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Esterovestizione dei marchi: quando la holding estera diventa un rischio fiscale

  • 1 ora fa
  • Tempo di lettura: 8 min

Angolo scrivania in studio legale con cartella della holding

Una holding estera che detiene i marchi del gruppo diventa un rischio fiscale concreto quando la sua direzione effettiva si trova in Italia, anche se la sede legale resta a Lussemburgo, Malta o Dubai. In questi casi l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la società come fiscalmente residente in Italia, applicando la presunzione dell’art. 73, comma 5-bis del TUIR per le holding controllate da soggetti residenti. Se scatta anche la disciplina CFC dell’art. 167 TUIR, i soci italiani vengono tassati per trasparenza sugli utili della controllata estera.

 

Le conseguenze pratiche sono pesanti:

 

  • recupero delle imposte non versate in Italia, con interessi e sanzioni elevate sull’imposta dovuta;

  • rideterminazione del valore dei marchi e delle royalties percepite dalla holding;

  • nei casi più gravi, rilevanza penale per dichiarazione infedele od omessa.

 

Un consiglio: l’onere della prova, in presenza della presunzione legale, è invertito: sei tu a dover dimostrare l’effettività della struttura estera, non l’Agenzia a dover provare la fittizietà.

 

In breve:  
  • La residenza fiscale di una holding estera si determina se la direzione effettiva si trova in Italia, anche con sede legale in altri paesi.

  • La presunzione legale dell’articolo 73, comma 5-bis del TUIR, invia l’onere della prova sulla holding controllata da soggetti italiani o amministrata da italiani.

  • Per dimostrare l’effettiva economicità della struttura estera sono necessari documenti come verbali, contratti, estratti conto e analisi di transfer pricing aggiornate.

  • Le royalties sui marchi sono soggette a rettifiche e recupero fiscale se non accompagnate da analisi di comparabilità corretta, specialmente in strutture senza sostanza economica.

  • La difesa dalla riqualificazione fiscale richiede un approccio integrato tra gestione documentale, comportamenti concreti e consulenza specializzata.

 

Indice

 

 

Quadro normativo essenziale: residenza fiscale, art. 73 TUIR e riforme recenti

 

La residenza fiscale di una società si determina in base a tre criteri alternativi previsti dall’art. 73 TUIR: la sede legale, la sede di direzione effettiva e l’oggetto principale dell’attività. Basta che uno di questi tre elementi si collochi in Italia perché la società sia considerata fiscalmente residente, indipendentemente da dove sia stata costituita formalmente.

 

Il decreto legislativo n. 209/2023 ha riscritto questi criteri, spostando l’attenzione dal vecchio concetto di “sede dell’amministrazione” a quello più operativo di direzione effettiva, cioè il luogo dove si assumono le decisioni strategiche e gestionali chiave. La Circolare n. 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito come applicare questi criteri ai gruppi con holding intermedie all’estero, con particolare attenzione a chi detiene marchi e altri intangibili.

 

Tre punti da tenere presenti:

 

  1. La presunzione dell’art. 73, comma 5-bis si applica alle holding estere controllate da soggetti residenti in Italia o amministrate in maggioranza da consiglieri italiani.

  2. La presunzione è relativa, non assoluta: può essere superata con prova contraria documentata.

  3. L’onere di fornire quella prova ricade sul contribuente, non sull’amministrazione fiscale.

 

Cosa chiedono Cassazione e Agenzia delle Entrate per provare l’esterovestizione

 

La giurisprudenza più recente ha ridotto il perimetro delle contestazioni basate solo su indizi generici di controllo di gruppo. La Cassazione, con la sentenza n. 32155/2025, ha stabilito che la sola attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo italiana non basta a dimostrare l’esterovestizione: serve la prova di una costruzione artificiosa, priva di effettività economica e creata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito.

 

Gli elementi che pesano davvero nell’accertamento sono materiali, non formali:

 

  • presenza reale di uffici e personale dipendente nel paese estero;

  • tracciabilità delle decisioni operative (chi ha firmato cosa, e dove);

  • movimenti bancari e tabulati telefonici o di viaggio che confermano dove si è svolta l’attività gestionale.

 

La mera registrazione formale di verbali e delibere all’estero non basta se non è supportata da una gestione quotidiana coerente con quella documentazione: i giudici tributari incrociano sistematicamente atti formali e flussi bancari reali prima di accettare la prova contraria.

 

Anche gli interpelli preventivi rivestono un ruolo crescente: presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate prima di strutturare la holding, o durante una revisione della struttura esistente, permette di ottenere una posizione ufficiale prima che scatti un accertamento formale.

