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Royalties: come evitare la doppia imposizione fiscale

  • 3 ore fa
  • Tempo di lettura: 9 min

Consulente fiscale che analizza documenti cartacei relativi alla dichiarazione dei redditi

TL;DR:  
  • La doppia imposizione sui canoni di royalties esteri si elimina applicando in ordine la Direttiva UE, le Convenzioni bilaterali e il credito d’imposta, previa verifica del beneficiario effettivo. La corretta documentazione preventiva e il rispetto dei requisiti sono essenziali per evitare sanzioni e recuperare eventuali ritenute eccessive. La pianificazione fiscale internazionale deve considerare anche la recente tassazione minima globale del 15% introdotta dall’OCSE.

 

La doppia imposizione fiscale sui canoni di royalties esteri si verifica quando lo stesso reddito viene tassato sia nel Paese della fonte che in quello di residenza del percettore. Per le imprese italiane che cedono o ricevono licenze su marchi, brevetti e diritti d’autore a livello internazionale, questo fenomeno può tradursi in un prelievo fiscale complessivo superiore al 50%. Tre strumenti normativi consentono di eliminarlo o ridurlo drasticamente: le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni basate sul modello OCSE, la Direttiva UE 2003/49/CE e il credito d’imposta previsto dall’art. 165 del TUIR. Conoscere la gerarchia di applicazione di questi strumenti e i requisiti del beneficiario effettivo è il presupposto per qualsiasi strategia di pianificazione fiscale efficace sui canoni esteri.


Panoramica illustrata delle principali normative contro la doppia imposizione fiscale

Quali strumenti normativi evitano la doppia imposizione sui canoni esteri

 

La corretta gestione delle royalties canoni esteri richiede di applicare le fonti normative nell’ordine gerarchico corretto. La gerarchia obbligatoria è: prima la Direttiva UE 2003/49/CE, poi la Convenzione bilaterale applicabile, infine la normativa interna italiana. Invertire questo ordine espone il sostituto d’imposta a contestazioni e sanzioni.



La normativa interna italiana prevede che le royalties corrisposte a non residenti siano soggette a una ritenuta alla fonte del 30% calcolata su una base imponibile ridotta al 75% del canone, con un’aliquota effettiva del 22,5%. Questo livello di tassazione si applica soltanto in assenza di norme sovraordinate più favorevoli, il che significa che per la maggior parte dei flussi verso Paesi UE o convenzionati, la ritenuta piena non dovrebbe mai scattare.

 

Le Convenzioni bilaterali, costruite sul modello OCSE, fissano aliquote ridotte sui canoni, generalmente comprese tra il 5% e il 10%, e stabiliscono i criteri per determinare quale Stato ha il diritto di tassare. La Direttiva UE 2003/49/CE va oltre: prevede l’esenzione totale dalla ritenuta per i canoni infragruppo, a condizione che la società percettrice detenga almeno il 25% del capitale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi e sia soggetta a tassazione ordinaria nel proprio Paese.

 

Consiglio Pro: Prima di applicare qualsiasi ritenuta su un pagamento di royalties verso l’estero, verificare sempre se esiste una Convenzione bilaterale in vigore con il Paese di destinazione. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Regime applicabile

Aliquota effettiva

Condizioni principali

Normativa interna italiana

22,5% (30% su 75%)

Nessuna condizione aggiuntiva

Convenzione bilaterale (es. Svizzera)

5%

Beneficiario effettivo residente nel Paese convenzionato

Direttiva UE 2003/49/CE

0%

Partecipazione >25% per almeno 12 mesi, tassazione ordinaria

Come si identifica il beneficiario effettivo delle royalties

 

Il beneficiario effettivo è la figura centrale per l’applicazione delle aliquote ridotte o delle esenzioni sui canoni di royalties esteri. La Corte di Cassazione ha elaborato tre test distinti per verificare se il percettore formale del canone sia anche il suo reale titolare economico.


