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Assegnazione dei marchi ai soci in sede di liquidazione

  • 20 ore fa
  • Tempo di lettura: 11 min

Quando una società entra in liquidazione, molti soci guardano subito ai beni “visibili”. Macchinari, arredi, crediti, magazzino. Spesso il bene che conta di più è un altro: il marchio. È il nome con cui il mercato vi riconosce, il segno che resta anche quando l'attività operativa si ferma, l'asset che può ancora generare continuità in un nuovo veicolo societario, in una licenza o in una cessione futura.


È una situazione tipica nelle PMI, nelle startup e nelle imprese familiari. La società chiude o cambia forma, ma uno dei soci vuole proseguire il progetto, mantenere il brand, preservare la reputazione costruita negli anni. A quel punto nasce la domanda vera: il marchio può essere assegnato a un socio in sede di liquidazione, e a quali condizioni?


La risposta breve è sì, ma quasi mai nel modo semplice che i soci immaginano all'inizio. L’assegnazione dei marchi ai soci in sede di liquidazione richiede un coordinamento rigoroso tra diritto societario, proprietà industriale e fiscalità. Se si sbaglia il timing, la stima o la documentazione, l'operazione si espone a contestazioni dei creditori, conflitti tra soci e rilievi fiscali.


Questo tema è ancora più concreto nei settori in cui il valore del brand supera quello dei beni materiali. Basta pensare al design, all'arredo, al food, alla moda, dove il marchio incorpora stile, reputazione e posizionamento. In contesti di questo tipo, anche una riflessione come Griseo Interior on authentic design aiuta a capire perché il brand non sia un dettaglio grafico, ma una parte sostanziale del valore d'impresa. Chi vuole approfondire il tema del marchio come bene economicamente rilevante può leggere anche questa analisi sul marchio come asset aziendale.


Introduzione La Fine di una Società non è la Fine del Brand


La liquidazione non coincide con la distruzione automatica del valore. In molti casi coincide con la sua riallocazione. Se il marchio ha ancora riconoscibilità sul mercato, l'errore più comune è trattarlo come un residuo accessorio dell'attivo, quando invece è spesso il bene che merita più attenzione.


Il caso pratico che vedo più spesso


La scena è questa. La società non prosegue. I soci non vogliono più stare insieme, oppure il modello originario si è esaurito. Tuttavia uno di loro vuole continuare da solo, o in una nuova società, usando lo stesso nome commerciale che il mercato già conosce.


Sul piano pratico, la richiesta è comprensibile. Sul piano giuridico, però, non basta dire “il marchio lo prende il socio che continua”. Bisogna verificare almeno quattro punti:


  • Titolarità effettiva. Il marchio deve risultare della società e non di un socio persona fisica o di una terza società del gruppo.

  • Stato del titolo. Occorre controllare registrazioni, rinnovi, eventuali opposizioni, licenze, coesistenze e vincoli contrattuali.

  • Connessione con altri asset. In molti casi il marchio vale insieme a dominio, know-how, packaging, archivi creativi, contratti commerciali.

  • Impatto sulla liquidazione. L'assegnazione non può alterare l'equilibrio complessivo del riparto.


Un marchio ben gestito può sopravvivere alla società che l'ha creato. Un marchio assegnato male può trascinare con sé contenzioso e perdita di valore.

Dove nascono gli errori


Gli errori iniziano quasi sempre da una semplificazione. Si pensa che il marchio sia “immateriale”, quindi facile da trasferire. In realtà proprio l'immaterialità complica l'operazione. Il suo valore non è intuitivo, la sua utilità economica dipende spesso da altri elementi e la sua assegnazione richiede coerenza tra delibere, bilancio finale, atto di trasferimento e formalità presso gli uffici competenti.


Per questo l'assegnazione del marchio in liquidazione non va mai trattata come un adempimento notarile isolato. È una scelta strategica che deve essere costruita prima sul tavolo dei soci e poi tradotta in atti coerenti.


