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Indicazioni geografiche artigianali e industriali: guida UE 2026

13 minuti fa
Tempo di lettura: 8 min
Prodotti artigianali italiani in ceramica, vetro, tessuto e pietra rappresentano le indicazioni geografiche europee

Aggiornato all’11 ottobre 2026 — a cura dell’Avv. Carmine Coviello.

Risposta in breve. Dal 1° dicembre 2025 i nomi dei prodotti artigianali e industriali legati a un territorio possono ottenere una protezione unitaria nell’Unione europea. Per un prodotto italiano, la domanda passa dalla fase nazionale davanti alla DGPI-UIBM e, se supera l’esame e l’eventuale opposizione, prosegue davanti all’EUIPO. Non basta che il prodotto sia “tipico”: occorre dimostrare l’origine geografica, il collegamento tra territorio e qualità, reputazione o altra caratteristica, e lo svolgimento in zona di almeno una fase produttiva.

Il nuovo sistema riguarda ceramiche, vetro, tessili, pietra naturale, gioielli, legno, porcellana e molte altre produzioni non agricole. È un diritto collettivo: la denominazione non viene monopolizzata da una singola impresa, ma può essere utilizzata dai produttori dell’area che rispettano il disciplinare e i controlli previsti. Per questo la fase preparatoria deve unire strategia legale, prove storiche e tecniche, organizzazione dei produttori e regole di governance verificabili.

Perché la nuova indicazione geografica è rilevante nel 2026

Il Regolamento (UE) 2023/2411 è applicabile dal 1° dicembre 2025. In Italia il decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 51 è entrato in vigore il 7 maggio 2026 e ha reso operativo il percorso nazionale. Il MIMIT, tramite la Direzione generale per la proprietà industriale – UIBM, è l’autorità competente per la prima fase della registrazione, per i controlli amministrativi e per il raccordo con l’EUIPO.

Il dato più recente disponibile conferma che non si tratta di un istituto solo teorico: il 9 ottobre 2026 l’EUIPO ha riferito di avere ricevuto 94 domande provenienti da nove Stati membri dall’avvio del sistema. Il numero non misura automaticamente il valore economico delle future registrazioni, ma dimostra che associazioni e territori stanno già utilizzando la procedura. Per il quadro generale delle novità IP dell’anno è utile anche l’approfondimento sulle novità della proprietà intellettuale nel 2026.

Quali prodotti possono essere protetti

La disciplina copre sia prodotti artigianali, realizzati interamente a mano o con strumenti manuali o digitali quando il contributo umano è una componente importante del risultato, sia prodotti industriali ottenuti in modo standardizzato, anche in serie e con macchinari. Sono esclusi prodotti agricoli, alimenti, vini e bevande spiritose, soggetti a regimi differenti.

Secondo l’EUIPO, la tutela per prodotti artigianali e industriali richiede congiuntamente tre elementi:

  • il prodotto deve originare da un luogo, una regione o un Paese specifici;

  • una qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto deve essere essenzialmente attribuibile all’origine geografica;

  • almeno una fase di produzione deve svolgersi nell’area geografica definita.

Il requisito territoriale non coincide con l’obbligo di svolgere ogni attività nella zona. Tuttavia, la fase localizzata deve essere reale, descritta e controllabile; inoltre il fascicolo deve spiegare perché la qualità, la reputazione o la caratteristica rivendicata deriva proprio da quel luogo. Una mera scelta di marketing o una dicitura evocativa non sostituiscono questo nesso. Quando il valore competitivo risiede anche nella forma del prodotto, la tutela può essere coordinata con il design registrato per forme e aspetti esteriori.

Gruppo di artigiani esamina mappe, materiali e documenti per predisporre il disciplinare di una indicazione geografica

Indicazione geografica, marchio e design: diritti diversi

L’indicazione geografica identifica un prodotto attraverso il legame con un territorio e opera secondo un disciplinare comune. Il marchio, invece, distingue l’origine commerciale dei prodotti o servizi di un’impresa. Il design protegge l’aspetto esteriore nuovo e dotato di carattere individuale. Sono strumenti complementari, non intercambiabili.

Un consorzio può gestire il nome geografico e, contemporaneamente, ciascuna impresa può usare il proprio marchio aziendale sui prodotti conformi. Il produttore può inoltre registrare un particolare modello, confezionamento o elemento ornamentale quando ricorrono i requisiti. Per comprendere la distinzione tra i regimi agroalimentari e i segni d’impresa si può consultare la guida su DOP, IGP, STG e marchio; per impostare una strategia di brand complementare è utile la guida alla scelta tra marchio denominativo e figurativo.

