Tassazione delle plusvalenze su marchi e brevetti: guida per professionisti
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La tassazione delle plusvalenze su marchi e brevetti in Italia dipende, prima di tutto, dalla qualificazione dell’operazione: una cessione autonoma di diritti immateriali segue le regole dell’art. 86 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRES, mentre la medesima cessione inserita in un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda genera una plusvalenza d’azienda con regime fiscale e IVA distinti. Sul piano internazionale, la residenza fiscale del cedente, le convenzioni contro le doppie imposizioni e il rischio transfer pricing nelle operazioni infragruppo modificano in modo sostanziale l’esito impositivo. Prima di strutturare qualsiasi operazione, è opportuno:
Verificare la qualificazione fattuale dell’operazione (cessione autonoma o cessione di ramo d’azienda), raccogliendo evidenza documentale sugli asset trasferiti, sulle funzioni e sui rischi.
Determinare il costo fiscalmente riconosciuto del bene immateriale, tenendo conto degli ammortamenti già dedotti ai sensi dell’art. 103 TUIR.
Valutare l’accesso al regime Patent Box e il requisito di reinvestimento del corrispettivo in attività di ricerca e sviluppo.
Analizzare la residenza fiscale del cedente e il testo della Convenzione bilaterale applicabile, se presente.
Considerare la richiesta di un interpello o ruling preventivo quando la fattispecie presenta elementi di incertezza o coinvolge parti correlate.
Punti chiave
La tassazione delle plusvalenze su marchi e brevetti dipende dalla qualificazione dell’operazione, dalla residenza fiscale delle parti e dalla corretta documentazione del valore del bene immateriale.
Punto | Dettagli |
Qualificazione dell’operazione | Cessione autonoma (art. 86 TUIR) o cessione di ramo d’azienda: la distinzione determina il regime fiscale e IVA applicabile. |
Calcolo della plusvalenza | Corrispettivo meno costo fiscalmente riconosciuto netto (al netto degli ammortamenti ex art. 103 TUIR); rateizzazione possibile in cinque esercizi se il bene è posseduto da almeno tre anni. |
Patent Box e reinvestimento | L’agevolazione sulle plusvalenze richiede il reinvestimento di almeno il 90% del corrispettivo in R&S entro il secondo esercizio successivo alla cessione. |
Profili internazionali | L’art. 13 del Modello OCSE attribuisce la tassazione allo Stato di residenza del cedente; il testo della Convenzione applicabile può derogare a questa regola. |
Documentazione indispensabile | Perizia di valore con data certa, registro degli ammortamenti, contratto di cessione e, per operazioni infragruppo, documentazione di transfer pricing. |
Consulenza specializzata | Studiolegalecoviello assiste nella strutturazione fiscale delle cessioni di IP, dalla due diligence alla predisposizione di interpelli e ruling preventivi. |

Indice
Cessione autonoma o cessione d’azienda: come si qualifica l’operazione?
Regime fiscale italiano: come si calcola la plusvalenza e quali imposte si applicano
Come si applica l’IVA alle cessioni e alle licenze di proprietà intellettuale?
Profili internazionali: dove viene tassata la plusvalenza quando il cedente è estero?
Operazioni tra parti correlate: transfer pricing, determinazione del prezzo e ruling preventivo
Due esempi numerici per calcolare la plusvalenza e l’effetto fiscale
Il punto di vista dello studio: rischi ricorrenti e opportunità concrete
Studiolegalecoviello: consulenza specializzata per la gestione fiscale di marchi e brevetti
Cessione autonoma o cessione d’azienda: come si qualifica l’operazione?
La distinzione tra cessione autonoma di un diritto immateriale e cessione di ramo d’azienda non è meramente formale: produce effetti diretti sul regime IRES, sull’IVA applicabile e sulla possibilità di rateizzare la plusvalenza. La cessione del marchio senza azienda segue un percorso fiscale specifico, mentre il trasferimento di un insieme organizzato di beni, funzioni e rischi attrae la disciplina dell’art. 86 TUIR nella sua accezione più ampia.
