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Finanziare la holding con le royalties delle operative

  • 3 ore fa
  • Tempo di lettura: 8 min

Professionista contabile specializzato nell’analisi dei rendiconti finanziari legati alle royalty

TL;DR:  
  • La strategia di finanziare la holding tramite royalties permette di centralizzare risorse evitando dividendi o finanziamenti soci. La corretta applicazione fiscale richiede il rispetto delle norme italiane, UE e OCSE, con attenzione alle convenzioni e ai requisiti di transfer pricing. Un’adeguata documentazione, la qualificazione di beneficiario effettivo e funzioni DEMPE sono fondamentali per evitare sanzioni e ribaltamenti fiscali.

 

Il finanziamento della holding tramite le royalties pagate dalle società operative è una strategia che converte i diritti di proprietà intellettuale in flussi di cassa strutturati e fiscalmente governabili. La holding detiene marchi, brevetti o know-how e li concede in licenza alle operative, che pagano una royalty periodica come corrispettivo per l’uso. Questo meccanismo, noto in ambito internazionale come intragroup IP licensing, permette di centralizzare risorse finanziarie nella capogruppo senza ricorrere a dividendi o finanziamenti soci. Per funzionare correttamente, la struttura deve rispettare le norme fiscali italiane, le direttive OCSE e i requisiti di transfer pricing.

 

Come finanziare la holding con le royalties: il quadro fiscale italiano

 

Il regime fiscale italiano sulle royalties pagate dalle operative alla holding è disciplinato principalmente dall’art. 25 del DPR 600/73. Quando il beneficiario è un soggetto non residente, si applica una ritenuta del 30% a titolo d’imposta. Questo significa che, in assenza di misure correttive, un terzo del flusso finanziario viene assorbito dalla fiscalità prima ancora di raggiungere la holding.

 

Le convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dall’Italia secondo il modello OCSE consentono di ridurre questa aliquota, spesso al 5% o al 10%, a condizione che la holding estera presenti apposita documentazione. La Direttiva UE sulle royalties (recepita nell’art. 26-quater del DPR 600/73) prevede invece l’esenzione totale dalla ritenuta per i pagamenti infragruppo all’interno dell’Unione Europea, ma subordina questo beneficio al rispetto di criteri precisi. La distinzione tra soggetti residenti e non residenti è quindi il primo elemento da verificare nella pianificazione della struttura.



Per le holding italiane che ricevono royalties da operative anch’esse italiane, la tassazione segue le regole ordinarie IRES, con la royalty che costituisce ricavo imponibile per la holding e costo deducibile per l’operativa. In questo caso non si pone il problema della ritenuta, ma rimane centrale la questione del transfer pricing e della congruità del corrispettivo.

 

I punti chiave del regime fiscale sulle royalties infragruppo sono:

 

  • Ritenuta ordinaria del 30% applicata ai pagamenti verso non residenti in assenza di esenzioni o convenzioni.

  • Aliquote ridotte previste da oltre 100 convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia, con percentuali variabili per paese.

  • Esenzione totale per i flussi infragruppo UE che soddisfano i requisiti dell’art. 26-quater.

  • Obbligo documentale a carico del sostituto d’imposta (l’operativa) per applicare aliquote ridotte o esenzioni.

 

Consiglio Pro: Prima di strutturare il flusso royalties, verificate sempre la convenzione bilaterale applicabile e richiedete un parere scritto sull’aliquota effettiva. Un errore in questa fase genera ritenute non recuperabili.

 

Quali sono i requisiti per l’esenzione da ritenuta sulle royalties infragruppo?


Grafico illustrativo che mostra le principali fasi del percorso delle royalties verso la holding

L’esenzione dalla ritenuta prevista dall’art. 26-quater non è automatica. I requisiti sono cumulativi: la mancanza anche di uno solo fa decadere l’intero beneficio, come confermato dalla prassi fiscale consolidata.

 

I criteri da soddisfare sono i seguenti:

 

  1. Partecipazione diretta di almeno il 25% nella società che paga le royalties, detenuta in modo ininterrotto per almeno un anno. La partecipazione indiretta, attraverso catene societarie, non è sufficiente per l’applicazione automatica dell’esenzione.

  2. Qualifica di beneficiario effettivo della holding percettrice. La holding non può essere un mero canale di transito: deve disporre giuridicamente ed economicamente del reddito, assumerne i rischi e avere una struttura funzionale reale. La qualifica di beneficiario effettivo è il requisito più contestato in fase ispettiva.

  3. Residenza fiscale nell’UE della società beneficiaria, attestata da certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale competente.