Imprenditrice che firma il modulo per l’identificazione del beneficiario

Il primo è il substantive business activity test: il percettore deve svolgere un’attività economica reale e sostanziale, non essere una società veicolo priva di struttura operativa. Il secondo è il dominion test

: il beneficiario deve avere pieno controllo finanziario delle somme incassate, senza alcun obbligo contrattuale o di fatto di retrocederle a un soggetto terzo. Il terzo è il
business purpose test: l’operazione deve rispondere a una logica economica genuina, non essere costruita artificialmente per fruire delle agevolazioni fiscali.

 

L’applicazione rigorosa di questi tre test previene abusi fiscali ed è il principale strumento con cui l’Agenzia delle Entrate contesta le strutture di licensing internazionale. Una società holding che riceve royalties e le trasferisce integralmente alla capogruppo senza alcuna autonomia decisionale non supera il dominion test e perde il diritto all’aliquota convenzionale ridotta.

 

Le conseguenze di un’errata identificazione del beneficiario effettivo sono severe. L’erogante italiano diventa responsabile per la ritenuta non operata, con l’applicazione della ritenuta standard del 30% maggiorata di sanzioni e interessi. Per questo motivo, la verifica preventiva della struttura del percettore estero è un passaggio che non può essere delegato a una semplice dichiarazione contrattuale.

 

Consiglio Pro: Richiedere sempre al percettore estero una dichiarazione scritta di beneficiario effettivo, corredata da documentazione societaria aggiornata che dimostri la struttura operativa reale. Conservare questa documentazione per almeno cinque anni.

 

Procedura pratica per applicare convenzioni e Direttiva UE

 

Conoscere le norme è necessario ma non sufficiente: occorre seguire una procedura documentale precisa per fruire delle aliquote ridotte o dell’esenzione totale. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto modelli specifici per formalizzare le richieste.

 

  1. Acquisire il certificato di residenza fiscale estera: il percettore deve fornire un certificato rilasciato dall’autorità fiscale del proprio Paese, attestante la residenza fiscale nell’anno di riferimento. Senza questo documento, l’applicazione dell’aliquota convenzionale non è ammessa.

  2. Compilare il Modello C o il Modello F: il Modello C riguarda i soggetti residenti in Paesi con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione; il Modello F si utilizza per le esenzioni infragruppo ai sensi della Direttiva UE. Entrambi vanno presentati prima del pagamento del canone.

  3. Verificare i requisiti soggettivi: per la Direttiva UE, documentare la partecipazione superiore al 25% e il periodo di detenzione continuativa di almeno 12 mesi.

  4. Conservare la documentazione: tutta la modulistica e le attestazioni devono essere conservate e rese disponibili in caso di controllo fiscale.

 

Un aspetto spesso trascurato riguarda le ritenute già operate in eccesso rispetto all’aliquota convenzionale. In questi casi, il recupero non avviene tramite il credito d’imposta italiano, ma richiede un’istanza di rimborso diretta all’amministrazione fiscale estera, con procedure e termini che variano significativamente da Paese a Paese.

 

La Corte di Giustizia UE ha chiarito, con la sentenza nella causa C-828/24, che l’esenzione infragruppo opera retroattivamente al momento del pagamento, anche quando la documentazione formale viene presentata in un momento successivo. Questo principio consente di recuperare ritenute già versate, purché i requisiti sostanziali fossero soddisfatti al momento dell’erogazione.

 

Consiglio Pro: Non attendere il momento del pagamento per raccogliere la documentazione. Predisporre un fascicolo completo per ogni percettore estero all’inizio di ogni esercizio fiscale, aggiornandolo ogni volta che cambiano le strutture societarie.

 

Come calcolare il credito d’imposta sulle royalties estere

 

Il credito d’imposta ex art. 165 del TUIR è lo strumento con cui il residente italiano elimina la doppia imposizione giuridica sui redditi da royalties percepiti all’estero. Il meccanismo consiste nel detrarre dall’imposta italiana dovuta l’imposta estera definitivamente pagata sul medesimo reddito.

 

Il calcolo avviene nel quadro CE del Modello Redditi PF (o nel quadro equivalente per le società). Le condizioni di spettanza sono tre: l’imposta estera deve essere definitiva (non provvisoria o rimborsabile), deve gravare sullo stesso reddito tassato in Italia, e il reddito estero deve concorrere alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, il credito non spetta.