151 del 23 marzo 2022](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_151_23.03.2022.pdf/3f38db3f-fde7-bc27-ee3d-cb2c5e85da38), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se sussiste un insieme organizzato di beni, funzioni e rischi preordinati alla commercializzazione, l’operazione può qualificarsi come cessione di ramo d’azienda con le relative conseguenze fiscali e IVA. I fattori probatori che orientano verso questa qualificazione includono:
Trasferimento congiunto di marchi, know-how, contratti con clienti o fornitori e personale dedicato.
Presenza di una struttura organizzativa autonoma, anche se non formalmente separata nella contabilità.
Assunzione da parte del cessionario dei rischi operativi e delle passività connesse all’attività trasferita.
Continuità dell’attività economica dopo il trasferimento, senza necessità di integrazioni sostanziali da parte dell’acquirente.
La cessione autonoma di un marchio o brevetto, priva di questi elementi, rimane invece un trasferimento di bene immateriale: ai fini IVA è qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/72 (per le licenze) o come cessione di bene immateriale ai sensi dell’art. Ai fini IRES, la plusvalenza concorre integralmente al reddito d’impresa nell’esercizio di realizzo, salvo opzione per la rateizzazione.
La separazione e valorizzazione del marchio crea un asset patrimoniale autonomo con implicazioni rilevanti per le operazioni straordinarie e per la negoziazione del prezzo, il che rende ancora più critica la corretta qualificazione ab initio.
Un consiglio: documentare fin dall’avvio dell’operazione l’assenza di funzioni, rischi e contratti trasferiti insieme al diritto immateriale. Un verbale del consiglio di amministrazione che descriva l’oggetto della cessione e i beni esclusi dal trasferimento costituisce una difesa efficace in sede di verifica.
Regime fiscale italiano: come si calcola la plusvalenza e quali imposte si applicano
La cessione autonoma di marchi e brevetti genera una plusvalenza ai fini IRES ai sensi dell’art. 86 TUIR, determinata come differenza tra il corrispettivo pattuito e il costo fiscalmente riconosciuto del bene, al netto degli ammortamenti dedotti. La formula di base è:
Plusvalenza = Corrispettivo di cessione - Costo fiscalmente riconosciuto netto
Il costo fiscalmente riconosciuto netto si ottiene sottraendo dal costo storico di acquisizione o produzione tutti gli ammortamenti fiscalmente dedotti negli esercizi precedenti. Per i marchi, l’art. Un marchio acquistato per 900.000 euro e ammortizzato per 300.000 euro avrà un costo fiscalmente riconosciuto residuo di 600.000 euro: se ceduto per 1.500.000 euro, la plusvalenza imponibile sarà di 900.000 euro.
I passaggi pratici per determinare la base imponibile sono:
Identificare il corrispettivo pattuito, comprensivo di eventuali earn-out o corrispettivi variabili (da imputare per competenza o cassa secondo le clausole contrattuali).
Ricostruire il costo storico del bene, comprensivo di spese di registrazione, sviluppo capitalizzato e costi accessori fiscalmente rilevanti.
Sottrarre gli ammortamenti fiscalmente dedotti, verificando la coerenza con le dichiarazioni dei redditi degli esercizi precedenti.
Verificare se il bene è stato posseduto per almeno tre esercizi: in tal caso, ai sensi dell’art. 86, comma 4, TUIR, è possibile optare per la rateizzazione della plusvalenza in quote costanti fino a cinque esercizi.
Sul fronte delle novità legislative, la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2024 descrive l’ambito di applicazione delle norme sui capital gain e le modifiche introdotte in coordinamento con la Legge di Bilancio 2024, inclusa la regola della quota tassabile al 5% per alcune categorie di plusvalenze, nonché i criteri per la determinazione della massa imponibile.
