Cessione o conferimento del marchio: la strategia fiscale giusta
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La forma giuridica scelta per trasferire un marchio di famiglia determina l’intero esito fiscale dell’operazione, non un dettaglio accessorio da sistemare dopo. Quando il cedente è una persona fisica, la giurisprudenza più recente sostiene la tesi della non imponibilità IRPEF: la Corte di giustizia tributaria della Toscana, con la sentenza n. 1000/2025, ha escluso che il corrispettivo rientri tra i redditi diversi tassabili ai sensi dell’art. 67 TUIR, salvo casi atipici in cui il marchio è comunque riconducibile a un’attività d’impresa. 9 e l’art. 86 TUIR, oltre al DPR 633/1972 per la disciplina IVA.
Le strade percorribili restano quattro, e vanno scelte prima di muovere qualsiasi altro passo:
Cessione onerosa: adatta quando il titolare persona fisica vuole trasferire il diritto senza coinvolgere strutture societarie.
Donazione: utile nei passaggi familiari senza corrispettivo, con effetti su imposte di registro e ipotecarie.
Conferimento a società: necessario quando il marchio entra nel patrimonio di un’impresa, con implicazioni IVA e IRES.
Licenza d’uso: mantiene la proprietà in capo al titolare originario e genera flussi ricorrenti tassabili.
Punti chiave
La forma scelta per trasferire il marchio, non l’entità del suo valore, determina se l’operazione genera IVA, plusvalenza imponibile o nessun carico fiscale diretto.
Punto | Dettagli |
Cessione da privato | Tende alla non imponibilità IRPEF secondo la sentenza CGT Toscana n. 1000/2025, salvo collegamento con attività d’impresa. |
Conferimento in società | Genera quasi sempre IVA sulla base dell’aumento di capitale, sovrapprezzo incluso. |
Perizia indipendente | Il metodo DRCN o metodi alternativi sono indispensabili per difendere il valore dichiarato. |
Rischio di contestazione | Versamento con riserva e istanza di rimborso limitano il danno in caso di accertamento. |
Supporto specialistico | Lo Studio Legale Coviello segue perizia, contrattualistica e difesa tributaria per l’intera operazione. |
Indice
Trasferimento dei marchi di famiglia: strategie fiscali per il passaggio
Ogni famiglia imprenditoriale che possiede un marchio consolidato affronta prima o poi la stessa domanda: come spostarlo verso la generazione successiva, o verso una società operativa, senza generare un carico fiscale sproporzionato rispetto al valore reale dell’asset. Le strategie fiscali per il passaggio del marchio non sono intercambiabili: ognuna produce conseguenze diverse su imposte dirette, IVA e obblighi documentali, e la scelta sbagliata può costare più della consulenza che l’avrebbe evitata.

Cessione onerosa: la via preferita per i privati
Quando il titolare è una persona fisica che non esercita attività d’impresa collegata al marchio, la cessione onerosa resta l’opzione con il profilo fiscale più favorevole. La giurisprudenza di merito, insieme a parte della dottrina, tende a escludere l’imponibilità IRPEF proprio perché il TUIR non include espressamente il marchio tra le categorie reddituali tassabili in capo al privato, come confermato anche da analisi dottrinali recenti. Serve comunque un contratto scritto solido e una perizia che attesti il valore pattuito, altrimenti l’Agenzia delle Entrate può riqualificare l’operazione.
Donazione: passaggio generazionale senza corrispettivo
La donazione del marchio tra familiari sposta la proprietà senza flusso monetario, ma non è priva di costi: si applicano l’imposta di registro e, in alcuni casi, l’imposta ipotecaria se il marchio è iscritto in registri pubblici collegati. Il valore dichiarato deve comunque riflettere il valore normale, perché una sottostima eccessiva espone a contestazioni successive, anche a distanza di anni.
Conferimento in società: la scelta più tecnica
Il conferimento è l’operazione più complessa dal punto di vista fiscale, perché tocca contemporaneamente IVA, IRES e la meccanica dell’aumento di capitale. Approfondisci gli aspetti pratici della cessione e vendita del marchio prima di scegliere questa via, perché richiede un allineamento tra perizia tecnica, delibera assembleare e trattamento contabile.

