolo tra i beni gestiti dal curatore, al pari di immobili, crediti e macchinari.
Dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, il patrimonio è gestito dal curatore e il debitore perde la disponibilità autonoma dei propri beni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale registrati. Questo significa che il titolare originario del marchio non può più cedere, licenziare o rinunciare al segno distintivo senza l’autorizzazione del curatore. L’effetto è immediato e vincolante, con ricadute dirette su tutti i contratti di licenza in essere.
I compiti del curatore in relazione al marchio aziendale comprendono:
Inventariazione del marchio tra gli asset immateriali del debitore, con indicazione delle registrazioni attive presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).
Valutazione economica del segno, distinta dal valore contabile iscritto in bilancio.
Gestione dei contratti di licenza esistenti, con facoltà di scioglimento o prosecuzione secondo le norme concorsuali.
Alienazione del marchio, da sola o insieme all’azienda, per massimizzare il realizzo a favore dei creditori.
Consiglio Pro: Se siete creditori di una società in liquidazione giudiziale, verificate immediatamente se il marchio è registrato e attivo: un segno non rinnovato o decaduto perde valore commerciale prima ancora che il curatore possa alienarlo.
Qual è la normativa sul trasferimento del marchio in procedura concorsuale?
Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 23 del Codice della proprietà industriale (CPI), che stabilisce la separabilità del marchio dall’azienda con un limite fondamentale: la cessione non deve ingannare il pubblico sui caratteri essenziali dei prodotti o servizi contraddistinti. Questa regola vale in ogni contesto, inclusa la procedura concorsuale. Il curatore che aliena il marchio deve rispettare il divieto di inganno al pubblico esattamente come farebbe qualsiasi cedente privato.
Le principali modalità di trasferimento del marchio in crisi aziendale sono le seguenti:
Cessione totale: il marchio viene trasferito integralmente a un terzo acquirente, con tutti i diritti connessi. È la forma più comune nelle vendite competitive organizzate dal curatore.
Cessione parziale: il trasferimento riguarda solo alcune classi merceologiche o alcune aree geografiche di registrazione, consentendo una valorizzazione selettiva.
Licenza d’uso: il titolare può concedere licenze senza forma a pena di nullità, con obblighi per il licenziatario e possibilità di azione esclusiva da parte del titolare in caso di violazione. In procedura concorsuale, il curatore può mantenere attive licenze preesistenti o concederne di nuove per generare flussi di cassa durante la procedura.
Trasferimento nell’ambito di cessione d’azienda: il marchio segue l’azienda o il ramo d’azienda ceduto, salvo patto contrario espressamente indicato nell’atto.
Modalità di trasferimento | Vantaggio principale | Rischio principale |
Cessione totale | Realizzo immediato e definitivo | Perdita del valore identitario per i creditori |
Cessione parziale | Flessibilità e valorizzazione selettiva | Complessità gestionale post-cessione |
Licenza d’uso | Generazione di royalty durante la procedura | Controllo qualitativo difficile da mantenere |
Cessione con azienda | Preservazione dell’avviamento | Valore del marchio assorbito nel prezzo globale |
Consiglio Pro: Prima di procedere alla cessione isolata del marchio, richiedete sempre una perizia indipendente che includa la stima delle royalty potenziali e la storia del segno. Un marchio con notorietà consolidata vale spesso molto più del suo valore contabile.

Quali sono gli impatti della cessione isolata del marchio sulla continuità aziendale?
La cessione atomistica del marchio in crisi può compromettere la continuità aziendale e ridurre il valore degli altri beni, incluso il capitale umano. Questo effetto è spesso sottovalutato nelle procedure concorsuali, dove la pressione a realizzare liquidità nel breve periodo prevale sulla valutazione delle conseguenze sistemiche. Separare il marchio dall’azienda significa privare la struttura produttiva residua del suo principale elemento identitario.
Gli effetti concreti di una cessione isolata mal gestita includono:
Deprezzamento dell’avviamento: senza il marchio, il valore dell’azienda come entità funzionante si riduce drasticamente, rendendo meno appetibile la cessione del ramo produttivo.
Perdita di clientela fidelizzata: i clienti riconoscono il marchio, non la struttura societaria. La cessione a un terzo estraneo può disorientare il mercato e accelerare la dispersione del portafoglio clienti.
Rischio di liquidazione mascherata: la vendita del marchio a prezzi non congrui, seguita dalla cessione separata degli altri asset, può configurare una liquidazione atomistica che aggira le tutele previste per la cessione d’azienda.
Impatto sul personale: i dipendenti legati a funzioni commerciali e di marketing perdono il riferimento identitario del loro lavoro, con effetti sulla retention e sul trasferimento di know-how.