 

Il credito d’imposta è soggetto a un limite: non può eccedere la quota di imposta italiana corrispondente al reddito estero, calcolata secondo la formula prevista dall’art. 165 TUIR. In pratica, se l’aliquota estera è superiore a quella italiana applicabile al reddito estero, l’eccedenza non è recuperabile tramite credito. Questa eccedenza richiede, come già indicato, un’istanza di rimborso diretta nel Paese estero.

 

Gli errori più frequenti nella compilazione del quadro CE riguardano l’indicazione di imposte estere non ancora definitive, la mancata conversione in euro al cambio corretto, e la confusione tra redditi di diversa natura. Una gestione attenta della pianificazione fiscale internazionale consente di massimizzare il credito fruibile ed evitare rettifiche in sede di controllo.

 

Confronto delle aliquote fiscali per giurisdizioni strategiche

 

La scelta della giurisdizione di residenza del percettore incide in modo determinante sul carico fiscale complessivo sui canoni. La tabella seguente illustra i regimi applicabili per alcune destinazioni frequenti dei flussi di royalties italiani.

 

Paese percettore

Normativa applicabile

Aliquota sulla royalty

Note

Paese UE (infragruppo)

Direttiva 2003/49/CE

0%

Partecipazione >25%, 12 mesi continuativi

Svizzera (infragruppo UE-CH)

Accordo UE-Svizzera

0%

Requisiti analoghi alla Direttiva UE

Svizzera (Convenzione bilaterale)

Convenzione Italia-Svizzera

5%

Beneficiario effettivo residente in Svizzera

Svizzera (nessuna agevolazione)

Normativa interna italiana

22,5%

Assenza dei requisiti soggettivi

Paese extra-UE convenzionato

Convenzione bilaterale

5-10%

Dipende dalla singola Convenzione

Paese extra-UE non convenzionato

Normativa interna italiana

22,5%

Nessuna riduzione disponibile

Con l’introduzione del Pillar Two dell’OCSE, le strategie di allocazione delle royalties verso giurisdizioni a bassa tassazione devono confrontarsi con la tassazione minima globale del 15%. Questo significa che strutture che in passato consentivano di ridurre drasticamente il carico fiscale complessivo potrebbero oggi generare imposte integrative nel Paese di residenza della capogruppo. La pianificazione fiscale sui canoni esteri non può più prescindere da questa variabile.

 

Per le imprese che gestiscono royalties infragruppo, il transfer pricing rappresenta un ulteriore livello di complessità: i canoni devono essere fissati a valori di mercato, pena la rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate con conseguente doppia tassazione non eliminabile tramite le Convenzioni.

 

Punti chiave

 

La doppia imposizione fiscale sui canoni di royalties esteri si elimina applicando nell’ordine corretto la Direttiva UE 2003/49/CE, le Convenzioni bilaterali e il credito d’imposta ex art. 165 TUIR, previa verifica rigorosa del beneficiario effettivo.

 

Punto

Dettagli

Gerarchia normativa

Applicare prima la Direttiva UE, poi la Convenzione bilaterale, infine la normativa interna italiana.

Beneficiario effettivo

Verificare i tre test della Cassazione prima di applicare qualsiasi aliquota ridotta o esenzione.

Documentazione preventiva

Raccogliere certificati di residenza e modulistica prima del pagamento, non dopo.

Credito d’imposta

Compilare il quadro CE del Modello Redditi con imposte estere definitive per eliminare la doppia tassazione residua.

Pillar Two

Considerare la tassazione minima globale del 15% nella pianificazione delle strutture di licensing internazionale.

La gestione delle royalties estere: riflessioni dall’esperienza professionale

 

Nel corso dell’attività di consulenza in materia di proprietà intellettuale e diritto commerciale internazionale, ho riscontrato che la maggior parte delle contestazioni fiscali sui canoni esteri non nasce da una scelta deliberata di evasione, ma da una sottovalutazione dei requisiti documentali e dalla mancata verifica preventiva del beneficiario effettivo. Le imprese spesso si affidano a dichiarazioni contrattuali generiche, senza raccogliere la documentazione societaria che dimostri la sostanza economica del percettore estero.

