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Il marchio come garanzia: usare i titoli per il credito

  • 10 ore fa
  • Tempo di lettura: 8 min

Il titolare dell’azienda e il direttore di banca esaminano insieme la documentazione relativa al credito.

TL;DR:  
  • Il marchio registrato rappresenta un asset immateriale moneta e garantibile tramite pegno mobiliare non possessorio. Questo strumento permette alle imprese di mantenere l’uso del marchio e ampliare le fonti di credito strutturato. La corretta registrazione, perizia e iscrizione al Registro sono fondamentali per una garanzia efficace e opponibile.

 

Per decenni, l’accesso al credito ha ruotato attorno a un unico paradigma: immobili, macchinari, liquidità. Il marchio come garanzia per ottenere credito tramite titoli è invece una strategia che molte imprese italiane trascurano, nonostante l’ordinamento giuridico la consenta e la tuteli in modo preciso. Oggi, con l’introduzione del pegno mobiliare non possessorio e una crescente attenzione agli asset immateriali, un marchio registrato o un portafoglio di titoli di credito può diventare leva concreta di finanziamento. Questo articolo spiega come, con rigore tecnico e orientamento pratico.

 

Indice

 

 

Punti chiave

 

Punto

Dettagli

Il marchio è un asset monetizzabile

Un marchio registrato può essere offerto in garanzia senza cederne la proprietà o interromperne l’uso commerciale.

Il pegno non possessorio è lo strumento chiave

Introdotto dal D.L. 59/2016, consente di costituire garanzie su beni immateriali mantenendone la disponibilità operativa.

La descrizione della garanzia deve essere precisa

Una definizione generica del credito garantito o del bene offerto in pegno può rendere la garanzia inefficace verso terzi.

La rotatività protegge la continuità aziendale

I beni dati in pegno possono essere sostituiti senza re-iscrizione, adattando la garanzia all’evoluzione dell’impresa.

La tutela legale preventiva è indispensabile

Solo un marchio correttamente registrato e tutelato può svolgere una funzione di garanzia solida e opponibile.

Titoli di credito e marchio: basi essenziali

 

Per comprendere come utilizzare questi strumenti nell’accesso al credito, occorre partire da una distinzione fondamentale tra due categorie di asset.

 

I titoli di credito si suddividono in tre grandi classi: titoli propriamente detti (cambiali, assegni), titoli di massa (azioni, obbligazioni) e titoli rappresentativi di merci (polizze di carico, fedi di deposito). Ciascuna categoria presenta regole specifiche di trasferimento, esecutività e tutela. Le cambiali, ad esempio, sono titoli esecutivi con regole proprie in caso di mancato pagamento, inclusa la procedura di protesto. Azioni e obbligazioni, invece, incorporano diritti patrimoniali e amministrativi che ne amplificano il valore come strumenti di garanzia negli investimenti in titoli e nelle operazioni di finanziamento strutturato.

 

Il marchio, invece, appartiene alla categoria degli asset immateriali di proprietà industriale. Il suo valore non risiede in un substrato fisico ma nella forza distintiva che esercita sul mercato, nel capitale reputazionale accumulato, nel fatturato che genera attraverso licensing e cessioni. Un marchio noto può valere decine di milioni di euro, come dimostra la prassi delle operazioni di brand financing nei mercati anglosassoni.

 

I tratti che rendono entrambi gli asset idonei alla garanzia di credito comprendono:

 

  • Trasferibilità giuridica: tanto i titoli di credito quanto i marchi possono essere oggetto di cessione, pegno o licensing.

  • Valorizzazione economica verificabile: il valore può essere stimato da periti indipendenti e comunicato agli istituti di credito.

  • Tutela legale codificata: la tutela legale dei marchi e dei titoli è regolata da norme precise che garantiscono opponibilità ai terzi.

  • Indipendenza dal ciclo produttivo fisico: a differenza dei macchinari, non si deteriorano con l’uso ordinario.

 

Un marchio registrato che genera royalties costanti, o un portafoglio di cambiali commerciali con scadenze certe, sono strumenti di garanzia altrettanto affidabili di un capannone industriale. Il punto è saperli strutturare correttamente sul piano giuridico.

 

Strumenti legali per il pegno su marchi e titoli

 

Il principale strumento giuridico disponibile oggi nell’ordinamento italiano è il pegno mobiliare non possessorio. Introdotto dal D.L. 59/2016

, questo istituto ha modificato in modo sostanziale le possibilità di garantire il credito tramite beni mobili, compresi quelli immateriali come marchi e crediti commerciali. La sua caratteristica più rilevante è che l’imprenditore mantiene la piena disponibilità operativa del bene dato in garanzia: il marchio resta in uso, i titoli restano nella disponibilità dell’impresa.

 

Il procedimento di costituzione del pegno si articola in passaggi precisi:

 

  1. Redazione del contratto costitutivo con descrizione puntuale del bene offerto in garanzia (il marchio, con numero di registrazione e territorio di tutela) e del credito garantito.