Patent Box: il regime agevolativo per i beni immateriali, nella versione riformata dalla Legge di Bilancio 2022 e coordinata con la Legge di Bilancio 2024, prevede una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali agevolabili (brevetti, software protetto da copyright, disegni e modelli). Per le plusvalenze da cessione, il beneficio si applica a condizione che almeno il 90% del corrispettivo ricevuto venga reinvestito in attività di ricerca e sviluppo entro il secondo esercizio successivo alla cessione. Il mancato rispetto di questo requisito comporta la decadenza dall’agevolazione e il recupero delle maggiorazioni fruite.
Come si applica l’IVA alle cessioni e alle licenze di proprietà intellettuale?
La qualificazione ai fini IVA di un’operazione avente ad oggetto marchi o brevetti dipende dalla natura del trasferimento. La distinzione operativa tra licenza d’uso e cessione definitiva produce effetti immediati sul trattamento impositivo.
La licenza d’uso di un diritto immateriale costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. La cessione definitiva di un bene immateriale rientra invece nell’art. Nei contratti internazionali, la territorialità IVA segue le regole degli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/72: per i servizi resi a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE si applica il meccanismo del reverse charge.
Sul fronte dell’imposta di registro, vige il principio di alternatività con l’IVA: gli atti soggetti ad IVA sono registrati in misura fissa (attualmente 200 euro), mentre gli atti non soggetti ad IVA scontano l’imposta di registro in misura proporzionale. Le fattispecie più ricorrenti e le loro conseguenze sono:
Cessione autonoma di marchio o brevetto tra soggetti IVA: IVA al 22%, imposta di registro in misura fissa.
Licenza d’uso di marchio o brevetto tra soggetti IVA: IVA al 22%, imposta di registro in misura fissa.
Cessione inserita in una cessione d’azienda: esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/72; imposta di registro proporzionale sull’intero valore dell’azienda.
Cessione da privato non soggetto IVA: fuori campo IVA, imposta di registro proporzionale.
Profili internazionali: dove viene tassata la plusvalenza quando il cedente è estero?
Quando la cessione di marchi o brevetti coinvolge un soggetto non residente, il quadro impositivo si articola su due livelli: la normativa interna italiana (art. 23 TUIR) e le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, che seguono nella struttura il Modello OCSE.
L’art. 23 TUIR stabilisce che i redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti sono imponibili in Italia. Per i beni immateriali, la norma attrae a tassazione italiana le plusvalenze derivanti dalla cessione di diritti immateriali utilizzati nel territorio dello Stato. Tuttavia, l’applicazione concreta di questo criterio richiede un’analisi caso per caso, come confermato dalla risposta ad interpello n. 123/2024, che ha chiarito come l’interazione tra art. 23 TUIR e le convenzioni bilaterali vada valutata in concreto e che il testo della Convenzione applicabile possa escludere o attribuire la tassazione all’Italia in presenza di determinate condizioni.
L’art. 13 del Modello OCSE disciplina le plusvalenze e stabilisce, come regola generale, che il diritto di imposizione spetta allo Stato di residenza del cedente. Fanno eccezione le plusvalenze derivanti da beni immobili (tassabili nello Stato della fonte) e alcune fattispecie specifiche previste dai protocolli delle singole convenzioni. Per i beni immateriali come marchi e brevetti, la regola residuale dell’art. 13, paragrafo 5, del Modello OCSE attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del cedente, salvo deroghe convenzionali. Leggere il testo specifico della Convenzione applicabile, inclusi i protocolli, è dunque indispensabile prima di qualsiasi operazione transfrontaliera.
Quando l’imposta estera è stata definitivamente assolta, il riconoscimento del credito d’imposta in Italia dipende dal testo della Convenzione applicabile e dalla definitività dell’imposta estera stessa. La documentazione utile per provare la residenza fiscale del cedente e ridurre il rischio di doppia imposizione comprende:
Certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato estero, riferito all’anno di realizzo della plusvalenza.
Copia della dichiarazione dei redditi estera attestante l’assoggettamento a imposta della plusvalenza.