Il Quadro Normativo di Riferimento


La prima regola è semplice: il socio non viene prima dei creditori. In liquidazione, questo principio governa anche i marchi.


Diagramma che illustra il quadro normativo italiano per l'assegnazione dei marchi societari in fase di liquidazione.


La priorità dei creditori


Nel diritto italiano, l'art. 214, comma 1, del Codice della crisi d'impresa consente la vendita atomistica dei beni solo quando la cessione dell'azienda o di beni in blocco non sia praticabile o non assicuri una maggiore soddisfazione dei creditori, come ricostruito in questo approfondimento su cessione isolata del marchio e crisi d'impresa.


Questo punto incide direttamente sul marchio. Se il segno distintivo esprime più valore come parte di un complesso aziendale, separarlo può essere una cattiva scelta. Il liquidatore non deve chiedersi solo se il marchio sia trasferibile. Deve chiedersi se trasferirlo da solo sia compatibile con l'interesse dei creditori.


Per chi affronta casi di insolvenza o scenari contigui alla crisi, è utile leggere anche questo contributo sulla titolarità del marchio nel fallimento della società.


Quando nasce il diritto del socio


La dottrina notarile richiamata nello stesso contributo chiarisce un altro passaggio decisivo: il diritto del socio alla quota di liquidazione nasce solo dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Prima di quel momento, il socio non ha un diritto attuale a pretendere il marchio come se fosse già suo.


Questo non significa che nulla possa essere programmato prima. Significa che la struttura dell'operazione deve rispettare la sequenza corretta. Prima si liquida, si definiscono passività e attivo residuo. Poi si distribuisce ciò che resta.


Regola pratica: se il fascicolo della liquidazione non mostra in modo chiaro come saranno soddisfatti i creditori, l'assegnazione del marchio al socio è prematura, anche quando tutti i soci sono d'accordo.

Parità di trattamento tra soci


C'è poi il tema della parità di trattamento. Anche quando l'assegnazione in natura è ammissibile, il valore attribuito al marchio non può alterare l'equilibrio tra i soci. Un marchio assegnato a uno solo dei soci senza una valutazione credibile espone l'operazione a contestazioni molto concrete.


Una sintesi utile è questa:


Punto

Cosa significa in pratica

Priorità dei creditori

Il marchio non si assegna se l'operazione riduce la garanzia patrimoniale

Bilancio finale

Il diritto del socio al riparto si consolida dopo l'approvazione

Parità tra soci

Serve una valorizzazione che regga il confronto tra quote e bene assegnato

Vendita atomistica

Va giustificata se il marchio viene separato dal resto


Il quadro normativo, quindi, non impedisce l'assegnazione. Impedisce le scorciatoie.


Le Modalità di Trasferimento del Marchio


Una volta verificato che il marchio può uscire dal patrimonio sociale senza pregiudicare i creditori, il problema diventa operativo. Qui molte operazioni si inceppano, non per una grande questione teorica, ma per una sequenza documentale costruita male.


Schema grafico dei sei passaggi principali per il trasferimento e l'assegnazione di un marchio ai soci.


Il marchio da solo oppure in pacchetto


Una domanda ricorrente nella prassi notarile è se il marchio debba essere assegnato da solo o insieme a ramo d'azienda, know-how o domini. La scelta incide su valutazione, effetti fiscali e rischio di contestazioni per abuso del diritto, come evidenziato in questo approfondimento notarile sulle assegnazioni ai soci.


Questo è uno dei veri snodi strategici.


Assegnare il marchio da solo funziona meglio quando:


  • il segno ha autonomia commerciale reale;

  • il socio assegnatario ha già o avrà una struttura capace di usarlo;

  • il valore del brand non dipende in modo decisivo da altri asset indivisibili.


Assegnare il marchio insieme ad altri beni è spesso più solido quando:


  • il brand è strettamente legato a un database clienti, a un dominio o a un format;

  • il valore percepito deriva da un insieme coordinato di beni immateriali;

  • si vuole evitare che il marchio, isolato, appaia artificiosamente sovra o sottovalutato.