“La mancanza di disciplina specifica per la cessione selettiva degli asset immateriali nella procedura concorsuale può portare a decisioni che compromettono la continuità aziendale e riducono irrimediabilmente il valore complessivo dell’impresa.” Fonte: Diritto della crisi
Il Codice della crisi promuove la continuità aziendale ma non disciplina espressamente la cessione selettiva degli asset immateriali essenziali come il marchio. Questa lacuna normativa espone le procedure a rischi concreti di sottovalutazione e di scelte irreversibili. Un controllo valutativo più rigoroso, affidato a esperti di proprietà industriale, è la misura più efficace per colmare questa lacuna.
Qual è il ruolo del curatore nella tutela e valorizzazione del marchio?
Il curatore fallimentare ha il dovere di gestire, valorizzare e alienare il marchio per garantire la soddisfazione dei creditori, operando con la diligenza del professionista qualificato. Questo dovere non si esaurisce nella semplice vendita al miglior offerente: richiede una strategia di valorizzazione che consideri il momento di mercato, la notorietà del segno e le prospettive di utilizzo da parte dell’acquirente. Un curatore che aliena un marchio noto a un prezzo inferiore al suo valore di mercato può essere chiamato a rispondere dei danni causati alla massa creditoria.
Attività del curatore | Strumento utilizzato | Obiettivo |
Inventariazione del marchio | Visura UIBM/EUIPO | Accertare validità e scadenze delle registrazioni |
Valutazione economica | Perizia di esperto indipendente | Determinare il valore di mercato reale |
Gestione licenze in essere | Analisi contrattuale e concorsuale | Decidere scioglimento o prosecuzione |
Alienazione del segno | Procedura competitiva o trattativa privata | Massimizzare il realizzo per i creditori |

Il valore contabile e il valore economico del marchio possono discostarsi drasticamente, rendendo cruciale la due diligence storica e la valutazione esperta. Il caso del fallimento della Ternana Calcio ha illustrato con chiarezza questo principio: il marchio sportivo, con la sua storia e il suo seguito di tifosi, presentava un valore industriale reale ben superiore a quanto iscritto nei libri contabili. Questo tipo di divergenza è frequente nei settori ad alta intensità di brand, come moda, alimentare e sport.
Consiglio Pro: Per una valutazione del marchio in liquidazione corretta, il curatore dovrebbe commissionare una perizia che includa l’analisi dei flussi di royalty storici, la notorietà del segno presso il pubblico di riferimento e le registrazioni internazionali attive. Questi tre elementi determinano il valore reale, non il costo storico di registrazione.
Come tutelare il marchio dopo il fallimento della società
La tutela del marchio dopo il fallimento della società richiede interventi tempestivi da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura. Il curatore è il primo responsabile della protezione del segno contro usi abusivi e contraffazioni durante la liquidazione giudiziale. Un marchio non presidiato durante la procedura può subire danni reputazionali irreversibili che ne riducono il valore commerciale prima ancora della vendita.
Le misure operative più rilevanti per la tutela del marchio in questa fase comprendono:
Monitoraggio attivo delle registrazioni in scadenza presso UIBM ed EUIPO, con rinnovo tempestivo per evitare la decadenza del segno durante la procedura.
Azioni di opposizione contro domande di marchio confondibili depositate da terzi che tentano di approfittare della situazione di crisi del titolare originario.
Sorveglianza del mercato per individuare usi non autorizzati del marchio da parte di ex licenziatari o soggetti terzi, con diffide e azioni legali a tutela della massa.
Comunicazione trasparente al mercato sull’identità del nuovo titolare dopo la cessione, per evitare confusione e preservare il valore del segno.
Per imprenditori e creditori, la procedura di liquidazione giudiziale offre anche opportunità concrete. I terzi interessati possono acquisire il marchio attraverso procedure competitive organizzate dal curatore, ottenendo un asset con storia e notorietà a condizioni spesso favorevoli rispetto al mercato ordinario. Per approfondire le regole applicabili alla cessione del marchio separato dall’azienda, incluse le implicazioni fiscali, è utile consultare una guida specializzata prima di formulare un’offerta.
Punti chiave
Il marchio in procedura concorsuale è un asset immateriale che richiede gestione attiva, valutazione esperta e rispetto della normativa del CPI per preservare il suo valore nell’interesse di creditori e stakeholder.