Documentazione contrattuale che dimostri il luogo di utilizzo del bene immateriale.
Eventuale ruling o accordo preventivo con l’amministrazione fiscale estera o italiana.
Per i brevetti con dimensione europea, è utile considerare anche i limiti normativi applicabili in Europa e il coordinamento con le regole UE in materia di proprietà industriale.
Operazioni tra parti correlate: transfer pricing, determinazione del prezzo e ruling preventivo
Quando la cessione di marchi o brevetti avviene tra parti correlate, ovvero tra società dello stesso gruppo o tra soggetti con rapporti di controllo o collegamento, entrano in gioco le regole sul transfer pricing. Il principio di libera concorrenza (arm’s length) impone che il corrispettivo pattuito rifletta quello che parti indipendenti avrebbero concordato in condizioni comparabili.

Per le royalties e le cessioni di beni immateriali, i metodi di determinazione del prezzo più utilizzati sono il metodo del confronto del prezzo (CUP), il metodo del margine netto della transazione (TNMM) e il metodo della ripartizione degli utili. La scelta del metodo dipende dalla disponibilità di comparabili affidabili e dalla struttura dell’operazione. Le analisi di settore sottolineano che la corretta impostazione del transfer pricing e la sostanza economica della controparte estera sono spesso più decisive di schemi giuridici sofisticati per superare contestazioni fiscali internazionali.
Il valore del marchio o del brevetto deve essere documentato con perizie professionali che adottino metodi riconosciuti, come il metodo del relief from royalty o l’approccio reddituale, per sostenere canoni o plusvalenze in sede di controllo. Una perizia priva di comparabili aggiornati o basata su assunzioni non verificabili è la prima causa di contestazione in sede di accertamento.
La richiesta di un interpello o ruling preventivo è consigliabile quando:
Il corrispettivo di cessione supera soglie rilevanti e la fattispecie presenta elementi di incertezza interpretativa.
L’operazione coinvolge giurisdizioni con regimi fiscali privilegiati o con convenzioni che prevedono deroghe alla regola generale.
Il gruppo intende adottare un metodo di determinazione del prezzo non standard o difficilmente documentabile con comparabili di mercato.
Esistono precedenti contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate su operazioni analoghe.
I documenti da allegare all’istanza di interpello o ruling includono:
Descrizione dettagliata dell’operazione, delle parti coinvolte e dei rapporti di controllo.
Perizia di valore del bene immateriale, con indicazione del metodo adottato e dei comparabili utilizzati.
Contratti di licenza precedenti o accordi comparabili, anche con terze parti.
Analisi funzionale che descriva le funzioni svolte, i rischi assunti e gli asset utilizzati da ciascuna parte.
Documentazione sui flussi storici di royalty e sulla redditività del bene immateriale.
Un consiglio: l’errore più frequente nelle operazioni infragruppo non è la scelta del metodo di transfer pricing, ma la mancanza di sostanza economica nella controparte estera. Un’entità priva di personale, uffici e capacità decisionale autonoma difficilmente regge a un’analisi di sostanza, indipendentemente dalla qualità della perizia allegata.
Due esempi numerici per calcolare la plusvalenza e l’effetto fiscale
Esempio A: cessione autonoma di un marchio da parte di una società italiana
Una società italiana cede un marchio registrato a un terzo indipendente. I dati rilevanti sono:
In assenza di reinvestimento, la plusvalenza di 750.000 euro è integralmente imponibile nell’esercizio di realizzo, salvo rateizzazione.
Esempio B: cessione a soggetto non residente con possibile attrazione a tassazione in Italia
Una società italiana cede un brevetto a una società francese del medesimo gruppo. I dati sono:
Poiché la Convenzione Italia-Francia segue il Modello OCSE, l’art. 13, paragrafo 5, attribuisce la tassazione delle plusvalenze su beni immateriali allo Stato di residenza del cedente (Italia). La società italiana è dunque soggetta ad IRES sulla plusvalenza di 1.200.000 euro. Se invece il cedente fosse una società francese che cede un brevetto utilizzato in Italia, l’analisi dell’art. 23 TUIR e del testo convenzionale determinerebbe se l’Italia può attrarre a tassazione la plusvalenza.