Per chi valuta l'alternativa tra riparto e cessione ordinaria, può essere utile questa guida pratica sulla cessione e vendita del marchio.


La sequenza documentale che funziona


Un trasferimento ordinato del marchio in sede di liquidazione di solito richiede questi passaggi:


  1. Mappatura del titolo Verifica di titolarità, classi, rinnovi, eventuali licenze, pegni, contenziosi, coesistenze.

  2. Analisi del perimetro Si decide se il marchio viaggia da solo o con altri asset collegati.

  3. Valutazione economica Una perizia attendibile serve sia verso i soci sia verso il Fisco.

  4. Delibera coerente L'organo competente deve approvare un meccanismo di assegnazione chiaro, non ambiguo.

  5. Atto di trasferimento L'atto deve descrivere bene il titolo o i titoli trasferiti e l'eventuale conguaglio.

  6. Annotazione presso gli uffici competenti Per i marchi italiani, UIBM. Per i marchi UE, EUIPO.


Dopo la parte più teorica, può essere utile anche un supporto visivo.



Cosa non funziona


Non funziona la formula generica “tutti gli asset immateriali passano al socio X”. Non funziona neppure l'idea di rinviare la definizione del valore a dopo il riparto. E non funziona, soprattutto, l'atto di trasferimento scollegato dai verbali societari.


Se il marchio è registrato ma nessuno ha verificato licenze, dominio, materiale creativo e rapporti commerciali che gli danno valore, il trasferimento resta formalmente possibile ma economicamente fragile.

La Valutazione Economica e il Trattamento Fiscale


La parte più delicata non è scrivere che il marchio va a un socio. La parte più delicata è spiegare perché quel marchio vale proprio così e quali effetti fiscali produce quella scelta.


Infografica che illustra l'importanza di una valutazione fiscale accurata dei marchi per evitare sanzioni e controversie.


La stima del marchio


Nella pratica professionale, una buona valutazione del marchio non è mai un numero isolato. È un dossier. Deve mostrare quali elementi sostengono il valore attribuito, quali limiti esistono, quanto il marchio dipenda da altri asset e quale logica di stima sia stata seguita.


I metodi possono variare, ma il punto giuridicamente rilevante resta uno: la perizia deve essere attendibile e difendibile. Se il valore è troppo basso, gli altri soci possono contestare un'assegnazione squilibrata. Se è troppo alto, il costo fiscale e il rischio di rettifiche aumentano.


Chi affronta questo passaggio trova utile una verifica dedicata della metodologia di stima, come in questa guida alla valutazione del marchio in azienda in liquidazione.


Il dato fiscale che conta davvero


Sul piano fiscale, per il 2026 la disciplina dell'assegnazione agevolata prevede un'imposta sostitutiva pari all’8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto, che sale al 10,5% per le società considerate non operative. Sulle riserve in sospensione d'imposta annullate si applica inoltre un prelievo del 13%. Il versamento è articolato in due rate, 60% entro il 30 settembre 2026 e 40% entro il 30 novembre 2026, come riportato in questa ricostruzione fiscale sull'assegnazione di beni ai soci.


Questo dato nasce in un contesto normativo riferito alle assegnazioni agevolate di beni e non esclusivamente ai marchi. Però il criterio tecnico è molto utile anche quando si ragiona sull'assegnazione del brand in liquidazione: la differenza tra valore economico e valore fiscale incide direttamente sulla convenienza dell'operazione.


Come leggere il tema fiscale senza errori


Il punto non è cercare un'aliquota “buona” in astratto. Il punto è verificare se l'operazione sia coerente su tre piani:


Verifica

Domanda pratica

Valore normale

Il valore indicato è sostenibile con una perizia seria?

Costo fiscale

Il dato contabile e fiscale del marchio è stato ricostruito correttamente?

Effetto complessivo

L'assegnazione produce un carico fiscale accettabile rispetto all'alternativa?


Osservazione operativa: quando il fascicolo fiscale e quello societario raccontano due storie diverse sul valore del marchio, l'operazione diventa vulnerabile.