Punto | Dettagli |
Titolarità in liquidazione giudiziale | Dopo l’apertura della procedura, il curatore gestisce il marchio e il debitore perde ogni disponibilità autonoma. |
Separabilità e limiti normativi | L’art. 23 CPI consente la cessione separata del marchio, purché non inganni il pubblico sui caratteri essenziali dei prodotti. |
Rischio della cessione atomistica | La vendita isolata del marchio può deprezzare gli altri asset aziendali e configurare una liquidazione mascherata. |
Valutazione esperta obbligatoria | Il valore economico del marchio diverge spesso dal valore contabile: una perizia indipendente è indispensabile per il curatore. |
Tutela attiva durante la procedura | Monitoraggio delle registrazioni, opposizioni e sorveglianza del mercato proteggono il valore del segno fino alla cessione definitiva. |
Il valore del marchio non si liquida: si gestisce
Nella mia esperienza di consulenza in materia di proprietà industriale e procedure concorsuali, il marchio è l’asset immateriale più frequentemente sottovalutato nelle liquidazioni giudiziali. Non per malafede, ma per una cultura valutativa ancora troppo ancorata al costo storico di registrazione. Un marchio che ha costruito notorietà in vent’anni di attività non vale i tremila euro pagati per registrarlo: vale i flussi di royalty che può generare, la fedeltà dei clienti che rappresenta, la barriera competitiva che ha eretto nel suo settore.
Il problema strutturale che osservo con maggiore frequenza è la pressione temporale. Il curatore opera in un contesto in cui i creditori chiedono liquidità rapida e il tribunale monitora i tempi della procedura. Questa pressione spinge verso la cessione rapida, spesso a prezzi non congrui, di asset immateriali che richiederebbero invece una strategia di valorizzazione più articolata. La soluzione non è rallentare la procedura, ma anticipare la valutazione: commissionare la perizia del marchio nelle prime settimane dalla nomina, non nelle ultime prima della vendita.
Un aspetto che raramente viene discusso è il rischio reputazionale per il curatore stesso. Alienare un marchio noto a un prezzo palesemente inferiore al valore di mercato espone il professionista a responsabilità nei confronti della massa creditoria. La valorizzazione dei beni immateriali nei fallimenti non è un’opzione accessoria: è un dovere professionale che il Codice della crisi rafforza, anche senza disciplinare espressamente la cessione atomistica.
Il mio consiglio agli imprenditori che si trovano in una situazione di crisi è di non attendere l’apertura della procedura concorsuale per pensare al marchio. La registrazione aggiornata, la documentazione della notorietà e la mappatura delle licenze attive sono attività che, se svolte preventivamente, aumentano il valore realizzabile e proteggono il patrimonio di tutti gli stakeholder, inclusi i dipendenti.
— Studiolegalecoviello
Come Studiolegalecoviello supporta la tutela del marchio in crisi aziendale

Studiolegalecoviello offre assistenza legale specializzata per imprenditori, curatori e creditori che affrontano questioni di proprietà intellettuale nel contesto di procedure concorsuali. Dall’inventariazione e valutazione del marchio aziendale in crisi alla gestione delle cessioni e delle licenze, lo studio fornisce consulenza tecnica e legale fondata su una profonda conoscenza del Codice della proprietà industriale e del Codice della crisi d’impresa. Per chi necessita di tutela del marchio in contesti complessi, Studiolegalecoviello mette a disposizione strumenti digitali avanzati e un’esperienza consolidata in diritto commerciale internazionale. Contattate lo studio per una consulenza personalizzata sulla gestione e protezione dei vostri asset immateriali.
FAQ
Cosa succede al marchio quando una società fallisce?
Il marchio diventa parte del patrimonio gestito dal curatore della liquidazione giudiziale. Il debitore perde ogni disponibilità autonoma sul segno, che può essere ceduto, licenziato o alienato nell’ambito della procedura concorsuale per soddisfare i creditori.
Il marchio può essere ceduto separatamente dall’azienda in fallimento?
Sì. L’art. 23 del Codice della proprietà industriale consente la cessione separata del marchio dall’azienda, purché il trasferimento non inganni il pubblico sui caratteri essenziali dei prodotti o servizi contraddistinti dal segno.
Chi è responsabile della tutela del marchio durante la liquidazione giudiziale?
Il curatore fallimentare è responsabile della gestione, valorizzazione e protezione del marchio durante la procedura. Questo include il rinnovo delle registrazioni in scadenza, la sorveglianza contro usi abusivi e la conduzione di eventuali azioni legali a tutela del segno.
Come viene valutato il marchio in una procedura concorsuale?
Il valore economico del marchio in liquidazione può differire significativamente dal valore contabile iscritto. Una perizia accurata deve considerare i flussi di royalty potenziali, la notorietà del segno e le registrazioni internazionali attive, non solo il costo storico di registrazione.
Quali rischi comporta la cessione isolata del marchio in crisi aziendale?
La cessione atomistica del marchio può deprezzare gli altri asset aziendali, disperdere la clientela fidelizzata e configurare una liquidazione mascherata. Il Codice della crisi non disciplina espressamente questa fattispecie, rendendo indispensabile un controllo valutativo preventivo da parte di esperti di proprietà industriale.
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