La checklist documentale da conservare per entrambi gli esempi comprende:
Contratto di cessione con indicazione del corrispettivo e delle modalità di pagamento.
Perizia di valore del bene immateriale alla data di cessione.
Registro degli ammortamenti fiscali degli esercizi precedenti.
Dichiarazioni dei redditi degli esercizi in cui il bene è stato ammortizzato.
Certificato di residenza fiscale del cessionario (per operazioni internazionali).
Documentazione di transfer pricing (per operazioni infragruppo).
Per approfondire la procedura di cessione e vendita di un brevetto, inclusi gli aspetti procedurali e fiscali, è utile consultare la guida dedicata.
Come strutturare la cessione per ridurre i rischi fiscali
Una pianificazione efficace inizia prima della firma del contratto. La due diligence fiscale pre-closing deve verificare la storia ammortamentale del bene, l’eventuale fruizione di agevolazioni pregresse (Patent Box, credito d’imposta R&S) e la presenza di vincoli contrattuali o di licenza che limitino la cedibilità del diritto.
La checklist operativa pre-closing include:
Verifica della titolarità formale del diritto immateriale (registrazione aggiornata presso l’UIBM o l’EUIPO).
Analisi degli ammortamenti fiscali dedotti e ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto.
Perizia di valore indipendente, con metodo documentato e comparabili aggiornati.
Verifica della qualificazione dell’operazione (cessione autonoma vs ramo d’azienda) e predisposizione della documentazione di supporto.
Analisi della residenza fiscale del cessionario e del testo della Convenzione applicabile.
Valutazione dell’opportunità di richiedere un interpello o ruling preventivo.
Le tempistiche critiche da rispettare sono:
Rateizzazione (art. 86, comma 4, TUIR): l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di realizzo; il bene deve essere stato posseduto per almeno tre esercizi.
Reinvestimento Patent Box: il 90% del corrispettivo deve essere reinvestito in attività di R&S entro il secondo esercizio successivo alla cessione.
Quadro RW: se la cessione genera proventi esteri o se il cedente detiene diritti su beni immateriali all’estero, va verificato l’obbligo di compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi.
Le azioni consigliate post-closing comprendono la conservazione di tutta la documentazione contrattuale e valutativa per almeno dieci anni, la verifica del rispetto del requisito di reinvestimento Patent Box con cadenza annuale e la predisposizione di un fascicolo documentale strutturato per rispondere a eventuali richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Un consiglio: le perizie di valore predisposte dopo la cessione, in risposta a una verifica fiscale, hanno un peso probatorio significativamente inferiore rispetto a quelle redatte prima o contestualmente alla firma del contratto. La data certa della perizia è un elemento che l’Agenzia delle Entrate verifica sistematicamente.
Per operazioni che coinvolgono il conferimento di brevetti o design in società, le implicazioni fiscali seguono regole in parte diverse, ma la logica documentale rimane la stessa.
Il punto di vista dello studio: rischi ricorrenti e opportunità concrete
La pratica quotidiana in materia di cessioni di marchi e brevetti rivela un pattern ricorrente: le contestazioni fiscali non nascono quasi mai da errori di calcolo dell’imposta, ma da lacune documentali che rendono indifendibile la qualificazione dell’operazione o il corrispettivo pattuito. Un marchio ceduto a un corrispettivo non supportato da una perizia aggiornata, o un brevetto trasferito a una controllata estera priva di sostanza economica, espone l’impresa a riprese che possono superare di gran lunga il risparmio fiscale inizialmente conseguito.
Molte imprese rinunciano all’agevolazione non per mancanza dei requisiti, ma per assenza di una rendicontazione adeguata delle attività di R&S.