Cosa conviene fare prima dell'atto


Prima di formalizzare l'assegnazione, consiglio sempre una check-list essenziale:


  • Ricostruire il costo fiscale del marchio o del complesso di beni immateriali.

  • Separare valore del segno e valore del sistema che lo sostiene, se dominio, know-how o contratti sono rilevanti.

  • Allineare perizia e bilancio finale. Se i due documenti si contraddicono, il problema emerge subito.

  • Verificare il regime fiscale applicabile senza forzare analogie automatiche tra immobili e beni immateriali.

  • Documentare la ragione economica dell'operazione, specie quando il marchio viene assegnato in modo isolato.


La fiscalità, qui, non è l'ultimo passaggio. È parte della progettazione dell'operazione.


Pianificazione Strategica e Clausole Statutarie


La gestione migliore del marchio in liquidazione inizia molto prima della liquidazione. In una S.r.l., lo statuto può prevedere un diritto particolare di un socio a ricevere il marchio in sede di liquidazione, purché l'operazione sia costruita come attribuzione dell’avanzo netto di liquidazione, non interferisca con i diritti dei creditori e preveda un conguaglio a favore degli altri soci se il valore del marchio supera la quota spettante. Questo assetto è richiamato nella dottrina esaminata in questo contributo sul diritto particolare al marchio in liquidazione.


Perché conviene pensarci prima


Quando il marchio è centrale per il business, lasciare il suo destino all'ultima assemblea è spesso una cattiva idea. I soci arrivano alla liquidazione già in disaccordo su molti punti. Introdurre allora la discussione su chi prenderà il brand significa aggiungere una variabile ad alto conflitto.


Una clausola statutaria ben scritta non elimina ogni problema, ma riduce l'incertezza. Stabilisce chi può ricevere il marchio, a quali condizioni, con quale logica di conguaglio e con quale raccordo alla perizia.


Un esempio di struttura utile


Non serve una formula rigida, ma la clausola dovrebbe coprire almeno questi elementi:


  • Individuazione del beneficiario Il socio titolare del diritto particolare va identificato con precisione.

  • Condizione sospesa alla liquidazione effettiva Il diritto opera solo sul residuo netto, dopo la soddisfazione dei creditori.

  • Rinvio a perizia indipendente Il valore del marchio non dovrebbe essere lasciato a una valutazione discrezionale dei soci.

  • Conguaglio obbligatorio Se il marchio vale più della quota spettante, la differenza va compensata.

  • Coordinamento con asset collegati Se il marchio senza dominio o know-how perde significato economico, la clausola dovrebbe considerarlo.


Cosa scrivere male espone a problemi


Le clausole più deboli sono quelle che promettono al socio “il marchio” senza spiegare in quale momento, con quale stima e con quali effetti sugli altri soci. In contenzioso, sono proprio questi vuoti a diventare decisivi.


Una buona clausola statutaria non assegna un privilegio assoluto. Disegna un meccanismo compatibile con la liquidazione e con l'equilibrio tra i soci.

In alcuni assetti più complessi, soprattutto quando il tema è la segregazione o la continuità di beni immateriali strategici, può essere utile valutare anche strumenti diversi, come illustrato in questo approfondimento su trust e proprietà intellettuale.


Rischi Comuni e Criticità Operative


La convinzione più pericolosa è questa: se tutti i soci sono d'accordo, il problema è risolto. Non è così. In liquidazione contano anche i creditori, i doveri dei liquidatori e la tenuta documentale dell'operazione.


Infografica sui rischi comuni e le misure di mitigazione nell'assegnazione dei marchi ai soci aziendali.


Il rischio che molti sottovalutano


La dottrina notarile sottolinea che i liquidatori possono distribuire acconti ai soci solo se i bilanci dimostrano la piena capacità di soddisfare i creditori. Nel caso del marchio, bene immateriale, nasce un problema pratico ulteriore: come documentarne il valore in modo da evitare contestazioni, revocatorie e accuse di violazione della par condicio creditorum, come evidenziato in questo studio della Fondazione del Notariato.