  4. Forma societaria qualificata, ovvero la holding deve rientrare tra le tipologie societarie elencate nell’allegato alla Direttiva Interessi e Canoni.

  5. Presentazione della documentazione all’operativa prima del pagamento: il sostituto d’imposta deve acquisire il Modello C (o equivalente) per applicare l’esenzione. In assenza di documentazione, l’operativa è obbligata ad applicare la ritenuta ordinaria del 30%, anche in presenza di un contratto di licenza regolarmente stipulato.

 

Il rischio più frequente in fase ispettiva riguarda proprio la qualifica di beneficiario effettivo. L’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione hanno più volte riqualificato le holding come mere intermediarie quando queste non svolgevano funzioni reali di gestione e valorizzazione degli asset intellettuali. In questi casi, la ritenuta viene riapplicata retroattivamente con sanzioni e interessi.

 

Consiglio Pro: Predisponete un organigramma funzionale della holding con descrizione delle attività DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation) effettivamente svolte. Questo documento è la prima difesa in caso di verifica fiscale.

 

Perché il transfer pricing è centrale nella strategia di finanziamento holding?

 

Il transfer pricing è il vincolo fiscale che impone alle royalties infragruppo di essere determinate a valori di mercato, secondo il principio arm’s length sancito dall’art. 110 comma 7 del TUIR

e dalle Linee Guida OCSE. In pratica, la tariffa royalty applicata tra la holding e le operative deve essere quella che due soggetti indipendenti avrebbero concordato in condizioni comparabili.

 

Questo principio ha due implicazioni dirette per la strategia di finanziamento. La prima: la royalty non può essere fissata arbitrariamente per massimizzare il flusso verso la holding. La seconda: una royalty troppo bassa, pur essendo fiscalmente meno rischiosa, riduce l’efficacia del finanziamento. L’obiettivo è trovare il valore difendibile più alto possibile, supportato da analisi di mercato.

 

La coerenza tra funzioni DEMPE detenute dalla holding e la tariffa applicata è il nucleo della difesa fiscale. Se la holding sviluppa, protegge e valorizza il marchio o il brevetto, può giustificare una royalty più elevata. Se invece si limita a detenere formalmente l’asset senza svolgere funzioni attive, la tariffa difendibile è molto più bassa.

 

I rischi di prezzi non congrui includono:

 

  • Rettifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate con recupero a tassazione della differenza tra il valore dichiarato e il valore normale.

  • Indeducibilità del costo per l’operativa che paga, con conseguente aumento dell’imponibile IRES della controllata.

  • Sanzioni amministrative che possono raggiungere il 200% dell’imposta evasa nei casi più gravi.

  • Doppia imposizione economica se il paese della holding rettifica a sua volta il reddito in senso opposto.

 

Per questo motivo, la documentazione di transfer pricing non è un adempimento burocratico ma uno strumento strategico. Un dossier tecnico-finanziario che dimostri la metodologia di calcolo, le analisi di comparabilità e il beneficio economico per l’operativa è la condizione necessaria per rendere il finanziamento tramite royalties sostenibile nel tempo.

 

Come gestire operativamente il flusso di royalties nella holding

 

La gestione operativa del flusso royalties richiede una struttura contrattuale e di governance che vada ben oltre la firma di un contratto di licenza. Le operazioni di finanziamento tramite royalties devono prevedere una politica di incasso con tempistiche definite e meccanismi di riserva per assicurare la sostenibilità dei flussi finanziari della holding.


Mani che sorreggono uno schema del flusso delle royalty

La base di calcolo della royalty è il primo elemento da definire con precisione. Le opzioni principali sono:

 

Base di calcolo

Descrizione

Adatta per

Net sales

Percentuale sul fatturato netto dell’operativa

Marchi commerciali, licenze di distribuzione

Revenue base

Percentuale sui ricavi lordi

Modelli di franchising, licenze software

Profitto operativo

Percentuale sull’EBIT dell’operativa

Strutture con margini variabili

Importo fisso

Canone annuo indipendente dai risultati

Asset con valore stabile e certificato

La scelta della base di calcolo influisce direttamente sulla prevedibilità del flusso finanziario per la holding. Una base legata al fatturato netto offre maggiore stabilità rispetto a una legata al profitto, che può azzerarsi in anni di perdita. Per la pianificazione finanziaria della holding, la prevedibilità del flusso è spesso più importante della massimizzazione dell’importo.

 

Sul piano della governance interna, la struttura deve dimostrare l’effettività del flusso attraverso verbali del consiglio di amministrazione che approvino la politica royalties, reportistica periodica sull’utilizzo degli asset da parte delle operative, e revisioni annuali della tariffa in linea con l’evoluzione del mercato. La prova dell’utilità concreta per l’operativa che paga è un requisito che l’Agenzia delle Entrate verifica sistematicamente: non basta il contratto, serve la dimostrazione che l’asset licenziato genera valore reale per chi lo utilizza.