La richiesta di ruling preventivo, percepita spesso come un adempimento oneroso, è in realtà uno strumento di certezza che riduce il rischio di contenzioso e rafforza la posizione dell’impresa in caso di verifica. Nelle operazioni infragruppo con elementi di internazionalità, il ruling bilaterale (Advanced Pricing Agreement) offre una protezione ancora più solida, vincolando entrambe le amministrazioni fiscali coinvolte.
Studiolegalecoviello assiste imprese e consulenti fiscali nella strutturazione di queste operazioni, dalla due diligence pre-closing alla predisposizione delle istanze di interpello, con un approccio che integra la competenza legale in materia di proprietà industriale con l’analisi fiscale delle operazioni straordinarie.
Studiolegalecoviello: consulenza specializzata per la gestione fiscale di marchi e brevetti
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La gestione fiscale di una cessione di marchi o brevetti richiede competenze che attraversano il diritto della proprietà industriale, la fiscalità d’impresa e il diritto internazionale tributario. Studiolegalecoviello offre un servizio integrato che copre l’intera filiera dell’operazione: dalla due diligence fiscale e dalla perizia di valore, alla strutturazione contrattuale e alla predisposizione delle istanze di interpello o ruling preventivo, fino all’assistenza nel regime Patent Box.
Per le imprese che gestiscono un portafoglio di marchi e insegne o che intendono strutturare contratti di concessione in licenza con attenzione agli aspetti fiscali, lo studio offre un’analisi preliminare personalizzata. Per avviare una consulenza, è sufficiente contattare lo studio con una descrizione sintetica dell’operazione, il valore stimato del bene immateriale e l’indicazione della residenza fiscale delle parti coinvolte: questi tre elementi consentono di orientare subito l’analisi verso i profili di maggiore rilevanza.
Fonti
Le principali fonti normative e di prassi da consultare per approfondire la tassazione delle plusvalenze su marchi e brevetti sono:
Questo articolo fornisce informazioni generali e non sostituisce il parere di un consulente finanziario qualificato. Consulta un professionista finanziario qualificato riguardo al tuo caso specifico prima di agire in base a questo contenuto.
Domande frequenti
Come si calcola la plusvalenza da cessione di un marchio ai fini IRES?
La plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto netto del marchio, ovvero il costo storico diminuito degli ammortamenti dedotti ai sensi dell’art. 103 TUIR. Se il bene è posseduto da almeno tre esercizi, la plusvalenza può essere rateizzata in quote costanti fino a cinque anni ai sensi dell’art. 86, comma 4, TUIR.
Qual è la tassazione applicata alle plusvalenze da cessione di IP in Italia?
Per i soggetti IRPEF, si applicano le regole dell’art. 68 TUIR, con le novità introdotte in coordinamento con la Legge di Bilancio 2024 e descritte nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2024.
La plusvalenza da cessione di brevetti è tassata in Italia se il cedente è estero?
Dipende dal testo della Convenzione bilaterale applicabile. L’art. 13 del Modello OCSE attribuisce in via generale la tassazione allo Stato di residenza del cedente, ma il testo specifico della Convenzione e i suoi protocolli possono derogare a questa regola, attribuendo poteri di imposizione all’Italia come Stato della fonte, come chiarito dalla risposta ad interpello n. 123/2024.
Quando conviene richiedere un ruling preventivo per una cessione di IP infragruppo?
Il ruling preventivo è consigliabile quando il corrispettivo è rilevante, la fattispecie presenta incertezze interpretative o la controparte è residente in una giurisdizione con cui l’Italia ha una Convenzione che prevede deroghe alla regola generale. Il ruling vincola l’Agenzia delle Entrate e riduce il rischio di contestazioni in sede di accertamento.
Il Patent Box si applica alle plusvalenze da cessione di marchi e brevetti?
Il mancato rispetto di questo requisito comporta la decadenza dall’agevolazione e il recupero delle maggiorazioni fruite.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza professionale. Per la valutazione di fattispecie specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un professionista qualificato o di verificare la normativa vigente presso le fonti ufficiali.
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