Prodotti originali extra SEE: prove e verifiche prima della rivendita
Un prodotto originale acquistato fuori dallo Spazio economico europeo non può essere considerato automaticamente liberamente importabile e rivendibile in Italia. Prima dell’ordine occorre verificare, per gli esemplari interessati, la prima immissione in commercio nello SEE da parte del titolare del marchio o con il suo consenso, oppure il consenso alla successiva introduzione in questo territorio. Una fattura e la sola autenticità non risolvono entrambe le questioni.
A cura di Avv. Carmine Coviello – Studio Legale Coviello. Aggiornamento e verifica delle fonti: 16 ottobre 2026. Questa guida riguarda i profili di marchio: conformità tecnica, sicurezza, fiscalità e disciplina settoriale richiedono controlli autonomi.

Originalità, provenienza e consenso: tre verifiche diverse
Un’impresa può ricevere un’offerta conveniente per cosmetici, accessori o componenti di marca provenienti da Dubai, dagli Stati Uniti o da un magazzino europeo. Il campione può essere autentico e il venditore regolarmente costituito. Questo non chiarisce ancora se il titolare abbia consentito l’immissione di quelle unità nel mercato europeo. Il Paese del magazzino, quello della fatturazione e quello della prima commercializzazione possono essere differenti.
La verifica deve separare tre domande: i beni sono autentici? Dove sono stati messi in commercio per la prima volta? Quale atto del titolare autorizza la loro circolazione nello SEE? Quest’ultimo comprende l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia; non coincide con qualsiasi mercato geograficamente europeo.
Prima di esaminare la filiera bisogna identificare il segno, il titolare, i prodotti e il territorio di protezione. La pagina dedicata alla tutela e registrazione dei marchi chiarisce il contesto dei diritti da verificare. Un’autorizzazione riferita a un altro marchio, a un’altra società del gruppo o a prodotti differenti non va estesa automaticamente all’operazione.
L’esaurimento del marchio si valuta sugli esemplari
L’articolo 15 del regolamento sul marchio UE, nel testo consolidato impedisce al titolare di vietare l’uso del marchio per prodotti immessi in commercio nello SEE dal titolare stesso o con il suo consenso. Per i diritti disciplinati dal Codice della proprietà industriale, il riferimento è l’articolo 5 del Codice, consultabile su WIPO Lex. Il punto decisivo non è soltanto che il marchio venda normalmente in Europa, ma che ricorrano i presupposti per gli specifici esemplari.
Se un determinato lotto è stato commercializzato inizialmente fuori dallo SEE, quella vendita non produce da sola l’esaurimento europeo. Se invece gli esemplari sono già stati immessi legittimamente nello SEE dal titolare o con il suo consenso, la loro successiva circolazione pone una questione diversa. Non è corretto applicare a entrambe le situazioni la formula «fuori dalla rete ufficiale, quindi vietato».
Il consenso non si ricava dal silenzio
Nella sentenza Zino Davidoff del 20 novembre 2001, cause C-414/99–C-416/99, la Corte di giustizia ha chiarito che il consenso può anche risultare implicitamente da circostanze che esprimano con certezza la rinuncia al diritto di opporsi. Non bastano il silenzio del titolare, la mancanza di un’avvertenza sulla confezione o l’assenza di un divieto contrattuale comunicato all’acquirente.
Operativamente, un documento intitolato «certificato di autenticità» non equivale necessariamente a un’autorizzazione territoriale. Bisogna verificare chi lo ha emesso, quali poteri possiede e quali prodotti, lotti e mercati comprende. Una dichiarazione del grossista secondo cui «tutto è vendibile in Europa» va confrontata con la filiera e con gli elementi che la sostengono; non è una garanzia di assenza di contestazioni.

Il dossier da chiedere prima di pagare il fornitore
Il controllo è più efficace prima dell’ordine irrevocabile, quando si possono ancora subordinare pagamento e consegna alla disponibilità dei documenti. Conviene predisporre un fascicolo per operazione, con una scheda che colleghi ogni documento al lotto effettivamente acquistato. Il fascicolo dovrebbe consentire di ricostruire i passaggi senza confondere prodotti simili provenienti da mercati differenti.
