Equo premio al dipendente inventore: come preparare il dossier
Per valutare l’equo premio del dipendente inventore serve un dossier che colleghi rapporto di lavoro, contributo inventivo, scelta di protezione e importanza economica della soluzione. La prima domanda non è quale percentuale applicare, ma quale fattispecie dell’articolo 64 del Codice della proprietà industriale ricorra. Solo dopo questa qualificazione si può affrontare correttamente la questione economica.
A cura dell’Avv. Carmine Coviello, Studio Legale Coviello. Fonti verificate il 15 ottobre 2026. L’articolo propone un metodo documentale per imprese, responsabili ricerca e lavoratori inventori; non stima il premio di un caso concreto.

Perché il fascicolo deve precedere il calcolo
Un’azienda deposita una domanda di brevetto indicando alcuni dipendenti come inventori. Uno di loro chiede il riconoscimento di un premio. Partire dal fatturato del prodotto o da una percentuale trovata online rischia di saltare i passaggi decisivi: compiti affidati, retribuzione dell’attività inventiva, apporto personale e risorse messe a disposizione dall’impresa.
Il dossier serve a tenere distinti fatti, documenti e valutazioni. Un documento può dimostrare che una persona ha partecipato a una riunione senza provare che abbia concepito la soluzione tecnica. Analogamente, una voce retributiva deve essere interpretata nel contesto del rapporto, senza trasformare automaticamente qualsiasi bonus in compenso per attività inventiva.
La guida generale alle invenzioni dei dipendenti descrive il quadro della titolarità. Questo approfondimento si concentra sul fascicolo da predisporre quando si deve valutare un possibile equo premio, prevenire una controversia o spiegare la situazione a un investitore.
Inquadramento giuridico: i tre percorsi da distinguere
Il riferimento italiano è l’articolo 64 del Codice della proprietà industriale su Normattiva. Il comma 1 considera l’invenzione realizzata nell’esecuzione del rapporto quando l’attività inventiva ne costituisce oggetto ed è a tale scopo retribuita. I diritti spettano al datore, fermo il riconoscimento dell’autore.
Il comma 2 riguarda l’invenzione realizzata nell’esecuzione del rapporto quando non sia prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell’attività inventiva. I diritti appartengono al datore; al dipendente, oltre alla paternità, spetta l’equo premio nei presupposti indicati dalla norma, collegati al conseguimento del brevetto o all’utilizzo in regime di segretezza industriale.
Il comma 3 disciplina una situazione diversa, quando non ricorrono le condizioni dei primi due commi ma l’invenzione rientra nel campo di attività del datore. Prevede un diritto di opzione e un corrispettivo: non è corretto trattarlo come una semplice variante del premio del comma 2. Le categorie descrittive aiutano, ma la qualificazione richiede l’esame del rapporto effettivo.
Il testo dell’articolo 64 è riportato anche nelle note ufficiali pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel 2023. Per università, enti pubblici di ricerca e IRCCS occorre verificare separatamente la disciplina dell’articolo 65: il metodo qui illustrato non sostituisce quell’analisi.
Prima sezione: rapporto di lavoro e retribuzione
Il fascicolo dovrebbe raccogliere contratto, lettere di incarico, descrizioni delle mansioni e modifiche intervenute nel tempo. Conta il periodo in cui la soluzione è stata concepita: una promozione successiva o un incarico precedente non possono essere utilizzati senza ricostruire la cronologia. Vanno conservati anche gli elementi che mostrano le attività effettivamente svolte.
Sul versante retributivo servono documenti pertinenti, accordi sui premi e criteri di attribuzione. La valutazione deve chiarire se e come l’attività inventiva fosse prevista e remunerata. Né l’etichetta “ricercatore” né l’assenza di una voce denominata esattamente “invenzione” risolvono da sole ogni questione interpretativa.
È utile preparare una scheda con tre colonne: fatto da accertare, documento che lo sostiene, punto ancora controverso. Questa struttura evita che una conclusione preliminare venga presentata come dato acquisito. L’accesso ai documenti del personale deve essere limitato ai soggetti autorizzati e ai dati necessari alla valutazione.

Seconda sezione: contributo inventivo e cronologia tecnica
Occorre individuare il problema tecnico affrontato, le soluzioni precedenti e il passaggio che ha portato al risultato. Relazioni datate, quaderni di laboratorio, versioni dei disegni, corrispondenza tecnica e risultati delle prove possono contribuire alla ricostruzione. Ogni elemento va contestualizzato: il file finale non racconta necessariamente chi abbia proposto le scelte decisive.
In un gruppo di lavoro bisogna distinguere ideazione, sperimentazione, coordinamento e supporto esecutivo. Non si devono attribuire quote uguali soltanto perché le persone sono indicate nello stesso progetto, né escludere un contributo perché proviene da chi ricopre una posizione meno elevata. Le dichiarazioni raccolte dovrebbero essere confrontate con gli elementi tecnici disponibili.
La questione è diversa dalla gestione di un brevetto in comproprietà tra imprese: pluralità di inventori e pluralità di titolari non sono sinonimi. Il fascicolo deve spiegare entrambe le dimensioni, evitando di dedurre la proprietà del titolo dalla sola indicazione del nome dell’inventore.
Terza sezione: brevetto oppure utilizzo segreto
Per il percorso brevettuale si raccolgono domanda, rivendicazioni, comunicazioni rilevanti e atti di concessione. Va distinta la data del deposito dall’esito della procedura. La valutazione economica e quella del diritto al premio devono considerare i presupposti effettivamente verificatisi, senza anticipare come certa una concessione ancora pendente.
La scelta di mantenere l’invenzione segreta non esclude automaticamente l’equo premio del comma 2. Occorre documentare la decisione e l’utilizzo della soluzione in regime di segretezza industriale. Accessi, misure organizzative e versioni dei documenti aiutano a ricostruire il quadro; una semplice dicitura “riservato” non dimostra da sola tutti i requisiti.
Le clausole di riservatezza per i dipendenti e il servizio di tutela del know-how riguardano questo diverso livello di protezione. La riservatezza va salvaguardata anche durante la valutazione del premio: non si deve divulgare il contenuto tecnico per dimostrare informalmente di averlo ideato.
Quarta sezione: importanza dell’invenzione e dati economici
L’articolo 64 indica criteri da considerare, non una tariffa unica. L’importanza dell’invenzione va letta insieme alle mansioni, alla retribuzione e al contributo dell’organizzazione aziendale. Una stima attendibile deve esplicitare dati utilizzati, ipotesi, limiti e ragioni del metodo adottato, rendendo il percorso comprensibile alle parti.
I documenti economici possono riguardare ricavi collegati alla soluzione, risparmi di costo, investimenti e alternative tecniche. Non tutto il risultato del prodotto dipende necessariamente dall’invenzione: marchio, rete commerciale, lavorazioni ulteriori e servizi possono contribuire al valore. Separare questi fattori evita di presentare l’intero fatturato come valore automaticamente attribuibile all’apporto inventivo.
Un risparmio stimato deve indicare il processo di confronto, le quantità e il periodo. Le proiezioni future vanno distinte dai risultati già misurati. Se mancano dati affidabili, il dossier deve dichiararlo: una forchetta motivata e aggiornata può essere più utile di un importo apparentemente preciso costruito su assunzioni non verificabili.