 

Un aspetto che ritengo sistematicamente sottovalutato è il timing della documentazione. La sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-828/24 ha confermato che l’esenzione infragruppo può operare retroattivamente, ma questo non significa che sia prudente attendere un controllo fiscale per raccogliere le prove. La retroattività tutela chi aveva i requisiti sostanziali ma non aveva ancora formalizzato la documentazione. Non tutela chi quei requisiti non li aveva affatto.

 

Un secondo punto che merita attenzione riguarda il Pillar Two. Molte strutture di licensing costruite negli anni scorsi per allocare royalties verso giurisdizioni a bassa tassazione devono essere rivalutate alla luce della tassazione minima globale. Il vantaggio fiscale che giustificava la struttura potrebbe essere ridotto o azzerato, rendendo la complessità gestionale sproporzionata rispetto al beneficio residuo. Prima di mantenere strutture esistenti o crearne di nuove, è opportuno effettuare un’analisi aggiornata che incorpori questa variabile.

 

Infine, segnalo che le istanze di rimborso per ritenute estere eccedenti l’aliquota convenzionale sono spesso abbandonate per la complessità procedurale percepita. In realtà, con una documentazione ordinata e una conoscenza delle procedure locali, il recupero è nella maggior parte dei casi ottenibile. Il costo di non presentare l’istanza è sistematicamente superiore al costo di presentarla.

 

— Studiolegalecoviello

 

Consulenza specializzata per royalties e doppia imposizione

 

Studiolegalecoviello offre assistenza legale e fiscale specializzata per imprese e professionisti che gestiscono flussi di royalties internazionali su marchi, brevetti e diritti d’autore. I servizi comprendono la verifica del beneficiario effettivo, la predisposizione della modulistica per l’Agenzia delle Entrate, l’assistenza nelle istanze di rimborso e la strutturazione di contratti di licenza conformi alle normative fiscali internazionali.


https://studiolegalecoviello.com

Per le imprese che gestiscono marchi storici o asset di proprietà intellettuale ad alto valore, una pianificazione fiscale strutturata sui canoni può generare risparmi significativi e prevenire contestazioni costose. Studiolegalecoviello affianca i propri clienti in ogni fase, dalla due diligence fiscale iniziale fino alla gestione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

 

FAQ

 

Cos’è la doppia imposizione fiscale sulle royalties?

 

La doppia imposizione fiscale sulle royalties si verifica quando il medesimo canone viene tassato sia nel Paese della fonte che in quello di residenza del percettore. Le Convenzioni bilaterali e la Direttiva UE 2003/49/CE sono i principali strumenti per eliminarla o ridurla.

 

Quando si applica l’esenzione totale dalla ritenuta sui canoni infragruppo?

 

L’esenzione totale si applica ai sensi della Direttiva UE 2003/49/CE quando la società percettrice detiene almeno il 25% del capitale dell’erogante per un periodo continuativo di almeno 12 mesi ed è soggetta a tassazione ordinaria nel proprio Paese UE.

 

Come si recupera una ritenuta estera già operata in eccesso?

 

L’eccedenza di ritenuta estera rispetto all’aliquota convenzionale non è recuperabile tramite il credito d’imposta italiano. Richiede un’istanza di rimborso diretta all’amministrazione fiscale estera, con procedure e termini specifici per ciascun Paese.

 

Quali sono i rischi di una errata applicazione delle convenzioni?

 

La mancata applicazione corretta delle Convenzioni o della Direttiva UE espone l’erogante italiano a un accertamento con applicazione della ritenuta standard del 22,5% maggiorata di sanzioni e interessi, senza possibilità di recupero tramite credito d’imposta.

 

Il credito d’imposta ex art. 165 TUIR copre sempre tutta l’imposta estera pagata?

 

No. Il credito d’imposta è limitato alla quota di imposta italiana corrispondente al reddito estero. Se l’aliquota estera supera quella italiana applicabile al medesimo reddito, l’eccedenza non è detraibile in Italia e deve essere recuperata con istanza di rimborso nel Paese estero.

 

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