Licenza d’uso: quando non si vuole cedere la proprietà
La licenza consente al titolare di mantenere il marchio in famiglia, incassando royalty regolari mentre la società operativa lo utilizza. Le royalty sono soggette a IVA e, a seconda della struttura, a ritenute d’acconto: uno strumento utile quando l’obiettivo è generare reddito ricorrente senza smembrare la proprietà.
Quadro fiscale e giurisprudenziale per ogni modalità di trasferimento
Il trattamento fiscale cambia in modo netto a seconda che il cedente sia una persona fisica estranea all’attività d’impresa oppure una società che conferisce il marchio in un altro soggetto giuridico.
Cessione da persona fisica. La sentenza n. 1000/2025 della CGT Toscana rappresenta oggi il precedente più citato in materia: i giudici hanno stabilito che il corrispettivo della cessione non rientra né nei redditi d’impresa né nei redditi diversi ex art. 67 TUIR, quando manca un collegamento diretto con un’attività professionale o imprenditoriale del cedente. È una lettura che si allinea alla tassatività delle categorie reddituali previste dal TUIR: se una fattispecie non è espressamente inclusa, non può essere tassata per analogia.
La tassazione IRPEF richiede una norma che qualifichi espressamente il reddito come imponibile. In assenza di tale previsione per la cessione del marchio da parte del privato, l’imposizione non trova fondamento normativo diretto.
Questo principio non è assoluto: se il marchio è stato usato in un’attività d’impresa individuale, anche cessata, l’Agenzia delle Entrate può sostenere una riqualificazione come provento collegato a redditi d’impresa. La linea di confine sta nella prova dell’estraneità del bene rispetto a qualunque esercizio professionale.
Conferimento a società. Qui la logica cambia completamente. Il conferimento di un marchio, se non fa parte di un conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, è equiparato a una cessione soggetta a IVA. La base imponibile corrisponde all’aumento di capitale sociale, comprensivo di eventuale sovrapprezzo di emissione e di conguagli in denaro, secondo quanto chiarito in casi pratici di conferimento. Il discrimine tra cessione d’azienda (esente IVA) e cessione del singolo diritto (imponibile IVA) dipende dall’esistenza di un’organizzazione autonoma di beni, come confermato dalla prassi su cessione marchio e diritti IP.
art. 86 TUIR, confrontando il valore normale attribuito al marchio (art. 9 TUIR) con il suo costo fiscalmente riconosciuto. Consulta la guida sulla tassazione delle plusvalenze su marchi e brevetti per il dettaglio del calcolo.
La cessione da privato tende alla non imponibilità IRPEF, salvo collegamento con attività d’impresa.
Il conferimento genera quasi sempre IVA sulla base dell’aumento di capitale.
La plusvalenza IRES si calcola confrontando valore normale e costo fiscale riconosciuto.
L’Agenzia delle Entrate può contestare la qualificazione se mancano perizia e documentazione coerente.
Come si valuta un marchio prima di trasferirlo?
Nessuna strategia fiscale regge senza una perizia solida alle spalle. Il valore dichiarato nel contratto di cessione o nella delibera di conferimento è il primo elemento che l’Agenzia delle Entrate verifica in caso di controllo, e una stima debole vanifica qualsiasi pianificazione a monte.
Il metodo DRCN (Depreciated Replacement Cost New) stima il valore del marchio calcolando il costo necessario a ricrearlo da zero, depurato dal deprezzamento dovuto a obsolescenza o usura commerciale. È spesso preferito quando il marchio ha una storia consolidata e investimenti pubblicitari documentabili nel tempo. Accanto al DRCN esistono metodi basati sul mercato (comparazione con transazioni simili) e metodi reddituali (attualizzazione dei flussi di royalty attesi): la scelta dipende dalla disponibilità di dati comparabili e dalla natura del marchio.
La documentazione minima da preparare comprende:
Perizia indipendente con metodo dichiarato e motivato.