Identificazione dei beni e catena documentale
Raccogliere denominazione del prodotto, codice articolo, quantità, numeri di serie o lotto quando disponibili, fotografie leggibili delle confezioni e corrispondenza commerciale. Collegare questi elementi a ordine, fattura, documento di trasporto e soggetti della filiera. Se il prodotto è stato riconfezionato o rietichettato, documentare chi è intervenuto e per quale ragione. Conservare i file originali e le successive integrazioni in modo ordinato.
Prova del mercato e verifica dell’autorizzazione
Chiedere gli elementi disponibili sulla prima commercializzazione: non solo l’ultima fattura del grossista, ma i documenti che permettono di collegare gli esemplari al mercato rilevante. Se viene invocato un consenso, acquisire il testo completo, i relativi allegati e la prova dei poteri del firmatario. Una lettera riferita a una categoria generica non deve diventare un’autorizzazione illimitata per ogni fornitura.
Quando la catena contiene informazioni commerciali riservate, predisporre modalità proporzionate di condivisione con i professionisti incaricati. La riservatezza va gestita senza trasformarla in una rinuncia a verificare. Non rimuovere codici o alterare documenti per nascondere l’origine: si rischia di compromettere proprio le evidenze necessarie alla valutazione.
Chi deve provare l’esaurimento: attenzione alle eccezioni
Sarebbe inesatto affermare che l’onere probatorio ricade sempre e soltanto sul rivenditore. Nella sentenza Hewlett Packard Development Company/Senetic del 18 gennaio 2024, C-367/21, la Corte ha esaminato una rete selettiva, prodotti privi di marcature identificative del mercato e il rifiuto del titolare di effettuare la verifica richiesta dall’acquirente. In quelle circostanze, con gli ulteriori presupposti descritti nella decisione, l’onere non poteva gravare esclusivamente sul convenuto.
È un criterio da applicare ai fatti, non un’esenzione generale dal raccogliere documenti. Occorre valutare anche il rischio di compartimentazione dei mercati e le informazioni accessibili alle parti. La garanzia del venditore, isolatamente considerata, non permette di concludere che il giudice darà ragione all’acquirente o che il titolare non possa agire.
Confezioni, etichette e condizioni del prodotto
L’esaurimento non chiude necessariamente ogni questione. L’articolo 15, paragrafo 2, contempla motivi legittimi di opposizione alla commercializzazione successiva, in particolare quando lo stato dei prodotti sia modificato o alterato dopo l’immissione in commercio. Bisogna quindi verificare lo stato effettivo dei beni e il modo in cui vengono presentati al pubblico.
Non ogni etichetta aggiunta produce automaticamente una violazione, ma non è prudente autorizzare modifiche senza esame. Riconfezionamento, rimozione di identificativi e presentazioni che facciano apparire un collegamento commerciale inesistente richiedono attenzione. Per medicinali e altri prodotti soggetti a discipline speciali, questa checklist generale non sostituisce la verifica delle norme e della giurisprudenza settoriali.

Che cosa deve prevedere il contratto con il fornitore
Il contratto può richiedere documenti prima della spedizione, dichiarazioni circostanziate sulla provenienza, obblighi di cooperazione e rimedi se emergono difformità. Può anche regolare sospensione della consegna, restituzioni e ripartizione delle conseguenze economiche. Queste clausole vanno adattate alla controparte e alla possibilità concreta di farle rispettare.
Una manleva produce effetti nei rapporti contrattuali, ma non vincola automaticamente il titolare del marchio e non rende lecita una condotta altrimenti illecita. Per strutturare il rapporto è utile distinguere le clausole IP nel contratto con il distributore estero dalle prove necessarie per il singolo approvvigionamento.
Acquistare prodotti originali non attribuisce inoltre la qualifica di distributore autorizzato, licenziatario o titolare del marchio. La questione è diversa da quella del marchio depositato dal distributore e dei rimedi per recuperarlo. Anche chi può agire quando il marchio è concesso in licenza dipende dal titolo e dalle regole applicabili: la semplice rivendita non conferisce automaticamente quei poteri.