La registrazione geografica non autorizza inoltre comunicazioni ingannevoli sull’origine. Etichette, packaging e pubblicità devono restare coerenti con il disciplinare e con le norme applicabili. La guida alla tutela dei prodotti Made in Italy aiuta a collocare questa protezione in una strategia più ampia contro imitazioni e indicazioni fuorvianti.

Chi può presentare la domanda

La regola è la domanda dell’aggregazione di produttori, qualunque sia la forma giuridica, purché sia composta principalmente da operatori che lavorano lo stesso prodotto. La scelta riflette la natura collettiva del diritto e richiede una governance trasparente: criteri di adesione, rappresentanza, modifiche del disciplinare, gestione dei controlli e uso della denominazione devono essere definiti prima del deposito.

Un singolo produttore può essere richiedente solo nelle condizioni eccezionali previste dall’articolo 8 del regolamento: deve essere l’unico disposto a presentare la domanda e l’area deve essere definita senza riferimenti ai confini della sua proprietà, con caratteristiche apprezzabilmente diverse da quelle delle aree vicine, oppure il prodotto deve differenziarsi da quelli realizzati nelle zone confinanti. Enti locali o regionali possono assistere i richiedenti; in ipotesi specifiche un’autorità o un soggetto designato può essere considerato richiedente.

Il disciplinare: il cuore della protezione

Il disciplinare non è una brochure promozionale. È la regola tecnica e giuridica che delimita chi potrà usare il nome e a quali condizioni. Deve essere obiettivo, non discriminatorio e sufficientemente preciso da consentire verifiche. In base all’articolo 9 del regolamento, il documento dovrebbe comprendere almeno:

  • il nome geografico o il nome usato nel commercio che si chiede di proteggere;

  • il tipo di prodotto e una descrizione tecnica, incluse le materie prime quando pertinenti;

  • la delimitazione dell’area e le prove del collegamento tra territorio e qualità, reputazione o altra caratteristica;

  • le fasi produttive svolte nell’area e gli elementi che provano l’origine;

  • i metodi di produzione, comprese eventuali tecniche tradizionali;

  • le regole di confezionamento o etichettatura, se previste e adeguatamente giustificate;

  • le fasi eventualmente svolte in un altro Stato e le modalità specifiche di verifica;

  • eventuali requisiti ulteriori, purché oggettivi, non discriminatori e conformi al diritto.

Alla domanda si accompagna anche un documento unico, più sintetico, che riassume nome, prodotto, area e nesso geografico. La qualità del fascicolo dipende dalla coerenza tra documenti: cartografia, fonti storiche, pubblicazioni, dati di mercato, disciplinari tecnici, tracciabilità e regolamenti interni non devono contraddirsi. Una reputazione affermata può essere rilevante, ma va documentata con fonti datate e riferibili al prodotto e alla zona.

Come si svolge la procedura in Italia

Il MIMIT ha confermato il percorso nazionale ed europeo. Per prodotti italiani la procedura ordinaria può essere letta in sette passaggi:

  1. costituire o organizzare il gruppo dei produttori e verificare la legittimazione del richiedente;

  2. definire il nome, il prodotto e l’area geografica, dopo controlli sui diritti anteriori e sui possibili significati generici;

  3. redigere disciplinare, documento unico e documentazione probatoria;

  4. depositare telematicamente la domanda tramite il portale DGPI-UIBM, seguendo modulistica e specifiche vigenti;

  5. affrontare l’esame nazionale di ricevibilità e merito, con il coinvolgimento delle Regioni interessate e l’eventuale fase di opposizione;

  6. ottenere, in caso di esito positivo, l’inoltro della domanda all’EUIPO per la fase dell’Unione;

  7. gestire esame europeo, pubblicazione, eventuali osservazioni o opposizioni e, se la domanda è accolta, iscrizione nel registro dell’Unione.

Il GIportal dell’EUIPO è il canale digitale europeo per le procedure relative alle indicazioni geografiche artigianali e industriali. Termini, allegati e possibili tasse devono essere controllati sulla pratica concreta: non è corretto trasferire automaticamente a questo sistema importi o scadenze previsti per marchi, design o indicazioni geografiche agroalimentari. La registrazione richiede un esame e non può essere promessa in anticipo.

Prodotti artigianali in uno showroom europeo con mappa digitale che rappresenta tutela, mercato e tracciabilità

Come costruire le prove del legame geografico

Il fascicolo dovrebbe essere predisposto come una catena probatoria. Le fonti storiche servono a dimostrare l’uso del nome e la continuità della produzione; le fonti tecniche spiegano materiali, lavorazioni e competenze; le evidenze economiche possono documentare reputazione, mercati e riconoscibilità. Le dichiarazioni autoreferenziali del richiedente sono più deboli di archivi, cataloghi, pubblicazioni, documenti pubblici, musei, camere di commercio o studi indipendenti.