Contratto di cessione o licenza con clausole su valore, garanzie e durata.
Verbale assembleare per il conferimento, con delibera di aumento di capitale.
Relazione tecnica di stima allegata alla delibera, se richiesta dallo statuto.
Prova della registrazione presso il registro marchi competente.
Chi conferisce il marchio deve inoltre gestire correttamente gli ammortamenti in capo alla società conferitaria: la guida su come dedurre gli ammortamenti dei marchi conferiti chiarisce le regole applicabili dal periodo d’imposta 2026.
Un consiglio: conserva ogni fattura, contratto di licenza pregresso e prova di investimento pubblicitario legato al marchio: sono gli elementi che una perizia userà per giustificare il valore, e che l’Agenzia delle Entrate cercherà per verificarlo.
Quali sono i passaggi operativi per completare l’operazione?
Il trasferimento di un marchio di famiglia segue una sequenza precisa. Saltare un passaggio, o invertirne l’ordine, è la causa più comune di contestazioni successive.
Valutazione preliminare del marchio e della forma giuridica più adatta (una o due settimane).
Perizia indipendente con metodo dichiarato, generalmente completata in due o tre settimane.
Redazione contrattuale (cessione, donazione o licenza) o convocazione dell’assemblea per il conferimento.
Delibera assembleare e verbale di aumento di capitale, se si tratta di conferimento.
Adempimenti IVA e registrazione dell’atto presso gli uffici competenti.
Dichiarazione fiscale dell’operazione nel periodo d’imposta di riferimento.
Monitoraggio post-trasferimento per verificare la coerenza tra valore dichiarato e utilizzo effettivo del marchio.
L’intero processo, dalla valutazione alla registrazione definitiva, richiede in genere da sei a dieci settimane per operazioni di media complessità.
Alcuni segnali devono far scattare un controllo più approfondito prima di procedere:
Valore dichiarato nel contratto diverso da quello indicato in perizia.
Assenza totale di perizia in operazioni di importo rilevante.
Passaggi di proprietà non registrati presso il registro marchi.
Conflitto di interesse tra cedente e amministratori della società conferitaria.
Come proteggersi da contestazioni fiscali e penali
La prevenzione costa sempre meno del contenzioso. Una perizia indipendente, una contabilità trasparente e, nei casi più delicati, un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate riducono in modo sostanziale il rischio di riqualificazione dell’operazione.
Quando la contestazione arriva comunque, esistono strumenti operativi concreti: il versamento con riserva consente di pagare l’imposta contestata senza rinunciare al diritto di impugnarla, mentre l’istanza di rimborso (il meccanismo noto come solve et repete) permette di recuperare quanto versato se il ricorso ha esito favorevole. Il ravvedimento operoso resta la via più rapida quando l’errore è riconosciuto prima dell’accertamento.
Perizia indipendente e documentazione contabile completa fin dall’inizio dell’operazione.
Interpello preventivo nei casi di incertezza normativa oggettiva.
Versamento con riserva o istanza di rimborso in caso di contestazione già avviata.
Polizze assicurative specifiche per il rischio fiscale, che coprono spese legali e sanzioni.
Un consiglio: valuta una polizza per il rischio fiscale prima di operazioni di conferimento di importo elevato: il costo del premio è quasi sempre inferiore alle spese legali di un contenzioso tributario.
Quando serve un consulente fiscale specializzato?
Non tutte le operazioni richiedono lo stesso livello di assistenza, ma alcune situazioni non lasciano margine di improvvisazione: transazioni di valore elevato, conferimenti societari con più soci coinvolti, operazioni che toccano il transfer pricing internazionale, o scenari in cui la riqualificazione fiscale può sconfinare in profili penali.
In questi casi i servizi utili comprendono la perizia di valutazione, la negoziazione contrattuale tra le parti, la gestione diretta delle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate e, se necessario, la difesa nel contenzioso tributario. Chi opera anche su marchi ceduti senza un’azienda sottostante troverà utile la guida sulla cessione del marchio senza azienda, che approfondisce le implicazioni IVA specifiche di questi casi. Lo Studio Legale Coviello unisce competenze in proprietà industriale, diritto commerciale internazionale e strumenti digitali di gestione degli asset IP, un profilo utile proprio quando cessione e fiscalità si intrecciano.