 

Marchi in holding estera: royalties, beneficiario effettivo e transfer pricing

 

I marchi sono l’asset più esposto a contestazioni perché generano flussi di royalties tracciabili e facilmente confrontabili con i prezzi di mercato. Quando le royalties versate alla holding estera non sono documentate con un’analisi di comparabilità adeguata, l’Agenzia le rettifica applicando il valore normale, con recupero d’imposta e sanzioni.


Schema che illustra i fattori di rischio fiscali legati a prezzi di trasferimento e royalty

Se la holding che riceve le royalties è una struttura di puro passaggio, senza sostanza economica propria, la giurisprudenza tende a negare le esenzioni da ritenuta previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni e dalla direttiva Interessi e Royalties. Una holding conduit priva di autonomia decisionale reale perde il diritto ai trattamenti di favore anche quando la documentazione formale sembra in ordine.

 

Il terzo elemento riguarda la disciplina CFC: se la controllata estera ha un tax rate effettivo significativamente inferiore a quello virtuale italiano e una parte rilevante dei suoi redditi deriva da royalties o altri proventi passivi, scatta la tassazione per trasparenza in capo ai soci residenti. Una corretta gestione fiscale della holding richiede quindi di monitorare costantemente sia l’ETR che la composizione dei redditi, non solo al momento della costituzione della struttura.

 

Chi gestisce contratti di licensing intercompany dovrebbe rivedere periodicamente le clausole alla luce di questi rischi: una guida pratica sulla pianificazione fiscale dei marchi può chiarire come strutturare royalties defendibili in sede di verifica.

 

Come costruire una prova contraria solida per la holding estera

 

Superare la presunzione di residenza richiede una combinazione di documenti formali e comportamenti organizzativi coerenti nel tempo. Non basta un singolo atto ben scritto: serve un impianto probatorio che regga a un controllo incrociato.

 

  1. Raccogli verbali di assemblea e delibere del consiglio effettivamente tenuti nel paese estero, con presenza fisica verificabile dei consiglieri.

  2. Documenta uffici operativi reali all’estero: contratti di locazione, utenze, buste paga di personale dipendente locale.

  3. Conserva estratti conto bancari che mostrino pagamenti, incassi e gestione della tesoreria dal paese di residenza dichiarata.

  4. Prepara la documentazione di transfer pricing completa: masterfile di gruppo, country file locale e analisi di comparabilità per le royalties infragruppo.

  5. Formalizza deleghe operative che attribuiscano poteri decisionali reali agli amministratori esteri, non solo poteri di firma nominali.

 

Un consiglio: la tipologia di holding conta: una holding mista, che svolge anche attività operativa oltre al possesso dei marchi, è più difendibile di una holding puramente passiva, dove l’unico asset è il portafoglio marchi e mancano quasi sempre elementi di sostanza autonoma.

 

Il ruolo del transfer pricing qui non è solo fiscale: masterfile e country file, se aggiornati regolarmente, diventano anche prova indiretta che la holding esercita funzioni reali e non è un mero contenitore.


Scrivania d'ufficio con tablet digitali e fascicoli legali

Checklist operativa di compliance per chi detiene marchi in holding estera

 

Prima di ogni revisione annuale della struttura, verifica questi tre parametri:

 

  • il tax rate effettivo (ETR) della holding rispetto al 50% del tax rate virtuale italiano;

  • la percentuale di redditi passivi (royalties, dividendi, interessi) sul totale dei ricavi;

  • la composizione dell’organo di amministrazione e la nazionalità/residenza dei consiglieri con potere decisionale reale.

 

Se uno di questi controlli segnala un’esposizione, agisci su più fronti contemporaneamente:

 

  1. Aggiorna masterfile e country file con analisi di comparabilità recenti per le royalties sui marchi.

  2. Formalizza sede operativa e personale all’estero, con contratti verificabili.

  3. Apri o mantieni conti correnti locali attivi e movimentati dagli amministratori esteri.

  4. Redigi delibere societarie tenute e sottoscritte materialmente nel paese di residenza dichiarata.

  5. Valuta un interpello preventivo o l’opzione per l’imposta sostitutiva del 15% quando il rischio CFC è concreto ma la struttura ha comunque una funzione economica genuina.

 

Perché scegliere Studio Legale Coviello per la gestione fiscale dei marchi in holding

 

Studiolegalecoviello affianca imprenditori e gruppi societari nella valutazione del rischio di esterovestizione applicato specificamente ai marchi, un ambito che richiede competenze incrociate di proprietà industriale e fiscalità internazionale. Lo studio integra strumenti digitali, tra cui un’app dedicata alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, per monitorare contratti di licensing, scadenze e documentazione in modo continuativo.

 

I servizi concreti includono:

 

  • assessment del rischio di riqualificazione della holding estera;

  • due diligence documentale su verbali, delibere e contratti di licensing;

  • assistenza nella redazione di interpelli all’Agenzia delle Entrate;

  • revisione della documentazione di transfer pricing su royalties infragruppo.