Come organizzare il confronto senza trasformarlo subito in una lite
Il fascicolo dovrebbe avere un indice, una cronologia e una versione condivisibile che protegga segreti e dati personali. Prima si individuano i punti concordi, poi le divergenze di fatto e quelle giuridiche. Le richieste documentali devono essere circoscritte: domandare genericamente ogni dato aziendale può ostacolare il confronto e includere informazioni estranee.
Un eventuale accordo deve essere valutato anche rispetto alle regole del rapporto di lavoro e alle condizioni di validità delle rinunce o transazioni. Non è sufficiente chiamare una somma “premio omnicomprensivo” per chiudere ogni possibile pretesa. Occorre definire oggetto, fatti considerati, modalità di pagamento e questioni effettivamente regolate.
I commi 4 e 5 dell’articolo 64 distinguono l’accertamento del diritto dalla determinazione dell’ammontare, prevedendo uno specifico ruolo degli arbitratori. Non si tratta di un generico arbitrato da imporre unilateralmente per qualsiasi controversia. Prima di attivare strumenti contenziosi bisogna individuare domanda, competenza e percorso applicabile.
Progetti internazionali e verifica prima di un investimento
Se il dipendente lavora in più Paesi, la legge italiana non deve essere assunta automaticamente come unica disciplina rilevante. L’articolo 60 della Convenzione sul brevetto europeo, pubblicato dall’EPO, detta un criterio specifico per il diritto al brevetto dell’inventore dipendente, riferito anzitutto allo Stato di impiego principale.
In vista di un ingresso di capitale il dossier dovrebbe segnalare domande pendenti, premi discussi e documenti mancanti. La due diligence IP per l’investitore è complementare a questa attività. Un titolo intestato alla società non prova, da solo, che tutte le questioni economiche con gli inventori siano state definite.
Checklist del dossier per l’equo premio
Ricostruire contratto, mansioni e retribuzione nel periodo rilevante.
Descrivere il problema tecnico e documentare i contributi individuali.
Separare inventori, titolari del brevetto e soggetti finanziatori.
Raccogliere atti di concessione o evidenze dell’utilizzo segreto.
Organizzare i dati economici e dichiarare le ipotesi della valutazione.
Individuare punti concordi, questioni aperte e documenti mancanti.
Proteggere riservatezza e dati personali durante lo scambio.
Richiedere una valutazione del fascicolo
Lo Studio Legale Coviello assiste imprese e inventori nell’analisi dei diritti, nella preparazione documentale e nel coordinamento tra protezione tecnica e rapporti contrattuali. Tramite i contatti dello Studio puoi presentare una sintesi del rapporto, lo stato della protezione e l’indice dei documenti disponibili. I dettagli riservati vanno condivisi attraverso modalità concordate per il caso concreto.
Domande frequenti
Il deposito della domanda fa maturare sempre l’equo premio?
No. Occorre verificare l’inquadramento dell’invenzione e i presupposti dell’articolo 64, comma 2, che considera la concessione del brevetto o l’utilizzo in regime di segretezza industriale.
Esiste una percentuale obbligatoria sul fatturato?
L’articolo 64 non fissa una percentuale unica. La valutazione deve considerare importanza dell’invenzione, mansioni, retribuzione e contributo dell’organizzazione aziendale.
La scelta del segreto industriale esclude il premio?
Non automaticamente: l’articolo 64, comma 2, contempla anche l’utilizzo dell’invenzione in regime di segretezza industriale. Devono essere verificati tutti i presupposti del caso.
Ogni componente del gruppo è necessariamente inventore?
No. Occorre ricostruire i contributi alla concezione della soluzione tecnica. Ruolo gerarchico, coordinamento e mera partecipazione al progetto non risolvono da soli la qualificazione.
Quali documenti portare alla prima valutazione?
Contratto e mansioni, elementi retributivi pertinenti, cronologia tecnica, documenti di deposito o di utilizzo segreto, contributi delle persone coinvolte e dati economici disponibili.
Fotografie illustrative: ThisisEngineering, Lightsaber Collection e Nicholas Francisco Amor / Unsplash. Non rappresentano invenzioni, clienti o incarichi dello Studio.







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