Perché la prudenza fiscale conta più della velocità
Il vero errore che vediamo ripetersi nelle operazioni di trasferimento di marchi familiari non è la scelta della forma sbagliata, ma la fretta di chiudere l’operazione prima di aver costruito le prove che la sostengono. La sentenza n. 1000/2025 della CGT Toscana offre un argomento solido per la non imponibilità della cessione da privato, ma non è un lasciapassare automatico: vale per fattispecie specifiche, e l’Agenzia delle Entrate continuerà a verificare caso per caso se esiste un collegamento con attività d’impresa.
La consulenza generica che si limita a “scegliere la forma più conveniente” ignora che ogni strada, cessione, donazione, conferimento o licenza, richiede una struttura documentale diversa e proporzionata al rischio. Chi tratta la perizia come un adempimento formale, invece che come la prova sostanziale del valore dichiarato, scopre il problema solo in fase di accertamento, quando è troppo tardi per rimediare. La priorità reale non è risparmiare oggi sulla consulenza, ma costruire un fascicolo che regga a un controllo fiscale tra tre o cinque anni.
Come possiamo aiutarti a trasferire il tuo marchio in sicurezza
Trasferire un marchio di famiglia senza un supporto tecnico specializzato significa affidarsi a modelli contrattuali generici che non reggono a un controllo fiscale approfondito. Lo Studio Legale Coviello segue l’intera operazione: perizia di valutazione, due diligence fiscale preliminare, redazione dei contratti di cessione o licenza, gestione delle delibere per il conferimento e, quando necessario, assistenza nel contenzioso tributario.
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L’ingaggio può partire da una consulenza mirata su una singola operazione, oppure svilupparsi come incarico progettuale completo che accompagna l’intero passaggio, dalla valutazione iniziale alla registrazione finale. Chi gestisce più asset immateriali può inoltre affiancare gli strumenti digitali dello studio per il monitoraggio continuo dei diritti IP dopo il trasferimento. Per capire come impostare correttamente gli aspetti di proprietà industriale legati alla tua operazione, consulta la guida su proprietà industriale e passaggio degli asset e prenota una prima valutazione del tuo caso.
Fonti
Questo articolo fornisce informazioni generali e non sostituisce il parere di un consulente finanziario qualificato. Consulta un professionista finanziario qualificato riguardo al tuo caso specifico prima di agire in base a questo contenuto.
Domande frequenti
La cessione di un marchio da privato è sempre esente IRPEF?
No: la sentenza CGT Toscana n. 1000/2025 esclude l’imponibilità quando manca un collegamento con attività d’impresa, ma l’Agenzia delle Entrate valuta ogni caso singolarmente.
Il conferimento del marchio in società paga sempre IVA?
Sì, salvo che il conferimento riguardi un’intera azienda o ramo d’azienda con organizzazione autonoma di beni, condizione che esclude l’applicazione dell’IVA.
Serve sempre una perizia per trasferire un marchio?
È praticamente sempre necessaria nei conferimenti e nelle cessioni di valore rilevante, perché il metodo DRCN o metodi alternativi difendono il valore dichiarato in caso di controllo.
Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate contesta il valore dichiarato?
Si può ricorrere al versamento con riserva o all’istanza di rimborso per contestare l’accertamento senza bloccare l’operazione, oltre al ravvedimento operoso se l’errore è riconosciuto in anticipo.
Quanto dura tipicamente l’intero processo di trasferimento?
Da sei a dieci settimane per operazioni di media complessità, includendo valutazione, perizia, delibere societarie e registrazione definitiva.
Quando conviene rivolgersi a un consulente specializzato come Studio Legale Coviello?
Nelle operazioni di valore elevato, nei conferimenti societari complessi o quando emergono rischi di riqualificazione fiscale con possibili profili penali.
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