 

Cosa conta davvero quando si valuta il rischio di esterovestizione

 

La maggior parte delle guide sull’esterovestizione si concentra sugli aspetti formali: dove si firma l’atto costitutivo, dove si tiene la sede legale. È un errore di prospettiva che espone molti gruppi a contestazioni evitabili.

 

Il dato che emerge con più forza dalla giurisprudenza recente è che i giudici tributari guardano ai comportamenti ripetuti nel tempo, non a un singolo documento ben confezionato. Una holding con marchi che produce verbali perfetti ma nessun movimento bancario coerente con quella sede perde quasi sempre in giudizio. Al contrario, strutture con documentazione meno formalmente impeccabile ma con una gestione quotidiana solida e tracciabile tendono a resistere meglio ai controlli.

 

L’errore più comune che osserviamo riguarda il transfer pricing trattato come adempimento a posteriori, invece che come architettura da costruire insieme alla struttura societaria. Masterfile e country file preparati dopo un accertamento valgono molto meno di analisi di comparabilità aggiornate anno per anno. Chi possiede marchi di valore dovrebbe trattare la conformità fiscale come parte della strategia di tutela dell’asset, non come una pratica burocratica separata.

 

— STUDIO

 

Valutare il rischio esterovestizione dei marchi con Studio Legale Coviello

 

Chi gestisce marchi in una holding estera raramente ha gli strumenti per incrociare autonomamente giurisprudenza fiscale, disciplina CFC e documentazione di transfer pricing: sono tre competenze normalmente separate, e serve chi le padroneggia insieme.

 

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Studiolegalecoviello

 

Studiolegalecoviello offre un percorso di assessment che parte dalla verifica dei tre parametri critici (ETR, composizione dei redditi, governance degli organi sociali) e arriva alla redazione della documentazione difensiva: delibere, masterfile, country file e, se necessario, l’interpello preventivo. Lo studio applica alla materia fiscale la stessa competenza tecnica sviluppata nella tutela dei marchi storici e nella redazione di contratti di licensing, un vantaggio raro quando il rischio nasce proprio dall’intreccio tra proprietà del marchio e struttura societaria estera. Se possiedi marchi in una holding fuori dai confini italiani e vuoi capire il livello reale di esposizione, richiedi una consulenza per avviare l’assessment prima che sia l’Agenzia delle Entrate a farlo per te.

 

Punti chiave

 

Una holding estera con marchi rischia la riqualificazione fiscale quando la direzione effettiva è in Italia e manca una prova documentale coerente della sostanza economica estera.

 

Punto

Dettagli

Presunzione legale attiva

L’art. 73, comma 5-bis TUIR inverte l’onere della prova per le holding estere controllate da soggetti italiani.

CFC e royalties passive

Se l’ETR è sotto il 50% del tax rate italiano e i redditi passivi superano un terzo del totale, scatta la trasparenza fiscale.

La forma non basta

La Cassazione richiede prova di artificiosità reale, non solo indizi di direzione e coordinamento di gruppo.

Documentazione TP continua

Masterfile e country file aggiornati annualmente sono difesa concreta, non solo adempimento.

Assessment specializzato

Studiolegalecoviello valuta il rischio di esterovestizione sui marchi integrando competenze IP e fiscali.

Fonti

 

 

Questo articolo fornisce informazioni generali e non sostituisce il parere di un consulente finanziario qualificato. Consulta un professionista finanziario qualificato riguardo al tuo caso specifico prima di agire in base a questo contenuto.

 

Domande frequenti

 

Quando una holding estera con marchi diventa fiscalmente residente in Italia?

 

Quando la sua direzione effettiva, cioè il luogo dove si assumono le decisioni strategiche, si trova in Italia, indipendentemente dalla sede legale formale all’estero.

 

Cosa prevede la presunzione dell’art. 73, comma 5-bis TUIR?

 

Presume residente in Italia la holding estera controllata da soggetti italiani o con maggioranza di amministratori residenti, invertendo l’onere della prova sul contribuente.

 

Basta dimostrare che la capogruppo italiana coordina il gruppo per provare l’esterovestizione?

 

No. La Cassazione richiede prova di una costruzione artificiosa priva di effettività economica, non solo indizi di direzione e coordinamento.

 

Quali documenti servono per difendere la sostanza economica della holding estera?

 

Verbali tenuti realmente all’estero, contratti di lavoro locali, estratti conto movimentati e documentazione di transfer pricing aggiornata su masterfile e country file.

 

Chi può aiutare a valutare il rischio di esterovestizione sui marchi?

 

Studiolegalecoviello offre assessment specifici su holding con marchi, integrando competenza di proprietà industriale e pianificazione fiscale internazionale.

 

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