  2. Indicazione del massimale garantito, poiché per i crediti futuri la norma richiede che siano indicati natura e importo massimo della garanzia, senza necessità di determinazione esatta, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione.

  3. Iscrizione nel Registro dei pegni mobiliari non possessori, tenuto dall’Agenzia delle Entrate, che garantisce l’opponibilità ai terzi e ai creditori concorsuali.

  4. Comunicazione all’istituto di credito della garanzia costituita, con documentazione attestante il valore del marchio o dei titoli offerti.

  5. Definizione delle modalità di escussione in caso di inadempimento. Il pegno non possessorio prevede diverse modalità di escussione: vendita del bene, appropriazione, locazione, secondo quanto stabilito contrattualmente.

 

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la corretta strutturazione della garanzia: una descrizione generica o eccessivamente vaga del credito garantito può rendere il pegno nullo o inefficace nei confronti di terzi e in sede concorsuale. La Cassazione ha confermato che la “sufficiente indicazione” non richiede esattezza assoluta, ma deve fornire elementi chiari e verificabili, anche attraverso rinvio a documenti collegati come contratti di affidamento bancario.

 

Consiglio Pro: Prima di costituire il pegno su un marchio, verificate che quest’ultimo sia validamente registrato e che non pendano opposizioni o procedimenti di nullità. Un marchio contestato non offre la solidità necessaria per supportare una garanzia creditizia efficace.


Assistente legale impegnato nella gestione e nella sistemazione della documentazione relativa ai marchi.

Strumenti complementari al pegno non possessorio includono la cessione dei crediti in garanzia (art. 1260 c.c.), il mandato irrevocabile all’incasso e, in contesti più strutturati, operazioni di securitization dei diritti di proprietà intellettuale. Per le imprese con crediti verso la pubblica amministrazione, la Piattaforma Crediti Commerciali consente la certificazione formale dei crediti vantati, migliorando sensibilmente le condizioni di accesso al finanziamento bancario.

 

Procedura pratica per valorizzare i titoli e i marchi

 

Tradurre la teoria in accesso concreto al credito richiede una preparazione documentale accurata e una gestione continuativa della garanzia. Ecco i passaggi operativi principali per le aziende che intendono percorrere questa strada.

 

Sul fronte della documentazione, l’istituto di credito richiederà tipicamente: la visura aggiornata del marchio presso l’UIBM o l’EUIPO, una perizia di stima del valore del brand redatta da un esperto indipendente, il contratto costitutivo del pegno e la ricevuta di iscrizione al Registro dei pegni. Per i titoli di credito, occorre invece documentare la natura, la scadenza e la regolarità dei titoli, nonché l’assenza di protesti o contestazioni.

 

Le criticità da evitare sono altrettanto precise:

 

  • Genericità nella descrizione del bene: indicare semplicemente “marchi aziendali” senza specificare numero di registrazione e territorio espone la garanzia a contestazioni.

  • Mancata iscrizione al Registro: senza pubblicità, il pegno non è opponibile ai terzi e perde gran parte della sua efficacia protettiva.

  • Sottovalutazione del marchio: una perizia di stima carente riduce la capacità di credito ottenibile e indebolisce la posizione negoziale con la banca.

  • Trascurare il monitoraggio successivo: il valore del marchio può variare nel tempo per effetto di contenzioso, contraffazione o perdita di notorietà.

 

La rotatività del pegno mobiliare non possessorio è uno degli strumenti più potenti a disposizione dell’imprenditore: consente di sostituire o trasformare i beni dati in garanzia senza dover ricostituire il pegno, adattando la struttura della garanzia all’evoluzione dell’attività aziendale. Un’impresa che deposita nuovi marchi o acquisisce nuovi titoli di credito può aggiornare il portafoglio garantito mantenendo la continuità della garanzia originaria.

 

Consiglio Pro: Prevedete clausole di rotatività già in sede di redazione del contratto costitutivo del pegno. Inserirle successivamente richiede modifiche contrattuali e nuove iscrizioni, con costi e tempistiche aggiuntivi.

 

Un ulteriore strumento che merita attenzione è il controllo periodico del marchio registrato. Mantenere un monitoraggio del marchio attivo nel tempo non è solo una misura difensiva contro la contraffazione: è anche una garanzia per l’istituto di credito che il valore dell’asset offerto in pegno si mantenga integro per tutta la durata del finanziamento.

 

Confronto tra titoli tradizionali e marchi come garanzia

 

Le due categorie di asset non si escludono a vicenda, ma presentano profili di efficacia molto diversi a seconda del contesto operativo dell’impresa. La tabella seguente offre una panoramica comparativa delle caratteristiche rilevanti.