Conviene separare quattro domande: quale caratteristica possiede il prodotto; quale elemento del territorio la determina; in quale fase produttiva emerge; con quali prove un verificatore esterno può controllare l’affermazione. Questo metodo evita due errori opposti: un disciplinare tanto generico da non distinguere il prodotto e un disciplinare eccessivamente rigido che esclude senza motivo produttori legittimi o impedisce evoluzioni tecniche compatibili con la tradizione.

Strategia di portafoglio e internazionalizzazione

La registrazione dell’indicazione geografica protegge la denominazione nell’Unione, ma non sostituisce l’intero portafoglio IP. Marchi individuali, marchi collettivi o di certificazione, design, diritto d’autore, segreti commerciali e contratti di licenza possono presidiare asset diversi. Prima del deposito è utile una mappa che distingua il nome geografico comune, i marchi delle imprese, gli elementi visivi, le tecniche riservate e i mercati di esportazione.

Per prodotti destinati a Paesi extra-UE occorre verificare accordi internazionali, sistemi locali e possibilità offerte dall’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, senza presumere che la registrazione UE produca automaticamente effetti ovunque. Packaging multilingue, distribuzione, licenze e controllo qualità devono essere coerenti con il disciplinare. L’integrazione con la tutela del design è particolarmente importante quando forma, decorazione o configurazione contribuiscono alla riconoscibilità commerciale.

Errori che possono indebolire la domanda

  • scegliere un nome già generico o incompatibile con diritti anteriori senza un’analisi preventiva;

  • definire l’area sulla base di confini aziendali invece che di criteri territoriali verificabili;

  • affermare una reputazione senza fonti indipendenti, date e riferimenti al prodotto;

  • descrivere la tradizione senza identificare la fase produttiva che deve svolgersi nell’area;

  • imporre requisiti discriminatori o non giustificati nel disciplinare;

  • confondere l’indicazione geografica con un marchio privato o con una semplice dicitura Made in Italy;

  • trascurare governance, controlli, tracciabilità e procedure per nuovi produttori;

  • lanciare etichette o campagne prima di verificare la legittimità dell’uso del nome.

Checklist prima del deposito

  • gruppo richiedente rappresentativo e regole interne approvate;

  • nome, area e prodotto definiti in modo coerente;

  • ricerca su denominazioni, marchi e altri diritti potenzialmente confliggenti;

  • prova documentale del legame geografico organizzata per fonte e data;

  • disciplinare controllabile, proporzionato e non discriminatorio;

  • documento unico coerente con il disciplinare;

  • sistema di conformità, tracciabilità ed etichettatura predisposto;

  • strategia coordinata per marchi, design, contratti e mercati extra-UE.

Domande frequenti

Una sola impresa può registrare l’indicazione geografica?

Solo in casi eccezionali. La regola è la domanda del gruppo di produttori. Il singolo deve soddisfare le condizioni specifiche dell’articolo 8 e non può delimitare l’area facendo coincidere il territorio con la propria azienda.

È necessario che tutte le fasi produttive avvengano nell’area?

No. Il regolamento richiede che almeno una fase di produzione si svolga nell’area definita. Il disciplinare deve però spiegare quali fasi avvengono dentro e fuori la zona e come viene verificato il collegamento tra prodotto e origine geografica.

La registrazione sostituisce il marchio dei produttori?

No. L’indicazione geografica è un diritto collettivo legato al territorio; il marchio distingue l’impresa. Possono coesistere, purché uso, etichettatura e comunicazione non siano ingannevoli e rispettino il disciplinare.

Chi esamina una domanda italiana?

La fase nazionale è gestita dal MIMIT attraverso DGPI-UIBM. Dopo l’esito positivo e l’eventuale opposizione nazionale, la domanda viene inoltrata all’EUIPO per la fase dell’Unione e la decisione sulla registrazione.

La tutela vale anche fuori dall’Unione europea?

Non automaticamente. Per i mercati extra-UE occorre esaminare accordi internazionali e strumenti disponibili nel Paese interessato. Il piano di internazionalizzazione va costruito territorio per territorio.

Valutare il progetto prima di investire

Prima di costituire il gruppo, commissionare studi storici o redigere il disciplinare, è utile verificare l’esistenza dei requisiti, i diritti anteriori, la tenuta del nesso geografico e la capacità del sistema produttivo di rispettare controlli comuni. Per una valutazione preliminare del progetto e della strategia IP complementare è possibile contattare lo Studio Legale Coviello. La consulenza deve partire dai documenti reali e non può sostituire l’esame delle autorità competenti.

Fonti principali aggiornate consultate: Regolamento (UE) 2023/2411; decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 51; MIMIT-DGPI-UIBM; EUIPO GI Hub e GIportal. Dati verificati all’11 ottobre 2026.

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