Il punto è molto concreto. Un immobile si vede, si perizia con parametri relativamente consolidati, si confronta con il mercato. Un marchio richiede una prova più articolata. Se manca, il creditore contesta più facilmente che la società abbia distribuito ai soci un asset di valore senza adeguata copertura delle passività.


Le criticità operative più frequenti


Ecco quelle che vedo più spesso:


  • Valore poco credibile La perizia è troppo sintetica, non spiega metodologia e fonti informative.

  • Perimetro del trasferimento ambiguo Nessuno chiarisce se col marchio passino anche dominio, packaging, file grafici, contenuti e manuali d'uso.

  • Verbali societari incompleti La delibera parla di assegnazione, ma non spiega ragione economica, valore e conguaglio.

  • Formalità post-atto trascurate Il trasferimento viene firmato ma non annotato correttamente presso l'ufficio competente.

  • Aspettative dei soci non allineate Uno crede di ricevere il brand “libero”, un altro ritiene che debbano seguirlo anche altri asset.


Una matrice rapida dei rischi


Rischio

Effetto tipico

Contromisura

Pregiudizio ai creditori

Contestazioni e possibili azioni

Verifica puntuale delle passività e capienza

Stima inadeguata

Lite tra soci o rilievi fiscali

Perizia indipendente e motivata

Atto troppo generico

Incertezza sul bene trasferito

Descrizione precisa del perimetro

Mancato conguaglio

Riparto non proporzionale

Meccanismo economico chiaro

Formalità incomplete

Opponibilità debole verso terzi

Aggiornamento tempestivo dei registri


Il problema non è solo trasferire il marchio. Il problema è trasferirlo in modo che, mesi dopo, nessun creditore e nessun socio possano sostenere che l'operazione abbia alterato la liquidazione.

Chi fa cosa


Il liquidatore deve documentare. I soci devono deliberare in modo informato. Il professionista IP deve verificare il titolo e il perimetro dei diritti. Il fiscalista deve misurare il costo tributario dell'operazione. Quando uno di questi tasselli manca, il fascicolo perde coerenza.


In casi con forte componente tecnica, strumenti di gestione documentale e monitoraggio del titolo possono aiutare. Ad esempio, Studio Legale Coviello utilizza anche soluzioni operative dedicate alla gestione e sorveglianza dei titoli IP per allineare stato del marchio, documentazione e tempistiche dell'operazione. Il valore, però, non sta nello strumento in sé. Sta nel fatto che tutti i documenti dicano la stessa cosa.


Conclusioni Un Assetto Strategico da Pianificare


L'assegnazione del marchio al socio in liquidazione non è una formalità finale. È una decisione di architettura del valore residuo della società. Funziona quando l'operazione rispetta l'ordine corretto delle priorità, tiene fermi i diritti dei creditori, usa una stima seria e coordina bene atti societari, profili IP e trattamento fiscale.


Il punto essenziale è questo. Un marchio può uscire dal patrimonio sociale e continuare a vivere, ma solo se il trasferimento è costruito con metodo. Le scorciatoie producono quasi sempre due effetti: indeboliscono il valore del brand e aumentano il rischio di contenzioso.


Chi si trova oggi con una società in liquidazione e un marchio ancora spendibile sul mercato dovrebbe affrontare subito tre domande: il marchio va assegnato da solo o con altri asset, qual è il suo valore difendibile, e in che modo l'operazione resta compatibile con creditori e soci. Le risposte, qui, non sono mai solo notarili o solo fiscali. Sono integrate.



Se stai valutando l'assegnazione di un marchio ai soci in sede di liquidazione, Studio Legale Coviello può assisterti nella verifica della titolarità del brand, nella definizione del perimetro dei diritti da trasferire, nel coordinamento con perizia, atti societari e formalità UIBM o EUIPO, così da strutturare un'operazione tecnicamente difendibile.


 
 
 

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