Merci autentiche e contraffazione: non confondere i rimedi
Un’importazione parallela di merce autentica non coincide con la produzione di falsi. Il regolamento UE 608/2013 sull’intervento delle autorità doganali, all’articolo 1, paragrafo 5, esclude dal proprio ambito i beni fabbricati con il consenso del titolare. Questo non significa che qualsiasi importazione di prodotti autentici sia lecita: la possibile opposizione del titolare va distinta dalla specifica procedura doganale prevista da quel regolamento.
Per un’introduzione al tema dei falsi è disponibile il video dello Studio La lotta alla contraffazione. È un contenuto divulgativo sulla tutela del marchio, non una verifica del consenso relativo a una fornitura concreta. Evitare questa distinzione potrebbe portare sia a sottovalutare una contestazione civile sia a promettere un blocco doganale non pertinente.
Checklist decisionale prima dell’ordine
Prima di autorizzare l’acquisto, il responsabile commerciale e il consulente dovrebbero poter rispondere a queste domande: quali esemplari sono inclusi? La filiera è documentata? Qual è il mercato della prima commercializzazione? Il consenso invocato è pertinente? Le confezioni sono integre? Quali obblighi assume il fornitore? Quali verifiche restano aperte?
Se manca una risposta essenziale, registrare la lacuna e valutarne l’effetto prima di impegnarsi. Una decisione motivata può consistere nel chiedere integrazioni o sospendere l’operazione: non deve necessariamente essere un sì o un no immediato. La checklist aiuta a individuare il rischio, ma non costituisce una certificazione di commerciabilità.
Se arriva una diffida dopo l’acquisto
Conservare documenti, comunicazioni, identificativi e consistenza dei lotti; evitare nuove alterazioni o dichiarazioni affrettate al titolare. Distinguere la contestazione sull’autenticità da quella sull’esaurimento e sul mercato di destinazione. Le scadenze indicate nella comunicazione e gli eventuali atti giudiziari vanno esaminati subito, senza applicare termini standard inventati.
La guida su come affrontare una diffida per marchio offre un quadro del metodo di risposta. La valutazione concreta richiede il testo della contestazione e il dossier della fornitura: sostenere soltanto che «la merce è originale» potrebbe lasciare senza risposta il punto giuridico effettivamente sollevato.
Domande frequenti sulle importazioni parallele
Una fattura di un fornitore italiano basta a provare l’esaurimento?
Non necessariamente. Identifica un passaggio commerciale, ma deve essere valutata insieme agli elementi che collegano gli esemplari alla loro prima immissione nel mercato rilevante e all’eventuale consenso. La sede italiana del venditore non dimostra da sola questi presupposti.
Se compro a Dubai prodotti autentici posso rivenderli in Italia?
L’autenticità non è sufficiente. La vendita fuori dallo SEE non determina da sola l’esaurimento europeo. Occorre verificare il consenso alla commercializzazione nello SEE e gli altri requisiti applicabili ai prodotti, senza equiparare lo sdoganamento a un’autorizzazione del titolare.
Il silenzio del titolare equivale ad autorizzazione?
No. Secondo la sentenza Zino Davidoff il mero silenzio non dimostra il consenso. Un consenso implicito richiede circostanze che esprimano con certezza la rinuncia a opporsi; non basta l’assenza di un divieto stampato sulla confezione.
Una manleva del grossista elimina il rischio di una causa?
No. Può disciplinare i rapporti economici tra compratore e venditore, ma non impedisce automaticamente iniziative del titolare del marchio. Vanno verificati contenuto, limiti, solvibilità del fornitore e concreta azionabilità della clausola.
Il dossier verifica anche sicurezza e conformità tecnica?
Non da solo. La verifica del marchio deve essere coordinata con quella delle regole tecniche e settoriali, degli obblighi dell’importatore, delle informazioni al consumatore e degli aspetti fiscali. Un esito favorevole su un profilo non risolve automaticamente gli altri.
Verifica legale della fornitura prima dell’importazione
Lo Studio Legale Coviello può valutare i profili di tutela del marchio, la documentazione della filiera e le contestazioni relative alla commercializzazione. Per una prima analisi predisporre elenco dei prodotti, lotti, Paesi coinvolti, documenti disponibili ed eventuali comunicazioni del titolare. L’esito dipende dai fatti e dalle prove: non è possibile promettere l’assenza di contestazioni.










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