 

Caratteristica

Titoli di credito tradizionali

Marchio come garanzia

Trasferibilità

Alta, regolata da norme specifiche

Alta, tramite cessione o licenza

Opponibilità ai terzi

Immediata con la detenzione del titolo

Subordinata all’iscrizione nel Registro

Valore stimabile

Determinato dal valore nominale

Variabile, richiede perizia specialistica

Impatto operativo

Temporanea immobilizzazione del titolo

Nessuna interruzione dell’uso del marchio

Rischio di svalutazione

Basso per titoli a breve scadenza

Presente in caso di contenzioso o perdita di notorietà

Adatto a

Finanziamenti a breve e medio termine

Operazioni strutturate, finanziamenti a medio-lungo termine


Analisi comparativa tra titoli di credito e marchio registrato in qualità di strumenti di garanzia

I titoli di credito tradizionali offrono il vantaggio della certezza del valore e della semplicità di esecuzione: una cambiale con scadenza certa è uno strumento esecutivo immediato in caso di inadempimento. Il marchio, per contro, consente di accedere a finanziamenti di importo potenzialmente molto più elevato, proporzionato al suo valore di mercato, e permette all’impresa di continuare a generare ricavi dall’asset stesso durante il periodo di garanzia.

 

Lo scenario ottimale per molte imprese è una strategia integrata: titoli di credito per finanziamenti operativi a breve termine, marchi come garanzia per linee di credito strutturate a medio-lungo termine. Per le imprese con marchi di valore internazionale, vale la pena approfondire anche la tutela dei marchi internazionali, poiché un marchio tutelato in più giurisdizioni amplifica sensibilmente il suo valore come garanzia creditizia.

 

La mia prospettiva: gli asset immateriali come garanzie reali

 

Nel mio lavoro quotidiano assisto imprenditori che spesso giungono in studio convinti di non avere garanzie da offrire alle banche. Hanno un marchio consolidato, un portafoglio di licensing attivo, talvolta decine di titoli di credito commerciali. Ma non li considerano “garanzie vere”. Questa percezione distorta è il problema principale, non la mancanza di strumenti giuridici.

 

Ho visto operazioni di finanziamento strutturate su marchi del settore food e moda per importi che nessun bene materiale dell’impresa avrebbe potuto supportare. Il pegno mobiliare non possessorio ha aperto una strada concreta, ma pochi imprenditori la percorrono perché pochi professionisti li guidano in quella direzione. Il contesto creditizio tradizionale penalizza chi non ha immobili da offrire, ma il diritto italiano offre già oggi strumenti alternativi di assoluto rilievo.

 

Ciò che continua a stupirmi è la sottoutilizzazione della protezione integrata dei marchi come strumento di pianificazione finanziaria. Tutelare un marchio non è solo una questione difensiva: è un atto di valorizzazione patrimoniale che aumenta la capacità creditizia dell’impresa in modo misurabile. La mia raccomandazione è di affrontare questa valutazione prima di cercare il credito, non dopo che la banca ha già risposto negativamente.

 

— Studiolegalecoviello

 

Come Studiolegalecoviello può supportare la vostra impresa


https://studiolegalecoviello.com

Studiolegalecoviello offre consulenza specializzata nella strutturazione di garanzie su asset immateriali, dalla registrazione e valorizzazione del marchio fino alla redazione del contratto costitutivo del pegno mobiliare non possessorio e all’iscrizione nel Registro competente. Lo studio assiste imprese italiane e internazionali in ogni fase del processo, con un approccio che integra competenze di proprietà industriale e diritto commerciale. Potete approfondire l’esperienza e l’approccio dello studio visitando la pagina sulla storia dello studio oppure esplorare le partnership strategiche nella sezione dedicata a brand e partner

. Un supporto legale specializzato fa la differenza tra una garanzia opponibile e una clausola contestabile in sede concorsuale.

 

FAQ

 

Cos’è il pegno mobiliare non possessorio sui marchi?

 

Il pegno mobiliare non possessorio, introdotto dal D.L. 59/2016, consente di costituire una garanzia su beni immateriali come i marchi senza cederne la disponibilità operativa. L’impresa continua a usare il marchio mentre questo funge da garanzia per il creditore.

 

Un marchio non registrato può essere usato come garanzia?

 

No. Solo un marchio validamente registrato presso l’UIBM o l’EUIPO offre la certezza giuridica necessaria per essere iscritto come garanzia opponibile ai terzi. La procedura di registrazione del marchio è il primo passo per accedere a questa possibilità.

 

Come si calcola il valore del marchio per la banca?

 

Il valore del marchio viene determinato tramite perizia di un esperto indipendente, che considera ricavi da licensing, notorietà, durata della registrazione e solidità della tutela. Le banche richiedono stime documentate prima di accettare il marchio come garanzia creditizia.

 

I titoli di credito e il marchio possono essere usati insieme come garanzia?

 

Sì. Una strategia integrata che combina titoli di credito per esigenze di liquidità a breve termine e marchi come garanzia per linee di credito strutturate a medio-lungo termine ottimizza la capacità di finanziamento complessiva dell’impresa.

 

Cosa succede se il debitore non paga con il pegno su un marchio?

 

In caso di inadempimento, il creditore può procedere all’escussione del pegno tramite vendita del marchio, appropriazione o locazione, secondo le modalità definite nel contratto costitutivo. Le diverse modalità di escussione devono essere pattuite espressamente al momento della costituzione della garanzia.

 

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