 

Punti chiave

 

Il finanziamento della holding tramite royalties infragruppo è sostenibile solo se la struttura rispetta simultaneamente i requisiti fiscali, il principio arm’s length e la qualifica di beneficiario effettivo.

 

Punto

Dettagli

Ritenuta fiscale

La ritenuta ordinaria del 30% si azzera solo con documentazione completa e requisiti UE soddisfatti.

Beneficiario effettivo

La holding deve svolgere funzioni DEMPE reali, non essere un mero canale di transito dei flussi.

Transfer pricing

La tariffa royalty deve essere difendibile con un dossier tecnico-finanziario basato su analisi di mercato.

Base di calcolo

Scegliere tra net sales, revenue base o importo fisso in funzione della prevedibilità del flusso desiderata.

Governance documentale

Verbali, reportistica e revisioni annuali sono prove di effettività indispensabili in fase ispettiva.

La prospettiva di Studiolegalecoviello sulla gestione delle royalties infragruppo

 

Nella nostra esperienza con strutture di holding italiane e internazionali, l’errore più ricorrente non è di natura contrattuale ma di sostanza economica. Le holding vengono costituite, i contratti di licenza vengono firmati, ma nessuno si preoccupa di documentare le funzioni reali svolte dalla capogruppo nella gestione del marchio o del brevetto. Quando arriva la verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate trova un contratto impeccabile e una holding vuota di contenuto. Il risultato è la riqualificazione del flusso e la riapplicazione della ritenuta con effetto retroattivo.

 

Il secondo errore che osserviamo frequentemente riguarda il transfer pricing. Molti imprenditori fissano la tariffa royalty sulla base di considerazioni finanziarie interne, senza mai commissionare un’analisi di comparabilità. Questo approccio funziona fino al primo accertamento. Un dossier di transfer pricing ben costruito, che dimostri la metodologia e le fonti comparabili utilizzate, riduce drasticamente il rischio di rettifiche e, nella nostra esperienza, spesso consente di difendere tariffe più alte di quelle che il cliente aveva inizialmente considerato prudenti.

 

Il consiglio che diamo sempre è di trattare la struttura royalties come un’operazione economica reale, non come un’ottimizzazione contabile. La holding deve effettivamente sviluppare, proteggere e valorizzare gli asset intellettuali che licenzia. Se questa condizione è soddisfatta, il finanziamento tramite royalties diventa uno strumento solido, difendibile e capace di generare flussi stabili nel lungo periodo.

 

— Studiolegalecoviello

 

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FAQ

 

Cos’è la ritenuta sulle royalties pagate a una holding estera?

 

La ritenuta è un prelievo fiscale applicato dall’operativa italiana al momento del pagamento della royalty verso un soggetto non residente. L’aliquota ordinaria è del 30% ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73, riducibile o azzerabile tramite convenzioni bilaterali o la Direttiva UE sugli interessi e canoni.

 

Quando si applica l’esenzione totale dalla ritenuta sulle royalties infragruppo?

 

L’esenzione si applica quando la holding beneficiaria è residente nell’UE, detiene direttamente almeno il 25% della società pagante da almeno un anno, è qualificata come beneficiario effettivo e presenta la documentazione richiesta prima del pagamento. La mancanza anche di un solo requisito fa decadere il beneficio.

 

Come si determina il valore corretto di una royalty infragruppo?

 

Il valore si determina applicando il principio arm’s length secondo le Linee Guida OCSE e l’art. 110 comma 7 del TUIR, attraverso un’analisi di comparabilità che individua tariffe applicate tra soggetti indipendenti in transazioni simili. Un dossier di transfer pricing completo è la prova documentale necessaria per difendere la tariffa in caso di accertamento.

 

Cosa rischia la holding se non è qualificata come beneficiario effettivo?

 

La holding perde l’accesso ai regimi fiscali favorevoli e l’Agenzia delle Entrate può riapplicare la ritenuta ordinaria del 30% con effetto retroattivo, aggiungendo sanzioni e interessi. Il rischio aumenta quando la holding non svolge funzioni reali di gestione degli asset intellettuali.

 

È sufficiente un contratto di licenza per rendere deducibili le royalties per l’operativa?

 

No. La mera forma contrattuale non è sufficiente: l’operativa deve dimostrare che l’asset licenziato genera un beneficio economico concreto e che la royalty è inerente all’attività svolta. In assenza di questa prova, il costo può essere disconosciuto in sede di accertamento.

 

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